Circolare numero 36 del 10-10-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 8 agosto 1995, n. 341, che converte il D.L. 244/1995 e riapre/differisce i termini per le popolazioni della Sicilia orientale colpite dal sisma del 1990. Vengono disciplinati il condono previdenziale con scadenza al 30 novembre 1995, la rateizzazione in cinque rate con interessi legali, il recupero dei contributi sospesi con differimento al 1° dicembre 1995 e la ulteriore proroga fino a ottobre 1997 per chi abbia presentato istanza nei termini. La circolare precisa inoltre la sospensione delle azioni di recupero e richiama la modulistica per la domanda di regolarizzazione.
Conversione in legge del decreto sui termini agevolati per il condono previdenziale e il recupero dei contributi sospesi per il sisma del 13 e 16 dicembre 1990
Conversione in legge del D.L. 244/1995 e disciplina agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 1990
La circolare dà notizia della legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, reiterativo del D.L. 123/1995. La disciplina riguarda in particolare i soggetti operanti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 e introduce, da un lato, una riapertura dei termini per il condono previdenziale e, dall’altro, ulteriori differimenti per il recupero dei contributi sospesi.
Condono previdenziale: soggetti interessati, termini e modalità di pagamento
L’art. 25, comma 1, della legge n. 341/1995 differisce al 30 novembre 1995 il termine del 31 maggio 1995 previsto dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 232/1995. Il beneficio riguarda i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, individuati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991.
La regolarizzazione può avvenire:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 1995;
- oppure in cinque rate bimestrali di uguale importo, con scadenze al 30 novembre 1995, 31 gennaio 1996, 31 marzo 1996, 31 maggio 1996 e 31 luglio 1996.
Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale per il periodo di differimento; la circolare richiama, per tali rate, il 10%.
Ambito oggettivo della sanatoria e posizione dei soggetti iscritti o neoiscritti
La circolare chiarisce che l’agevolazione ha diversa estensione a seconda della posizione del soggetto:
- per i soggetti già iscritti, riguarda la regolarizzazione di contributi omessi o versati tardivamente e delle sanzioni relative a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994;
- per i soggetti che denunciano per la prima volta la posizione, riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione, che può coincidere con il 30 novembre 1995.
Sanzioni civili ridotte e criteri di calcolo
La circolare conferma che la riduzione delle sanzioni civili in misura agevolata è pari al tasso di interesse annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione.
Vengono poi precisati tre casi applicativi:
- per chi si avvale della riapertura dei termini, il calcolo della somma aggiuntiva ridotta al 17% annuo va effettuato fino al 30 novembre 1995, mentre le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali al 10% per il periodo di differimento;
- per chi abbia già presentato domanda di condono senza aver pagato tutte le rate previste dalla legge n. 724/1994 e successive disposizioni, è necessario ricalcolare l’importo delle sanzioni civili ridotte fino alla data del versamento, che comunque non può andare oltre il 30 novembre 1995;
- per le nuove domande relative a partite debitorie non precedentemente oggetto di richiesta, il limite massimo del 50% va calcolato sul complessivo debito esposto nelle singole domande, tenendo conto degli eventuali versamenti già eseguiti per sanzioni.
Scadenze di pagamento e riferimenti operativi
Le scadenze sono riepilogate come segue:
- 30 novembre 1995: pagamento in unica soluzione;
- 30 novembre 1995: versamento della prima rata;
- 31 gennaio 1996: seconda rata, maggiorata degli interessi legali nella misura del 10%;
- 31 marzo 1996: terza rata, maggiorata degli interessi legali nella misura del 10%;
- 31 maggio 1996: quarta rata, maggiorata degli interessi legali nella misura del 10%;
- 31 luglio 1996: quinta rata, maggiorata degli interessi legali nella misura del 10%.
Per le modalità di presentazione delle domande di condono previdenziale e per la compilazione della modulistica, la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 8 del 2 febbraio 1995.
Recupero dei contributi sospesi: differimento al 1° dicembre 1995
Per i soggetti operanti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, l’art. 25, comma 2, dispone che i termini relativi al versamento di tributi e contributi previdenziali ed assistenziali già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995 sono differiti a tale data.
In concreto, sono differiti al 1° dicembre 1995 i pagamenti delle rate scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1993 e il 1° dicembre 1995. Le somme eventualmente già versate all’Enpals per quel periodo restano acquisite all’Ente e non sono rimborsabili.
Ulteriore proroga fino a ottobre 1997 per i contributi sospesi
Il comma 3 dell’art. 25 prevede una ulteriore agevolazione: la proroga sino al mese di ottobre 1997 dei termini iniziali di pagamento dei contributi sospesi, fissati dall’art. 2 del decreto interministeriale 31 luglio 1993.
Il recupero dei contributi può quindi iniziare da ottobre 1997:
- in 60 rate mensili, senza interessi;
- oppure in 96 rate mensili, con interessi legali nella misura del 10% a partire dall’inizio della rateazione.
Il beneficio si estende anche alle rate scadute e non versate entro il 1° dicembre 1995, con il solo aggravio degli interessi legali per il periodo 2 dicembre 1995 - 30 ottobre 1997.
Requisiti procedurali per la proroga e comunicazioni tra uffici
Per usufruire della proroga ulteriore, i soggetti interessati dovevano presentare apposita istanza entro il 18 settembre 1995, cioè entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 341/1995, presso le competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia.
La circolare segnala inoltre che la Sezione distaccata di Catania avrebbe dovuto contattare le altre sezioni per concordare le modalità di trasmissione degli elenchi dei soggetti richiedenti la specifica agevolazione.
Sospensione dei recuperi coatti e delle azioni concorsuali
La legge dispone infine che, fino ai termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 25, restano sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi, ai premi e ai tributi richiamati dalla norma.
Schema di domanda allegato
In allegato è riportato uno schema di domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 25, comma 1. Il modello richiede l’indicazione dei dati del legale rappresentante, dell’impresa, delle eventuali posizioni contributive interessate, dei periodi, dei debiti per contributi e sanzioni, del debito totale e dell’opzione scelta tra pagamento in unica soluzione o in cinque rate. Il richiedente dichiara inoltre di aver già presentato le denunce contributive (modd. 031/R e 031/CM) relative ai periodi oggetto di sanatoria.
Punti principali
Condono previdenziale per i soggetti colpiti dal sisma
Per i soggetti operanti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa indicati nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire in unica soluzione oppure in cinque rate bimestrali di uguale importo, con prima rata entro il 30 novembre 1995 e successive scadenze al 31 gennaio 1996, 31 marzo 1996, 31 maggio 1996 e 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali per il periodo di differimento.
Ambito oggettivo della regolarizzazione agevolata
Per i soggetti già iscritti, l’agevolazione riguarda contributi omessi o tardivamente versati e le relative sanzioni su periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994. Per i soggetti che denunciano per la prima volta la posizione, l’agevolazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione, che può coincidere con il 30 novembre 1995.
Sanzioni civili e criteri di calcolo
La riduzione delle sanzioni civili è confermata nella misura del tasso annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione. Per chi si avvale della riapertura dei termini, il calcolo della somma aggiuntiva ridotta va effettuato fino al 30 novembre 1995. Per i piani rateali, le rate dopo la prima sono maggiorate degli interessi legali nella misura del 10% per il periodo di differimento.
Casi particolari di domanda di condono
Chi ha già presentato domanda di condono ma non ha pagato tutte le rate previste dalla legge n. 724/1994 e successive disposizioni deve ricalcolare le sanzioni civili ridotte fino alla data del versamento, purché non oltre il 30 novembre 1995. Se la domanda riguarda partite debitorie mai oggetto di precedenti richieste, il limite massimo del 50% per il computo delle sanzioni ridotte va calcolato sul debito complessivo indicato nelle singole domande, tenendo conto dei versamenti già effettuati per sanzioni.
Differimento dei contributi sospesi e recupero delle rate
Per il recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma, i termini di pagamento delle rate già scadute o in scadenza tra il 1° ottobre 1993 e il 1° dicembre 1995 sono differiti a quest’ultima data. Le somme già versate all’Enpals per tale periodo restano acquisite e non sono rimborsabili. Inoltre, è prevista una ulteriore proroga sino a ottobre 1997 per l’inizio del recupero dei contributi sospesi, da effettuarsi in 60 rate mensili senza interessi oppure in 96 rate mensili con interessi legali al 10%.
Condizioni per beneficiare della proroga ulteriore
Il beneficio della proroga fino a ottobre 1997 può essere concesso anche per le rate scadute e non versate entro il 1° dicembre 1995, con il solo aggravio degli interessi legali calcolati per il periodo 2 dicembre 1995 - 30 ottobre 1997. Per ottenerlo, gli interessati devono aver presentato apposita istanza entro il 18 settembre 1995 presso le competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia.
Sospensione delle azioni di recupero
Fino ai termini previsti per i commi 1 e 2 dell’art. 25 della legge n. 341/1995 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi, premi e tributi contemplati dalla disposizione.
Modulistica per la domanda di condono
Per la presentazione delle domande di condono previdenziale e per la compilazione della relativa modulistica, la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 8 del 2 febbraio 1995. È allegato uno schema di domanda di regolarizzazione del debito e della somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 25, comma 1, con indicazione delle posizioni, dei periodi, dei debiti e dell’opzione di pagamento in unica soluzione o in cinque rate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 ott 1995Circolare numero 261 del 11-10-1995
- Circolare · 11 ott 1995Circolare numero 260 del 11-10-1995
- Circolare · 7 ott 1995Circolare numero 259 del 7-10-1995
- Circolare · 13 ott 1995Circolare numero 262 del 13-10-1995
- Circolare · 6 ott 1995Circolare numero 35 del 06-10-1995 enpals
- Circolare · 6 ott 1995Circolare numero 257 del 6-10-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →