Regolamento (UE) 2018/1475
Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea un programma dell’Unione dedicato al volontariato, ai tirocini, ai lavori, ai progetti di solidarietà e alle attività di rete, con l’obiettivo di rafforzare coesione, solidarietà, democrazia e inclusione sociale. Introduce un sistema di marchio di qualità per le organizzazioni partecipanti, regole specifiche per le diverse attività e un impianto di gestione e controllo basato su Commissione, agenzie nazionali e organismi indipendenti di revisione contabile. Il testo fissa anche la dotazione finanziaria complessiva, le percentuali indicative di riparto tra le principali azioni e disciplina il monitoraggio, la valutazione e le modifiche conseguenti ad altri atti dell’Unione.
Istituisce il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà per finanziare e coordinare attività di solidarietà di qualità svolte dai giovani nell’Unione e in alcuni paesi terzi associati.
Ambito di applicazione
Si applica al Corpo europeo di solidarietà dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, con applicazione dalla data di entrata in vigore. Riguarda giovani di età compresa tra 17 e 30 anni per la registrazione nel portale e tra 18 e 30 anni per la partecipazione effettiva, nonché persone giuridiche pubbliche o private, con o senza scopo di lucro, che intendano offrire o sostenere attività di solidarietà. Si applica negli Stati membri e, per volontariato, progetti di solidarietà e attività di rete, anche a paesi candidati, potenziali candidati, paesi SEE/EFTA, Svizzera e taluni paesi della politica europea di vicinato, secondo le condizioni previste. Sono escluse dal concetto di attività di solidarietà le attività che fanno parte di percorsi di istruzione formale, formazione professionale o sistemi di formazione, nonché le attività in situazioni di emergenza.
Corpo europeo di solidarietà
Il regolamento istituisce il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà, programma dell’Unione destinato a rafforzare la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità. La finalità dichiarata è contribuire a coesione, solidarietà, democrazia, cittadinanza attiva e inclusione sociale, in continuità con l’impostazione delineata nei considerando sulla centralità della solidarietà e sul valore formativo delle esperienze di volontariato, tirocinio, lavoro e progettazione autonoma.
Ambito e principi generali
L’ambito materiale comprende attività di solidarietà che devono avere un chiaro valore aggiunto europeo, non interferire con il mercato del lavoro e rispettare i principi di qualità, sicurezza, formazione e non sostituzione di posti di lavoro. Il regolamento insiste sulla complementarità con Erasmus+, con le reti UE pertinenti e con i sistemi nazionali di solidarietà, volontariato e mobilità giovanile, escludendo che il Corpo europeo di solidarietà possa sostituire iniziative nazionali analoghe.
Definizioni e categorie soggettive
L’articolo 2 fornisce le definizioni centrali. Le attività di solidarietà possono assumere la forma di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete; sono escluse le attività che fanno parte di un curriculum di istruzione formale o di formazione professionale, nonché quelle in situazioni di emergenza. I destinatari sono i candidati registrati, di età tra 17 e 30 anni, e i partecipanti effettivi, tra 18 e 30 anni, residenti legalmente in un paese partecipante. Le organizzazioni partecipanti sono soggetti pubblici o privati, profit o non profit, in possesso del marchio di qualità.
Attività ammissibili e loro caratteristiche
Il volontariato è non retribuito, massimo 12 mesi, transfrontaliero o nazionale, e non può sostituire occupazione o tirocinio. I gruppi di volontariato possono operare da due settimane a due mesi. I tirocini durano da due a sei mesi, rinnovabili una sola volta fino a un massimo di 12 mesi nella stessa organizzazione, sono retribuiti e si fondano su un contratto scritto che indichi obiettivi formativi, condizioni di lavoro, durata, remunerazione e diritti e obblighi delle parti. I lavori sono anch’essi retribuiti, da tre a dodici mesi, sulla base di un contratto di lavoro conforme al diritto nazionale o ai contratti collettivi applicabili; se la durata contrattuale supera i 12 mesi, il sostegno UE resta comunque limitato a 12 mesi. I progetti di solidarietà sono iniziative nazionali non retribuite, di durata da due a dodici mesi, realizzate da almeno cinque partecipanti.
Obiettivi del programma
L’obiettivo generale è promuovere la solidarietà come valore e accrescere l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà di qualità. Gli obiettivi specifici sono quattro: offrire opportunità facilmente accessibili e utili allo sviluppo personale, formativo, civico e professionale; garantire qualità e convalida adeguata delle attività; promuovere inclusione sociale e pari opportunità, in particolare per i giovani con minori opportunità; contribuire alla cooperazione europea nel settore giovanile e alla sua visibilità.
Marchio di qualità e accesso al programma
Il marchio di qualità è il meccanismo centrale di accesso per le organizzazioni partecipanti. Viene attribuito in modo distinto per volontariato e per tirocini/lavori, in base alla capacità dell’organizzazione di garantire qualità, sicurezza, apprendimento e rispetto del principio di non sostituzione dei posti di lavoro. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essere revocato. Non comporta automaticamente finanziamenti, ma consente l’accesso al portale e la presentazione di offerte ai candidati registrati. Per volontariato, tirocini e lavori il marchio è precondizione per il finanziamento; per i progetti di solidarietà, invece, possono richiedere finanziamento anche persone fisiche a nome di gruppi informali.
Misure di qualità e sostegno
Il programma non finanzia solo le attività in senso stretto, ma anche misure di qualità: formazione online e offline, sostegno linguistico, assicurazione complementare, supporto amministrativo, assistenza prima e dopo l’attività, convalida delle competenze acquisite e uso di strumenti come Youthpass ed Europass. I centri risorse del Corpo europeo di solidarietà supportano sviluppo, attuazione, qualità e riconoscimento delle competenze, mentre il portale UE costituisce lo sportello unico per registrazione, matching, informazioni, formazione e networking.
Regime finanziario
La dotazione complessiva per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020 è pari a 375 600 000 EUR a prezzi correnti. Il sostegno è indicativamente ripartito in misura prevalente verso volontariato e progetti di solidarietà, mentre tirocini e lavori ricevono una quota minore; è previsto un tetto del 20 % per attività nazionali. Il regolamento ammette il ricorso a sovvenzioni, appalti e premi, privilegiando forme di finanziamento semplificate come somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi. Sono inoltre ammesse risorse nazionali complementari gestite secondo le regole del Corpo europeo di solidarietà.
Paesi partecipanti e partecipazione delle persone fisiche
La partecipazione è aperta agli Stati membri e, per alcune azioni, anche a paesi candidati, potenziali candidati, paesi SEE/EFTA, Svizzera e alcuni paesi della politica europea di vicinato, secondo accordi e condizioni specifiche. I giovani devono registrarsi nel portale tra 17 e 30 anni e possono iniziare l’attività solo se hanno tra 18 e 30 anni. Gli Stati e gli altri paesi partecipanti devono adottare misure efficaci per favorire l’inclusione dei giovani con minori opportunità e rimuovere, per quanto possibile, ostacoli giuridici e amministrativi, inclusi quelli connessi a visti e soggiorno.
Gestione, controllo e monitoraggio
L’attuazione è affidata alla Commissione a livello UE e alle agenzie nazionali a livello nazionale. Le autorità nazionali e gli organismi indipendenti di revisione contabile svolgono funzioni di controllo e certificazione; la Commissione mantiene poteri di supervisione e può adottare misure correttive per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Sono previsti anche i poteri di verifica della Corte dei conti e dell’OLAF. Sul piano della performance, la Commissione deve monitorare periodicamente i risultati, adottare entro il 6 aprile 2019 un programma dettagliato di monitoraggio tramite atto di esecuzione e presentare nel 2020 una relazione sui progressi; entro il 6 ottobre 2022 deve inoltre effettuare una valutazione indipendente del regolamento.
Modifiche ad altri atti e decorrenza
Il regolamento modifica Erasmus+ per riallineare la disciplina del volontariato, e interviene su LIFE e sulla decisione sul meccanismo unionale di protezione civile per consentire il finanziamento di azioni del Corpo europeo di solidarietà anche in quei contesti, purché attuate secondo il presente regolamento. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione e finalità del Corpo europeo di solidarietà
L’articolo 1 istituisce il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà, volto a rafforzare la partecipazione di giovani e organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità. Il programma mira ad accrescere coesione, solidarietà, democrazia e inclusione sociale, attraverso attività di solidarietà e misure di qualità e sostegno.
Definizioni chiave e tipologie di attività
L’articolo 2 definisce attività di solidarietà, candidato registrato, partecipante, giovani con minori opportunità, organizzazione partecipante, volontariato, attività di gruppi di volontariato, tirocinio, lavoro, progetto di solidarietà, attività di rete, marchio di qualità, centri risorse, portale e strumenti UE per trasparenza e riconoscimento. Vengono fissate durate, requisiti contrattuali, natura retribuita o non retribuita e limiti soggettivi e oggettivi delle attività.
Obiettivi generali e specifici
Gli articoli 3 e 4 fissano l’obiettivo generale di promuovere la solidarietà come valore e di aumentare l’impegno dei giovani in attività di solidarietà di qualità. Gli obiettivi specifici riguardano accessibilità, qualità, inclusione sociale e pari opportunità, cittadinanza attiva, occupabilità, transizione al mercato del lavoro e cooperazione europea nel settore giovanile.
Coerenza con altri programmi e complementarità
L’articolo 5 impone la coerenza e complementarità con politiche, programmi, strumenti e reti pertinenti dell’Unione e dei paesi partecipanti. Altri programmi UE possono contribuire agli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà finanziando attività rientranti nel suo ambito, secondo i rispettivi atti di base.
Azioni ammissibili e misure di qualità
Gli articoli 6, 7 e 8 articolano il programma in volontariato, tirocini e lavori, progetti di solidarietà, attività di rete e misure di qualità e sostegno. Le misure di sostegno comprendono formazione online e offline, sostegno linguistico, assicurazione, supporto amministrativo, convalida delle competenze, portale online, centri risorse e marchi di qualità distinti per le diverse attività.
Regole finanziarie e dotazione del programma
L’articolo 9 fissa la dotazione complessiva in 375 600 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020. Il sostegno finanziario alle attività di solidarietà è indicativamente pari al 90 % per volontariato e progetti di solidarietà e al 10 % per tirocini o lavori, con un massimo del 20 % per attività nazionali; sono previste anche spese di gestione, monitoraggio e assistenza tecnica.
Forme di finanziamento e semplificazione
L’articolo 10 consente finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, appalti e premi, nel quadro del regolamento finanziario UE 2018/1046. Si privilegiano somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso; la Commissione può attuare indirettamente il programma.
Partecipazione di paesi terzi e di giovani
L’articolo 11 apre il programma agli Stati membri e, per alcune azioni, a paesi candidati, paesi SEE/EFTA, Svizzera e paesi della politica europea di vicinato, alle condizioni previste. L’articolo 12 prevede la registrazione dei giovani dai 17 ai 30 anni e la partecipazione effettiva dai 18 ai 30 anni, con misure per l’inclusione dei giovani con minori opportunità.
Marchio di qualità e accesso al finanziamento
L’articolo 13 disciplina l’accesso delle organizzazioni partecipanti, subordinato al possesso del marchio di qualità, valutato e rivisto periodicamente. Il marchio non comporta automaticamente finanziamento; l’articolo 14 stabilisce che per le attività di volontariato, tirocini e lavori il marchio è precondizione per ottenere fondi, mentre per i progetti di solidarietà possono presentare domanda anche persone fisiche per gruppi informali.
Monitoraggio, valutazione e divulgazione
L’articolo 15 impone un monitoraggio periodico e una valutazione indipendente entro il 6 ottobre 2022, con relazione sui risultati e raccomandazioni. L’articolo 16 disciplina informazione, pubblicità e strategie di sensibilizzazione, comprese azioni verso i giovani con minori opportunità e uso del marchio del Corpo europeo di solidarietà.
Gestione, controllo e tutela degli interessi finanziari
Gli articoli 17-23 stabiliscono l’attuazione da parte della Commissione e delle agenzie nazionali, il ruolo delle autorità nazionali e degli organismi indipendenti di revisione contabile, il sistema di controllo e i poteri di verifica della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF. Sono previste misure preventive contro frodi e irregolarità, recupero delle somme indebitamente versate e possibili sanzioni.
Modifiche ad altri atti dell’Unione
Gli articoli 26-28 modificano il regolamento Erasmus+ n. 1288/2013, il regolamento LIFE n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE per integrare il Corpo europeo di solidarietà e consentire il finanziamento di azioni coerenti con i suoi obiettivi, in particolare in materia di ambiente e protezione civile.
Entrata in vigore
L’articolo 29 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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