Regolamento (UE) 2018/1473
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1473 della Commissione, del 2 ottobre 2018, che fissa, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo delle spese di finanziamento degli interventi pubblici nel quadro del FEAGA per l'esercizio contabile 2019. In applicazione del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, la Commissione fissa tale tasso al 0 %. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2018.
Fissazione, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, del tasso di interesse uniforme da applicare al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi di acquisto, magazzinaggio e smercio delle giacenze.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), con riferimento all'esercizio contabile 2019. Riguarda il calcolo delle spese finanziarie ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, allegato I, per gli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; produce effetti dal 1° ottobre 2018.
Fissazione del tasso di interesse per le spese di finanziamento degli interventi nel FEAGA 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1473 della Commissione stabilisce il tasso di interesse uniforme da utilizzare per il calcolo delle spese finanziarie connesse agli interventi pubblici di acquisto, magazzinaggio e smercio delle giacenze nell'ambito del FEAGA per l'esercizio contabile 2019. La misura si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che demandano alla Commissione la fissazione periodica del tasso applicabile.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento richiama l'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune. In particolare, l'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 disciplina il metodo di calcolo delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per reperire le risorse necessarie all'acquisto dei prodotti all'intervento.
Secondo tale disciplina, il tasso uniforme dell'Unione è determinato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile e si basa sulla media dei tassi EURIBOR a termine a 3 mesi e a 12 mesi rilevati nel periodo di riferimento di sei mesi, con ponderazione rispettivamente di un terzo e due terzi. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, comunicano il tasso effettivamente sostenuto; in mancanza di comunicazione, il tasso è considerato pari a 0 %, salvo il caso in cui lo Stato membro dichiari di non aver sostenuto spese per interessi per assenza di prodotti in ammasso pubblico.
Criterio applicato per l'esercizio 2019
Per l'esercizio contabile 2019, la Commissione fissa a 0 % i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, applicabili alle spese finanziarie degli Stati membri relative alle risorse mobilitate per gli acquisti all'intervento. Il regolamento precisa che, nel meccanismo ordinario, il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è il minore tra il tasso uniforme UE e il tasso effettivamente sostenuto; tuttavia, i tassi negativi non possono essere presi in considerazione ai fini del rimborso delle spese.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2018. La retrodatazione è giustificata dall'esigenza di evitare un vuoto giuridico nella determinazione del tasso da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento nel periodo pertinente.
Portata pratica
Per gli operatori pubblici coinvolti nella gestione degli interventi FEAGA, la conseguenza principale è che, per l'esercizio 2019, il parametro di interesse da utilizzare nel calcolo delle spese finanziarie è pari a zero. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di determinazione
La Commissione richiama l'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Il tasso uniforme dell'Unione è normalmente calcolato sulla media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi nel periodo di riferimento di sei mesi, con ponderazione di un terzo e due terzi rispettivamente, e si confronta con il tasso effettivamente sostenuto dallo Stato membro; si applica il valore più basso, con esclusione dei tassi negativi per il rimborso delle spese.
Fissazione del tasso per il FEAGA 2019
Per le spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2019 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono fissati allo 0 %.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018, per evitare un vuoto giuridico nel periodo rilevante per il calcolo delle spese di finanziamento.
Efficacia generale
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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