Cassazione Penale, Sentenza n. 5222/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la pronuncia della Corte d'appello di Roma che, in sede di rinvio successivo ad annullamento della Cassazione, aveva dichiarato prescrizione del reato di tentata truffa ai danni della Sace BT s.p.a. e si era limitata ad accertare la responsabilità civile ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ritenendo non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria (in particolare l'audizione del teste Maletta) richiesta dalla difesa. La difesa denunciava violazione del principio di non colpevolezza e del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio", omissione di adeguarsi al decisum della Cassazione e omissione di valutare pienamente la prova con conseguente necessità di riesame penale sulla responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la Corte di appello ha applicato un orientamento (estensivo dell'interpretazione della Corte costituzionale n.182/2021) che limita la cognizione penale del giudice d'appello nelle ipotesi di prescrizione, anziché seguire il principio delle Sezioni Unite (cd. Tettamanti e successivi orientamenti di legittimità) che impone al giudice d'appello, in presenza della parte civile, di compiere una valutazione piena delle prove e di pronunciarsi anche sul proscioglimento nel merito quando la prova non consente la condanna secondo il criterio dell'art. 530, comma 2 c.p.p. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato alla Corte di appello affinché riesamini l'appello con "cognizione piena" sul reato di tentata truffa, procedendo, se necessario, alla rinnovazione dell'istruttoria e adottando le statuizioni civili coerenti con l'esito penale.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza del giudice d'appello in presenza della parte civile quando sopravviene una causa estintiva del reato: deve decidere sulle conseguenze civili e, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, svolgere una valutazione approfondita del compendio probatorio senza limitarsi ai criteri del processo civile, potendo anzi privilegiare l'assoluzione nel merito quando la prova penale sia insufficiente.
art. 622 cod. proc. pen.
Disciplina il rinvio al giudice civile in caso di annullamento con rinvio: la Corte ricorda che il rinvio al giudice civile ha senso solo quando l'impugnazione riguarda i soli effetti civili; se l'impugnazione investe il capo penale (come nel caso in esame), il rinvio deve essere al giudice penale per consentire la cognizione piena.
art. 530 cod. proc. pen., comma 2
Principio del giudizio penale che richiede che la condanna sia fondata oltre ogni ragionevole dubbio: le Sezioni Unite hanno affermato che, anche se sopravviene la prescrizione, il giudice d'appello deve poter assolvere nel merito quando gli elementi probatori non sono idonei alla condanna secondo questo parametro.
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
Prevede la declaratoria immediata di causa di non punibilità; la giurisprudenza richiamata segnala che, nonostante la causa estintiva, l'imputato conserva il diritto a un accertamento pieno dell'innocenza quando le garanzie processuali e il contraddittorio lo richiedono.
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Arresto delle Sezioni Unite che ha chiarito il precedente contrasto: il giudice d'appello, intervenuta la prescrizione, non può limitarsi a una valutazione meramente civilistica ma deve valutare, anche ai fini dell'assoluzione nel merito, il compendio probatorio quando è presente la parte civile; la declaratoria di estinzione non impedisce un esame penale approfondito volto a verificare se sussistano elementi per l'assoluzione.
Corte costituzionale, sent. n. 182 del 2021
Ha fornito una interpretazione dell'art. 578 c.p.p. secondo cui, in presenza di prescrizione, il giudice d'appello deve comunque pronunciarsi sugli effetti civili e incentrarsi sugli elementi dell'illecito civile, ma non può usare tale esame come equivalente di accertamento penale; le Sezioni Unite hanno precisato che questa interpretazione non esclude la possibilità per il giudice penale di assolvere nel merito.
Sez. U, n. 35490 del 15/09/2009 (Tettamanti)
Pronuncia storica delle Sezioni Unite che aveva affermato la possibilità per il giudice d'appello, anche in caso di causa estintiva, di valorizzare l'assoluzione nel merito quando la prova non consente la condanna; principio richiamato e ribadito dalla giurisprudenza recente.
Massime di principio
- Se, in appello, sopravviene la prescrizione di un reato ma è presente la parte civile, il giudice d'appello deve comunque valutare pienamente il compendio probatorio e può pronunciare l'assoluzione nel merito se la prova è insufficiente, anziché limitarsi a decidere solo sugli effetti civili.
- La Corte costituzionale n.182/2021 non impedisce al giudice penale di svolgere una cognizione ampia: la valutazione civile non può sostituirsi a un accertamento penale quando l'imputato impugna il capo penale.
- Se la Corte d'appello omette la rinnovazione dell'istruttoria rilevante (es. audizione di testimoni chiave) e si limita ad applicare criteri civilistici dopo la prescrizione, la decisione è suscettibile di annullamento con rinvio alla stessa giurisdizione penale per "cognizione piena".
- Quando l'impugnazione investe il capo penale, il rinvio in caso di annullamento deve essere al giudice penale; il rinvio al giudice civile è ammesso solo se l'impugnazione riguarda esclusivamente gli effetti civili.
- La difesa che ritenga indispensabile la rinnovazione dell'istruttoria (es. per dimostrare l'innocenza) dovrebbe sollecitarla tempestivamente in appello; la mancata rinnovazione, se ingiustificata, può costituire motivo di cassazione favorevole all'imputato.
- In situazioni simili, per tutelare l'interesse alla proscioglimento nel merito, il ricorrente può contestare sia la decisione penale sia le statuizioni civili e chiedere esplicitamente che il giudice d'appello eserciti la piena cognizione delle prove.
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