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Circolare

Circolare numero 256 del 3-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare prende atto dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che esclude l’abrogazione tacita della pensione supplementare di invalidità a seguito della legge n. 222/1984. L’Istituto, conseguentemente, ripristina la possibilità di riconoscere tale prestazione e chiarisce che il requisito di invalidità va riferito alla capacità di lavoro ex art. 1 della legge n. 222/1984. Devono inoltre essere riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte in passato in base alle istruzioni del 1984, salvo i casi in cui sia decorso il termine di decadenza per l’azione giudiziaria o sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato.

Ripristino della pensione supplementare di invalidità

Ripristino della pensione supplementare di invalidità

La circolare interviene per adeguare l’azione dell’Istituto all’orientamento della Corte di Cassazione in materia di pensione supplementare di invalidità. Viene infatti superata la precedente impostazione secondo cui la legge n. 222/1984 avrebbe reso non più concedibile tale prestazione.

Inquadramento normativo

La legge 12 giugno 1984, n. 222, ha riformato la disciplina delle pensioni di invalidità e di inabilità nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, senza però richiamare espressamente la pensione supplementare di invalidità prevista dall’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. In conseguenza di tale omissione, l’Istituto aveva ritenuto che la prestazione non fosse più attribuibile e aveva diramato apposite istruzioni con la circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984.

Orientamento giurisprudenziale

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha più volte escluso che dalla nuova disciplina dell’invalidità pensionabile derivasse un’abrogazione tacita dell’istituto. Secondo la Corte, la pensione supplementare di invalidità mantiene una sua autonomia rispetto alla pensione di invalidità ordinaria, poiché costituisce un trattamento particolare, con un regime giuridico proprio e distinto.

Effetti per l’operatività dell’Istituto

Poiché la giurisprudenza viene considerata consolidata, l’Istituto si conforma alle indicazioni della Corte e ripristina la possibilità di riconoscere la pensione supplementare di invalidità. Ai fini dell’accertamento del diritto, il requisito di invalidità va riferito alla capacità di lavoro di cui all’art. 1 della legge n. 222/1984. La circolare precisa inoltre che non si deve effettuare un rinvio materiale alle condizioni originarie previste dall’art. 10 della legge n. 1338, poi abrogato.

Riesame delle domande già respinte

Le domande di pensione supplementare di invalidità respinte in applicazione della precedente circolare del 1984 devono essere riesaminate, ma solo su richiesta degli interessati. Il riesame non è possibile se:

  • è scaduto il termine di decadenza per proporre l’azione giudiziaria;
  • è già intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato.

La circolare, quindi, recepisce il nuovo indirizzo giurisprudenziale e ne trae le conseguenze operative per le domande pendenti o già respinte.

Punti principali

Premessa normativa e precedente orientamento INPS

La legge 12 giugno 1984, n. 222, nel riformare la disciplina delle pensioni di invalidità e inabilità, non ha richiamato espressamente la pensione supplementare di invalidità prevista dall’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Su tale base l’Istituto aveva ritenuto la prestazione non più concedibile nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, impartendo istruzioni con la circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984.

Orientamento della Corte di Cassazione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la legge n. 222/1984 non ha comportato, per incompatibilità, l’abrogazione tacita della pensione supplementare di invalidità. La prestazione viene qualificata come trattamento particolare e specifico, dotato di un proprio regime giuridico e distinto dalla pensione autonoma di invalidità.

Ripristino della prestazione e criterio di invalidità

Alla luce della giurisprudenza ritenuta ormai consolidata, l’Istituto adegua il proprio operato e ripristina la possibilità di attribuire la pensione supplementare di invalidità. Ai fini del diritto alla prestazione, il concetto di invalidità da applicare è quello riferito alla capacità di lavoro previsto dall’art. 1 della legge n. 222/1984, non essendo operante un rinvio materiale alle condizioni originariamente previste dall’art. 10 della legge n. 1338, poi abrogato.

Riesame delle domande respinte

Su richiesta degli interessati devono essere riesaminate le domande di pensione supplementare di invalidità che erano state respinte in base alle istruzioni della circolare del 3 dicembre 1984. Il riesame è però escluso quando sia scaduto il termine di decadenza per proporre l’azione giudiziaria oppure quando sia già intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato.

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