Regolamento (UE) 2018/1468
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rivede i dazi compensativi definitivi sulle importazioni di PET originario dell'India, a seguito di due riesami intermedi parziali relativi al gruppo Dhunseri e a Reliance. La Commissione constata una riduzione delle sovvenzioni compensabili e, per Dhunseri, anche una significativa riorganizzazione societaria duratura. Di conseguenza, modifica gli importi specifici del dazio per tali operatori, lasciando invariata l'aliquota applicabile alle altre società indiane. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei dazi compensativi definitivi applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, con rideterminazione delle aliquote per Dhunseri e Reliance.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di polietilentereftalato (PET) avente coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00, originario dell'India. Interessa in particolare i produttori esportatori Dhunseri Petrochem Limited, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited, Micro Polypet Pvt. Ltd e Reliance Industries Limited, nonché, per riflesso, il regime residuale applicabile a "tutte le altre società" in India. Il regolamento opera nel quadro delle misure compensative già in vigore e non introduce un nuovo prodotto o un nuovo paese, ma rivede il livello dei dazi alla luce di due riesami intermedi parziali.
Modifica dei dazi compensativi sul PET originario dell'India
Il regolamento interviene sulle misure compensative definitive già vigenti sulle importazioni nell'Unione di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India. La revisione deriva da due riesami intermedi parziali, rispettivamente relativi al gruppo Dhunseri e a Reliance Industries Limited, nel quadro della disciplina UE sulle importazioni sovvenzionate.
Contesto procedurale e misure precedenti
La misura originaria risale al regolamento (CE) n. 2603/2000; successivi atti hanno modificato o prorogato i dazi, fino al regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013, poi modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350. Le misure in vigore consistevano in dazi specifici differenziati per produttore, con un dazio residuo applicabile a "tutte le altre società" in India.
La Commissione ha aperto due riesami intermedi parziali il 6 luglio 2017: uno d'ufficio per Dhunseri, in ragione di una significativa riorganizzazione societaria e di mutamenti delle sovvenzioni connesse, e uno su domanda di Reliance, che sosteneva la riduzione del proprio livello di sovvenzione per effetto di alcuni regimi indiani cessati o ridimensionati.
Ambito materiale del riesame
Il prodotto interessato è il PET con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell'India. La Commissione conferma che il PET venduto sul mercato interno indiano e quello esportato nell'Unione sono prodotti simili ai sensi del regolamento di base.
Riorganizzazione del gruppo Dhunseri
Il riesame chiarisce che Dhunseri ha trasferito dal 1o aprile 2016 il proprio stabilimento PET a una nuova società in joint venture con IVL, dando origine a IVDPIL/IDIPL, e ha inoltre acquisito il 50 % di MPPL. Successivamente IVDPIL ha cambiato denominazione in IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited e MPPL ha trasferito attivo, passivo, debiti e personale a IDIPL, con validazione della Corte suprema di Kolkata. La Commissione considera questa riorganizzazione duratura e aggrega i dati di IDIPL e MPPL per determinare il tasso di sovvenzione del nuovo gruppo.
Regimi di sovvenzione esaminati
Nel riesame la Commissione esamina un ampio numero di regimi indiani di sostegno alle esportazioni e di incentivo regionale, ma per la quantificazione si concentra soprattutto su:
- Duty Drawback Scheme (DDS)
- Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS)
- Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)
Altri regimi risultano aboliti, non rinnovati o non utilizzati dai due esportatori interessati; il regime AAS è usato solo in misura marginale, mentre il GEDES produce un vantaggio trascurabile e non viene ulteriormente approfondito.
Duty Drawback Scheme (DDS)
Il DDS è il regime più importante ai fini quantitativi. La Commissione lo qualifica come sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché consiste in una rinuncia a un'entrata pubblica che genera un vantaggio legato alle esportazioni. L'aliquota del DDS per il PET è stata pari all'1,9 % del valore FOB fino al 14 novembre 2016 e all'1,5 % dal 15 novembre 2016.
La Commissione respinge l'argomento secondo cui il regime sarebbe un vero sistema di drawback ammissibile: il rimborso non è infatti necessariamente collegato a dazi effettivamente pagati sulle materie prime, né esistono meccanismi sufficienti per verificare i fattori produttivi effettivamente impiegati. Tuttavia, per alcuni operatori la Commissione accoglie la prova dell'effettivo pagamento di dazi a monte e limita il calcolo al solo importo in eccesso. Per Reliance, invece, non emergono prove di dazi effettivamente versati sulle materie prime pertinenti, cosicché il vantaggio DDS è considerato integralmente sovvenzione compensabile.
Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS)
L'EPCGS consente l'importazione di beni strumentali con dazi ridotti o nulli, a condizione che siano rispettati obblighi di esportazione entro sei anni e per un valore pari a sei volte il dazio risparmiato. La Commissione lo qualifica come sovvenzione specifica e compensabile, calcolando il vantaggio sulla base dei dazi non pagati ripartiti sul periodo di ammortamento dei beni strumentali e aggiungendo gli interessi. Le aliquote risultanti sono 0,11 % per il gruppo Dhunseri e 0,45 % per Reliance.
Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)
Il MEIS attribuisce crediti di dazio liberamente trasferibili, utilizzabili per il pagamento di dazi, accise o imposte sui servizi, a fronte di esportazioni verso mercati classificati in gruppi A, B e C. Per il PET, l'agevolazione del 2 % del valore FOB diventa applicabile dal 29 ottobre 2015 per i mercati dei gruppi A e B e dal 4 maggio 2016 per quelli del gruppo C.
La Commissione ritiene che il vantaggio sorga già al momento del rilascio del credito, poiché il credito è immediatamente contabilizzabile e utilizzabile o cedibile, e lo qualifica come sovvenzione compensabile e specifica. Le aliquote finali sono pari all'1,90 % per il gruppo Dhunseri e all'1,93 % per Reliance.
Determinazione del livello complessivo di sovvenzione
Dalla somma dei regimi compensabili la Commissione ricava un'aliquota ad valorem complessiva del 2,3 % per il gruppo Dhunseri e del 4,0 % per Reliance. Tali valori sono inferiori a quelli del precedente riesame intermedio del 2015, nel quale le sovvenzioni erano state rispettivamente del 3,2 % e del 6,2 %.
Poiché le misure vigenti sono espresse in dazi specifici, la Commissione converte tali aliquote nei corrispondenti importi per tonnellata: 18,73 EUR/t per il gruppo Dhunseri e 29,21 EUR/t per Reliance. La misura applicabile a "tutte le altre società" in India resta invariata a 69,40 EUR/t, in quanto il dazio massimo esistente non viene modificato.
Carattere duraturo del mutamento di circostanze
La Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base, se il mutamento delle circostanze abbia natura significativa e duratura. Per Reliance rileva che i regimi principali DDS e MEIS continuano a esistere, con aliquote stabili o comunque non destinate a una variazione prossima, e conclude che la riduzione del livello di sovvenzione è duratura. Per il gruppo Dhunseri, la riorganizzazione societaria e la nuova struttura produttiva sono considerate stabili e permanenti.
Di conseguenza, il mantenimento delle misure precedenti avrebbe comportato un livello di dazio superiore alla sovvenzione effettivamente compensabile. La Commissione decide quindi di modificare i dazi definitivi per riflettere la nuova situazione.
Forma delle misure e impegni sui prezzi
La Commissione osserva che, poiché i principali regimi compensati sono direttamente proporzionali al valore FOB, i dazi specifici non sono necessariamente la forma più adatta di misura. Tuttavia, una modifica della forma delle misure avrebbe dovuto riguardare tutti i produttori esportatori indiani e non solo i soggetti oggetto dei riesami, sicché la Commissione mantiene la forma attuale delle misure.
L'offerta di impegno sui prezzi presentata da IDIPL viene respinta: la natura delle sovvenzioni e la struttura del gruppo renderebbero l'impegno difficilmente controllabile e, in ogni caso, l'applicazione di un prezzo minimo all'esportazione potrebbe aumentare il livello di sovvenzione calcolato su base FOB.
Dispositivo
L'articolo 1 sostituisce la riga relativa a Dhunseri Petrochem Limited nel regolamento (UE) n. 461/2013, fissando il dazio a 18,73 EUR/t e attribuendo codici TARIC distinti a Dhunseri, IDIPL e MPPL. L'articolo 2 sostituisce la riga relativa a Reliance Industries Limited, fissando il dazio a 29,21 EUR/t. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
La Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sul PET originario dell'India, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, articolo 19. La revisione riguarda due riesami intermedi parziali aperti il 6 luglio 2017, uno d'ufficio per Dhunseri e uno su domanda di Reliance.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto in esame è il PET con viscosità pari o superiore a 78 ml/g, classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell'India. La Commissione conferma che il prodotto venduto sul mercato interno indiano e quello esportato nell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
Riorganizzazione del gruppo Dhunseri
L'inchiesta accerta che Dhunseri ha costituito una joint venture con IVL, trasferendo dal 1o aprile 2016 il proprio stabilimento PET a IVDPIL/IDIPL e acquisendo inoltre il 50 % di MPPL. La Commissione aggrega i dati di IDIPL e MPPL per determinare il tasso di sovvenzione del gruppo Dhunseri, ritenendo la nuova struttura duratura.
Regimi di sovvenzione esaminati
Sono esaminati numerosi regimi nazionali e regionali indiani, tra cui AAS, DDS, EPCGS, MEIS e altri. Diversi regimi risultano aboliti o non utilizzati dai due esportatori interessati. Ai fini del riesame, la Commissione concentra la quantificazione soprattutto su DDS, EPCGS e MEIS, oltre a rilevare un uso marginale di AAS e un vantaggio trascurabile da GEDES.
Regime DDS (Duty Drawback Scheme)
Il DDS è considerato una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché consiste in una rinuncia a un'entrata pubblica e conferisce un vantaggio legato all'esportazione. Per il PET, l'aliquota era pari all'1,9 % del valore FOB fino al 14 novembre 2016 e all'1,5 % dal 15 novembre 2016. La Commissione calcola il vantaggio in base agli importi effettivamente ottenuti nel periodo di riesame e respinge varie obiezioni sul carattere ammissibile o sulla misura del rimborso; per Reliance l'intero importo DDS è considerato rimissione in eccesso, mentre per IDIPL è accolto solo il rimborso in eccesso comprovato.
Regime EPCGS
L'EPCGS consente l'importazione di beni strumentali con dazio ridotto o nullo, a fronte di un obbligo di esportazione entro un massimo di sei anni, pari a sei volte il dazio risparmiato. La Commissione lo qualifica come sovvenzione specifica e compensabile e calcola il beneficio ripartendo i dazi non pagati sul periodo di ammortamento dei beni strumentali. Le aliquote risultanti sono 0,11 % per il gruppo Dhunseri e 0,45 % per Reliance.
Regime MEIS
Il MEIS attribuisce crediti di dazio liberamente trasferibili, utilizzabili per pagare dazi, accise o imposte sui servizi, a fronte di esportazioni verso determinati mercati. Per il PET, il beneficio del 2 % del valore FOB diventa applicabile dal 29 ottobre 2015 per i paesi dei gruppi A e B e dal 4 maggio 2016 per il gruppo C. La Commissione lo considera una sovvenzione compensabile e specifica, con aliquote dello 1,90 % per il gruppo Dhunseri e dell'1,93 % per Reliance.
Altre misure e osservazioni procedurali
L'AAS è stato usato solo in modo marginale e non viene quantificato. Il regime GEDES ha prodotto un vantaggio trascurabile e non è approfondito. La Commissione respinge l'eccezione di Reliance sulla tardività dell'inchiesta, ritenendo rispettato il termine di 15 mesi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base.
Determinazione del livello complessivo di sovvenzione
La Commissione conclude che l'aliquota ad valorem complessiva delle sovvenzioni compensabili è pari al 2,3 % per il gruppo Dhunseri e al 4,0 % per Reliance. Poiché le misure vigenti sono espresse in dazi specifici, gli importi vengono convertiti in 18,73 EUR/t per il gruppo Dhunseri e 29,21 EUR/t per Reliance.
Mutamento duraturo delle circostanze
Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, la Commissione valuta se il mutamento delle circostanze sia significativo e duraturo. Per Reliance, ritiene stabile la riduzione delle sovvenzioni rispetto al precedente riesame e conclude che le misure devono essere ridotte. Per il gruppo Dhunseri, rileva una riorganizzazione strutturale duratura e conclude analogamente per la modifica del dazio.
Forma delle misure e impegni sui prezzi
La Commissione osserva che i dazi specifici non riflettono perfettamente sovvenzioni proporzionali al valore FOB, ma decide di mantenere la forma attuale delle misure perché un mutamento della forma dovrebbe riguardare tutti i produttori esportatori indiani. L'offerta di impegno sui prezzi presentata da IDIPL è respinta, poiché la natura delle sovvenzioni renderebbe inefficace l'impegno e la struttura del gruppo ne impedirebbe il controllo.
Nuove aliquote dazio e mancata modifica per le altre società
L'articolo 1 sostituisce la riga relativa a Dhunseri Petrochem Limited nel regolamento n. 461/2013, fissando il dazio a 18,73 EUR/t e assegnando codici TARIC specifici a Dhunseri, IDIPL e MPPL. L'articolo 2 sostituisce la riga relativa a Reliance Industries Limited con un dazio di 29,21 EUR/t. La Commissione non modifica la misura per "tutte le altre società" in India, lasciandola a 69,40 EUR/t.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1469
- Regolamento · 2 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1724
- Regolamento · 2 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1541
- Regolamento · 2 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1504
- Regolamento · 2 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1475
- Regolamento · 2 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1473
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →