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Circolare

Circolare numero 257 del 6-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la nuova procedura automatizzata per gestire l’autoconguaglio dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, quando il conguaglio risulti favorevole al contribuente. Stabilisce i criteri di ammissibilità, le modalità di acquisizione e controllo della comunicazione, gli effetti sugli archivi centrali e le regole transitorie per le comunicazioni già presentate per gli anni 1993 e 1994. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per le Sedi e i riferimenti per chiarimenti e segnalazioni.

Autoconguaglio contributi IVS artigiani e commercianti su redditi eccedenti il minimale

Autoconguaglio contributi IVS per artigiani e commercianti

La circolare illustra la procedura di gestione dell’autoconguaglio dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali INPS. L’intervento nasce dall’esigenza di disciplinare in modo più rapido e controllato l’utilizzo del credito che emerge quando il reddito dell’anno di riferimento risulta inferiore a quello dell’anno precedente, con conseguente eccedenza sui versamenti in acconto già effettuati.

Quadro generale della contribuzione e del conguaglio

Dal 1993 la contribuzione viene calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa relativi all’anno cui i contributi si riferiscono. Questo sistema comporta:

  • due acconti, con scadenza al 20 luglio e al 20 ottobre dell’anno di competenza, determinati sul reddito dell’anno precedente;
  • un conguaglio da eseguire nell’anno successivo, commisurato al reddito effettivo dell’anno cui i contributi si riferiscono.

Se il conguaglio è a favore dell’Istituto, il contribuente deve versare la differenza. Se invece il conguaglio risulta favorevole al contribuente, questi può scegliere tra il rimborso e l’utilizzo del credito in compensazione con la contribuzione dovuta per l’anno successivo. La comunicazione di tale scelta è formalizzata mediante apposito modulo, il cui fac-simile viene modificato rispetto a quello già allegato alla circolare n. 182/1994.

Nuova procedura automatizzata di autoconguaglio

Per dare attuazione più rapida alla volontà del contribuente, viene introdotta una procedura automatizzata basata su alcuni principi essenziali:

  • il conguaglio è possibile solo tra contribuzioni dovute dallo stesso soggetto, inteso come titolare o singolo coadiuvante/coadiutore;
  • la decisione di effettuare il conguaglio deve essere notificata dal titolare alla Sede INPS competente;
  • la compensazione può essere eseguita solo con la contribuzione dovuta a titolo di acconto o saldo sull’imponibile eccedente il minimale per l’anno successivo a quello in cui si è verificato l’esubero;
  • se, dopo la compensazione, residuano ulteriori somme a favore del contribuente, queste possono essere poste a rimborso, ove non vi siano impedimenti.

La procedura si svolge sotto la responsabilità dell’interessato e resta soggetta a controllo dell’Istituto sulla base degli elementi forniti dal Fisco. In caso di conguaglio effettuato senza diritto, l’Istituto procede all’addebito delle differenze contributive e delle relative sanzioni.

Acquisizione della comunicazione e verifiche operative

La comunicazione di autoconguaglio viene acquisita dalla Sede inserendo, per uno specifico assicurato e anno di competenza, i redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF. Sulla base del reddito indicato e degli importi versati a titolo di acconto, il sistema calcola automaticamente:

  • l’importo effettivamente dovuto sulla parte di reddito eccedente il minimale;
  • il credito disponibile del contribuente.

L’operatore deve verificare che i versamenti visualizzati dal sistema coincidano con quelli dichiarati nella comunicazione e che anche l’importo a credito corrisponda. Se una discordanza deriva dalla mancata acquisizione di uno dei due acconti, la procedura va ripresa dopo l’acquisizione del bollettino mancante. Se risultano entrambi i versamenti, ma il conguaglio non è possibile, la registrazione della comunicazione viene annullata e l’interessato ne viene avvisato.

Quando il conguaglio è possibile, l’operatore indica l’importo da compensare con gli acconti dovuti per l’anno successivo e, se necessario, l’importo da lasciare a disposizione per il rimborso.

Effetti sulla contabilità e sugli archivi centrali

La registrazione dell’autoconguaglio determina specifiche movimentazioni negli archivi centrali:

  • sull’emissione relativa all’anno indicato vengono registrati decrementi a percentuale per un importo complessivo pari al conguaglio;
  • tali decrementi sono contrassegnati dalla lettera "A", a indicare che l’importo è stato utilizzato come accredito sulla competenza successiva;
  • il versamento a percentuale della competenza interessata viene diminuito dell’importo conguagliato;
  • sull’emissione relativa all’anno successivo viene registrato un bollettino a percentuale di importo pari al conguaglio, con stato "A" e data versamento 20 luglio dello stesso anno;
  • il versamento della competenza successiva viene aumentato dell’importo accreditato.

Se la comunicazione prevede anche il rimborso di una somma, viene generato un ulteriore decremento a percentuale sulla medesima emissione; la parte non utilizzata può essere impiegata per altre finalità nella fase di controllo dell’emissione, ad esempio per coprire vuoti di contribuzione fissa o sanzioni per ritardato pagamento, mentre l’eventuale residuo dà luogo al rimborso effettivo.

Disposizioni transitorie per le comunicazioni già giacenti

La circolare affronta la situazione delle comunicazioni già presenti presso le Sedi, relative al 1993 (conguaglio con i contributi 1994) e al 1994 (conguaglio con i contributi 1995). Poiché alcuni contribuenti potrebbero aver prima chiesto il rimborso di somme eccedenti e poi averne comunicato l’utilizzo per i contributi 1995, per questo solo periodo vengono previste modalità operative particolari.

In presenza di due comunicazioni successive, la gestione avviene con due registrazioni:

  • nella prima, l’operatore indica come importo da conguagliare sull’anno 1994 la somma dell’importo da conguagliare e dell’importo da rimborsare indicati nella prima comunicazione;
  • nella seconda, l’importo in precedenza chiesto a rimborso viene utilizzato come acconto per l’anno di competenza 1995, indicando come reddito e competenza quelli relativi all’anno 1994.

Istruzioni applicative per l’accesso alla procedura

Per utilizzare la funzione di autoconguaglio, l’operatore deve seguire una specifica sequenza di menu:

  • area artigiani e commercianti;
  • gestione procedure applicative;
  • aggiornamenti on line;
  • gestione aggiornamenti;
  • gestione redditi e importi contributi a percentuale;
  • autoconguaglio.

Selezionata l’opzione di autoconguaglio, il sistema richiede la parola chiave dell’operatore per autorizzare l’uso della procedura di aggiornamenti in tempo reale. In caso di esito positivo, viene mostrato il pannello di inserimento dati necessari all’interrogazione degli archivi centrali. I dati richiesti sono:

  • codice azienda;
  • tipo soggetto, pari a 10 se la comunicazione riguarda il titolare, oppure compreso tra 11 e 99 se riguarda un collaboratore;
  • CIN;
  • anno di competenza;
  • importo del reddito dichiarato.

Dopo l’inserimento, il programma esegue controlli formali e, in caso di errore, segnala i campi errati. Se i dati sono corretti, la richiesta viene inviata al centro per ottenere le informazioni necessarie alla definizione dell’autoconguaglio. In caso di esito negativo, viene indicato il motivo con messaggio esplicativo; in caso di esito positivo, compare il pannello riepilogativo con importo dovuto, versamenti risultanti dagli archivi centrali e importo a credito dell’assicurato.

Arrotondamenti, conferma e gestione del rimborso

Gli importi visualizzati dalla procedura sono arrotondati per difetto alle 100 lire inferiori. Superati i controlli di congruenza, l’operatore acquisisce gli importi da accreditare a titolo di acconto per l’anno successivo secondo quanto dichiarato nella comunicazione. Il sistema mostra quindi il totale da conguagliare e l’eventuale eccedenza.

Se l’assicurato ha chiesto il rimborso della somma eccedente e non ha presentato in seguito ulteriori comunicazioni che ne modifichino la destinazione, l’operatore indica "S" nel campo "Da rimborsare". Infine conferma i dati immessi con l’apposito comando; il sistema restituisce il messaggio di esito dell’aggiornamento degli archivi centrali.

Riferimenti per chiarimenti e anomalie

Per chiarimenti operativi la circolare indica il dott. Silvi Gianluca presso la Direzione Centrale Contributi e Mattia Federico presso la D.C.T.I. Per la segnalazione di anomalie sono indicati Tamburini Cristina presso la D.C.T.I. e Piol Paola e Di Giusto Armano presso l’Isola Sviluppo Applicazioni della Sede di Belluno.

Punti principali

Contesto del conguaglio contributivo

Dal 1993 la contribuzione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa dell’anno cui i contributi si riferiscono. Ne derivano due acconti, con scadenze al 20 luglio e al 20 ottobre dell’anno di competenza, determinati sul reddito dell’anno precedente, e un conguaglio nell’anno successivo. Se il conguaglio è positivo per l’Istituto, il contribuente versa la differenza; se è favorevole al contribuente, può chiedere il rimborso oppure imputare il credito ai contributi in acconto per l’anno successivo, mediante apposita comunicazione.

Nuova procedura automatizzata di autoconguaglio

Per accelerare la gestione delle richieste di utilizzo del credito in compensazione, viene introdotta una procedura automatizzata. Il conguaglio è ammesso solo tra contribuzioni dovute dallo stesso soggetto, inteso come titolare o singolo coadiuvante/coadiutore. La decisione di effettuare il conguaglio deve essere notificata dal titolare alla competente Sede INPS. La compensazione può avvenire solo con la contribuzione dovuta a titolo di acconto o saldo sull’imponibile eccedente il minimale per l’anno successivo a quello in cui si è verificato l’esubero. Se, dopo la compensazione, residuano somme a favore del contribuente, queste possono essere rimborsate, salvo impedimenti. L’operazione resta comunque sotto la responsabilità dell’interessato e soggetta a controllo dell’Istituto sulla base dei dati fiscali. Se il conguaglio è indebito, vengono recuperate le differenze contributive con le relative sanzioni.

Acquisizione della comunicazione e controlli

La Sede acquisisce i dati della comunicazione di autoconguaglio per un determinato assicurato e anno di competenza. L’operatore inserisce i redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF e il sistema determina l’importo effettivamente dovuto sulla quota eccedente il minimale, nonché il credito disponibile. Viene verificata la corrispondenza tra versamenti indicati nella comunicazione e quelli risultanti a sistema, oltre alla corrispondenza dell’importo a credito. Se manca uno dei due versamenti in acconto, l’operazione va ripresa quando il bollettino sia stato acquisito. Se i versamenti risultano entrambi ma non consentono il conguaglio, la registrazione viene annullata. Se il conguaglio è possibile, l’operatore indica l’importo da compensare con gli acconti dell’anno successivo ed eventuale importo residuo da mantenere a disposizione per il rimborso.

Effetti sugli archivi centrali

La registrazione della comunicazione produce decrementi a percentuale sull’emissione relativa all’anno indicato, per un importo pari al conguaglio. Tali decrementi sono contrassegnati con la lettera "A", a indicare che la somma è stata utilizzata come accredito sulla competenza successiva. Sull’emissione dell’anno successivo viene registrato un bollettino a percentuale di importo corrispondente al conguaglio, con stato "A" e data versamento al 20 luglio dello stesso anno. Il versamento relativo alla competenza successiva viene aumentato dell’importo accreditato. Se è previsto anche il rimborso di una somma, viene generato un ulteriore decremento a percentuale sull’emissione dell’anno di competenza; la parte non utilizzata può concorrere ad altre compensazioni nell’ambito dell’emissione o, per la parte residua, dare luogo all’effettivo rimborso.

Disposizioni transitorie per gli anni 1993 e 1994

Poiché nelle Sedi risultano ancora giacenti comunicazioni di autoconguaglio relative al 1993 (conguaglio con i contributi 1994) e al 1994 (conguaglio con i contributi 1995), la circolare prevede una disciplina transitoria. Considerato che alcuni contribuenti potrebbero aver prima chiesto il rimborso di somme eccedenti e poi aver comunicato l’intento di utilizzarle per i contributi 1995, per questo solo periodo si applicano modalità operative specifiche. In caso di due comunicazioni successive, l’operatore effettua due registrazioni: nella prima somma l’importo da conguagliare e l’importo da rimborsare indicati nella prima comunicazione; nella seconda utilizza l’importo chiesto a rimborso come acconto per il 1995, con riferimento ai dati reddituali e di competenza del 1994.

Istruzioni operative e interfaccia applicativa

Per accedere alla gestione dell’autoconguaglio occorre seguire una sequenza di menu: area artigiani e commercianti, gestione procedure applicative, aggiornamenti on line, gestione aggiornamenti, gestione redditi e importi contributi a percentuale, autoconguaglio. L’operatore deve inserire la propria parola chiave di abilitazione; se valida, la procedura consente di proseguire e presenta il pannello con i dati richiesti per l’interrogazione degli archivi centrali. I dati da digitare sono: codice azienda, tipo soggetto, CIN, anno di competenza e importo del reddito dichiarato. Il sistema esegue controlli formali, segnala gli errori e, se l’esito è positivo, mostra il pannello con importo dovuto, versamenti risultanti e importo a credito.

Arrotondamenti e conferma dei dati

Gli importi visualizzati sono arrotondati per difetto alle 100 lire inferiori. Se i controlli di congruenza sono superati, l’operatore inserisce gli importi da accreditare a titolo di acconto per l’anno successivo, sulla base di quanto dichiarato nella comunicazione. La procedura evidenzia il totale da conguagliare e l’eventuale importo eccedente. Se l’assicurato ha richiesto il rimborso e non ha successivamente presentato altre comunicazioni che mutino la destinazione della somma, l’utente indica "S" nel campo "Da rimborsare". La registrazione viene confermata con apposito campo di conferma e il sistema restituisce l’esito dell’aggiornamento.

Riferimenti per chiarimenti e segnalazioni

Per richieste di chiarimento sono indicati il dott. Silvi Gianluca presso la Direzione Centrale Contributi e Mattia Federico presso la D.C.T.I. Per le anomalie sono indicati Tamburini Cristina presso la D.C.T.I. e Piol Paola e Di Giusto Armano presso l’Isola Sviluppo Applicazioni della Sede di Belluno.

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