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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1504

Regolamento (UE) 2018/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

Normativa europea32018R1504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga integralmente il regolamento (UE) n. 256/2014, che imponeva agli Stati membri di comunicare alla Commissione i progetti di investimento nelle infrastrutture energetiche. L’abrogazione è giustificata dall’esigenza di semplificare e razionalizzare la normativa UE, alla luce delle sovrapposizioni informative emerse con altri strumenti di monitoraggio e della scarsa utilità dei dati raccolti. Il regolamento non disciplina nuovi adempimenti: opera come atto di eliminazione di una disciplina ritenuta non più necessaria.

Abrogazione del regolamento (UE) n. 256/2014 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento nelle infrastrutture energetiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’abrogazione del regime di comunicazione dei progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia previsto dal regolamento (UE) n. 256/2014. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori economici o autorità nazionali, ma elimina dal quadro normativo UE l’obbligo di comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento già previsto dal regolamento abrogato. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Abrogazione del regolamento (UE) n. 256/2014 sulla comunicazione dei progetti di investimento energetici

Il regolamento (UE) 2018/1504 interviene nel quadro della politica energetica dell’Unione per sopprimere una disciplina di comunicazione ritenuta non più utile. L’atto si inserisce nel più ampio obiettivo di "legiferare meglio", volto a semplificare l’acquis, ridurre il volume normativo e mantenere il quadro giuridico trasparente e agevole da consultare.

Ragioni dell’intervento abrogativo

Dai considerando risulta che il regolamento (UE) n. 256/2014 imponeva agli Stati membri di comunicare alla Commissione i progetti di investimento per i quali fossero iniziati lavori di costruzione o di disattivazione, oppure per i quali fosse stata presa una decisione finale di investimento. Tale disciplina era già stata preceduta dal regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010, poi annullato dalla Corte di giustizia per difetto di base giuridica adeguata, ma i cui effetti erano stati mantenuti fino all’entrata in vigore del regolamento del 2014.

La Commissione aveva svolto tre esercizi di comunicazione nel 2011, 2013 e 2015 e, nel 2016, un riesame ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 256/2014, accompagnato da consultazione degli interessati. Da tale analisi è emerso che vi erano sovrapposizioni significative con altri obblighi informativi verso ENTSO-E e ENTSOG e che i dati raccolti presentavano spesso qualità e adeguatezza insufficienti. Inoltre, informazioni analoghe risultavano disponibili attraverso altre fonti, tra cui ENTSO, i piani decennali di sviluppo della rete (TYNDP), le relazioni annuali dei gestori dei sistemi di trasmissione e delle imprese di servizi di pubblica utilità, i piani nazionali di sviluppo e il sistema EMOS.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 abroga in modo secco il regolamento (UE) n. 256/2014. Non sono previsti regimi transitori, deroghe, nuovi obblighi sostitutivi o meccanismi sanzionatori, poiché l’atto ha natura esclusivamente abrogativa.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esplica i suoi effetti come atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori e per le amministrazioni nazionali, l’effetto pratico è la cessazione della disciplina di reporting introdotta dal regolamento abrogato, senza introduzione di nuovi adempimenti a livello UE.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento (UE) n. 256/2014

L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento (UE) n. 256/2014, che costituiva la base giuridica degli obblighi di comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento nelle infrastrutture energetiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ragioni dell’abrogazione

Dai considerando emerge che il regolamento abrogato non aveva prodotto i risultati attesi in termini di quantità, qualità e adeguatezza dei dati trasmessi. La Commissione aveva riscontrato sovrapposizioni con altri obblighi di reporting verso ENTSO-E e ENTSOG, oltre alla disponibilità di informazioni equivalenti tramite altre fonti, tra cui TYNDP, relazioni annuali, piani nazionali di sviluppo ed EMOS.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato internosemplificazione normativatrasparenza normativa

Testo integrale

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