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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1469

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R1469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all'esito del riesame in previsione della scadenza, che la cessazione delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da Russia e Ucraina e di ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. Per questo istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, con aliquote diverse per singoli produttori esportatori e per tutte le altre società. La Commissione fonda la decisione su analisi di dumping, capacità inutilizzata, attrattività del mercato UE, sottoquotazione dei prezzi e situazione economica dell'industria unionale.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature di ferro o di acciaio originari della روسيا e dell'Ucraina, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e CEV non superiore a 0,86, classificati nei codici NC e TARIC indicati all'articolo 1. Riguarda i prodotti originari della Russia e dell'Ucraina e gli operatori economici coinvolti nell'importazione, distribuzione e utilizzo di tali merci nell'UE. Sono previste aliquote differenziate per specifici produttori esportatori nominativamente indicati; per tutte le altre società russe e ucraine si applicano le aliquote residuali previste. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469: dazio antidumping definitivo su alcuni tubi senza saldature originari di Russia e Ucraina

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già esistenti sui tubi senza saldature di ferro o acciaio. La Commissione ritiene che, senza proroga, il dumping si ripresenterebbe o continuerebbe e che l'industria dell'Unione subirebbe un ulteriore pregiudizio, anche alla luce della capacità inutilizzata nei paesi interessati e dell'attrattività del mercato unionale.

Ambito di applicazione e prodotto interessato

Il prodotto interessato è costituito da tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e valore equivalente di carbonio non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica IIW. I prodotti sono identificati mediante gli specifici codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93, nonché dai corrispondenti codici TARIC indicati nel testo.

Il regolamento si applica alle importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina nell'Unione europea. La disciplina riguarda importatori, operatori commerciali, utilizzatori industriali e produttori esportatori dei paesi interessati. Per alcune società nominate singolarmente sono previste aliquote specifiche; per tutte le altre imprese russe e ucraine si applicano le aliquote residuali.

Quadro procedurale

La misura è adottata all'esito di un riesame in previsione della scadenza avviato il 4 luglio 2017 su domanda del Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea, presentata per conto di produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale unionale. Il periodo dell'inchiesta di riesame va dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017, mentre il periodo in esame ai fini dell'analisi delle tendenze copre dal 1o gennaio 2014 fino al termine del periodo dell'inchiesta di riesame.

La Commissione ha consultato produttori esportatori, importatori, utilizzatori, autorità dei paesi interessati e produttori dell'Unione. Per la Russia vi è stata mancata collaborazione, con applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e utilizzo dei dati disponibili. Per l'Ucraina ha collaborato Interpipe Group, cui sono state effettuate verifiche in loco. L'industria dell'Unione è stata analizzata su campione rappresentativo.

Prodotto simile e definizione del mercato

La Commissione conferma che i tubi venduti ed esportati dalla Russia e dall'Ucraina, i tubi fabbricati e venduti nei mercati interni di tali paesi e quelli prodotti nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali. Perciò sono qualificati come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamenti sul dumping: Russia

Per la Russia, in assenza di cooperazione, la Commissione ha ricostruito valore normale e prezzo all'esportazione sulla base di fonti disponibili, tra cui dati statistici doganali e informazioni di mercato. Il valore normale è stato determinato utilizzando i prezzi interni medi russi reperiti su Metal Expert; il prezzo all'esportazione è stato tratto dalla banca dati della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto, assicurazione e commissioni.

Il margine di dumping è stato stimato in circa il 33 %. Le importazioni russe nel PIR sono state tuttavia limitate, pari allo 0,6 % dei consumi dell'Unione. Ciononostante, la Commissione conclude che il dumping persisteva e che, in caso di abrogazione delle misure, esisterebbe un rischio elevato di reiterazione su volumi ingenti, alla luce della capacità inutilizzata, dell'attrattività del mercato UE e dei prezzi praticati sui mercati terzi.

Accertamenti sul dumping: Ucraina

Per l'Ucraina, con riferimento a Interpipe Group, la Commissione ha verificato i dati aziendali e ha accertato che le vendite interne erano rappresentative. Il valore normale è stato calcolato in via principale sulla base dei prezzi effettivi sul mercato interno, distinguendo tra vendite remunerative e non remunerative; quando necessario, sono stati applicati i criteri di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato determinato, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, oppure dell'articolo 2, paragrafo 9, con gli opportuni adeguamenti per rendere il confronto equo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10.

Il margine di dumping riscontrato per Interpipe Group è pari al 21,6 % ed è ritenuto rappresentativo dell'Ucraina nel suo complesso, dato che il gruppo è il principale produttore del paese e copre la maggior parte delle esportazioni verso l'Unione. La Commissione conclude che il dumping dall'Ucraina è proseguito nel PIR.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

La Commissione fonda la valutazione prospettica su tre elementi principali: persistenza del dumping nel periodo di riesame, ampia capacità inutilizzata nei paesi interessati e attrattività del mercato dell'Unione. Per la Russia la capacità inutilizzata è stata stimata tra 350 000 e 380 000 tonnellate; per l'Ucraina almeno intorno a 500 000 tonnellate. Complessivamente, la capacità inutilizzata dei due paesi è di circa 800 000 tonnellate.

Il mercato dell'Unione è considerato particolarmente attraente per dimensioni, prezzi e possibilità di assorbimento dei volumi. La Commissione evidenzia anche che i dazi statunitensi "Section 232" del 25 % possono indurre una deviazione commerciale verso l'UE, rendendo il mercato unionale ancor più interessante in assenza di dazi antidumping.

Situazione dell'industria dell'Unione e pregiudizio

L'industria dell'Unione comprende 18 produttori e ha prodotto nel PIR circa 2,25 milioni di tonnellate. I quattro produttori inseriti nel campione rappresentano il 30 % della produzione totale dell'Unione e il 37 % delle vendite sul mercato unionale.

Nel periodo in esame i consumi dell'Unione sono diminuiti del 10 %. La produzione dell'Unione è scesa del 23 %, l'utilizzo della capacità produttiva dal 63 % al 49 %, e i volumi di vendita del 10 %. Nonostante la quota di mercato sia rimasta intorno all'81 %, ciò è avvenuto tramite una forte compressione dei prezzi. I prezzi medi di vendita dei produttori campionati sono calati del 19 %, mentre i costi unitari solo del 9 %, con un passaggio da una redditività positiva nel 2014 a perdite nel PIR.

Anche i flussi di cassa, il ritorno sugli investimenti e gli investimenti si sono deteriorati sensibilmente; gli investimenti sono diminuiti del 64 % nel periodo considerato. La Commissione conclude quindi che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio e che tale situazione si aggraverebbe in caso di abrogazione delle misure.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione respinge gli argomenti relativi ad altri fattori causali, quali il calo dei consumi, la concorrenza interna, le prestazioni esportative dei produttori dell'Unione, l'eccesso di capacità o le importazioni da altri paesi terzi. Pur riconoscendo la presenza di più elementi, ritiene che il fattore decisivo resti la pressione delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dall'Ucraina, che hanno compresso prezzi e redditività dell'industria unionale.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. L'industria unionale impiega circa 13 000 lavoratori nel settore e la sua situazione, già fragile, peggiorerebbe ulteriormente senza misure. Importatori e utilizzatori non hanno collaborato all'inchiesta; sulla base degli elementi disponibili, l'impatto delle misure appare limitato e non risultano prove di un pregiudizio tale da rendere contraria all'interesse dell'Unione la proroga dei dazi.

La richiesta, formulata da due produttori esportatori russi, di limitare la durata delle misure a due anni è respinta, poiché non supportata da elementi idonei a dimostrare che una limitazione temporale sarebbe più conforme all'interesse dell'Unione rispetto alla durata quinquennale prevista dall'articolo 11, paragrafo 2.

Misure finali e applicazione

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e ne stabilisce le aliquote per le imprese specificamente indicate e per tutte le altre società. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

Il provvedimento riguarda alcuni tubi senza saldature di ferro o acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e CEV non superiore a 0,86 secondo la formula IIW, corrispondenti ai codici NC e TARIC elencati nell'articolo 1.

Istituzione del dazio antidumping definitivo

Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina. Le aliquote variano per società: Russia 24,1 % per Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Pervouralsky Novotrubny Works; 28,7 % per Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Pipe Plant e Seversky Tube Works; 35,8 % per tutte le altre società. Ucraina 12,3 % per OJSC Dnepropetrovsk Tube Works; 13,8 % per LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant; 25,7 % per CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist e per tutte le altre società ucraine.

Base giuridica e riesame in previsione della scadenza

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che disciplina i riesami in previsione della scadenza delle misure antidumping. La Commissione conclude che la proroga delle misure è necessaria per evitare la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Valutazione del dumping per la Russia

Per la Russia la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, in ragione della mancata collaborazione dei produttori esportatori russi. È stato accertato un margine di dumping pari a circa il 33 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, con importazioni limitate ma a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

Valutazione del dumping per l'Ucraina

Per l'Ucraina, con riferimento a Interpipe Group, la Commissione ha calcolato il valore normale e il prezzo all'esportazione in base agli articoli 2, paragrafi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 del regolamento di base. È stato riscontrato un margine di dumping del 21,6 % e la Commissione ha ritenuto tale dato rappresentativo del paese, con accertamento della persistenza del dumping.

Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio

La Commissione conclude che, in caso di abolizione delle misure, vi sarebbe un rischio elevato di ripresa delle importazioni in dumping dalla Russia e di ulteriore aumento di quelle ucraine, anche per via di notevole capacità inutilizzata, attrattività del mercato UE e possibili effetti di deviazione commerciale derivanti dai dazi statunitensi Section 232. Il pregiudizio all'industria dell'Unione è ritenuto grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Interesse dell'Unione

La Commissione, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione. L'industria unionale, che occupa circa 13 000 addetti nel settore, subirebbe un ulteriore deterioramento in caso di abrogazione; importatori e utilizzatori non hanno collaborato e non sono emersi elementi che dimostrino un impatto tale da giustificare la soppressione o una limitazione temporale delle misure.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialecommercio internazionalepolitica commercialeindustria siderurgica

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