Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 261 del 11-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’emanazione dei decreti ministeriali che hanno determinato, per gli anni 1994 e 1995, il reddito convenzionale da assumere per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria. Vengono inoltre trasmessi i prontuari con i redditi provinciali aggiornati e con gli importi dei contributi base e integrativi dovuti. La nota richiama anche le modalità operative per il rilascio delle certificazioni individuali, in continuità con le funzioni già svolte dallo SCAU.

Trasmissione dei decreti ministeriali e dei prontuari sui redditi convenzionali 1994-1995 per mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O.

Trasmissione dei decreti ministeriali e dei prontuari per i mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O.

La circolare trasmette i decreti ministeriali che hanno determinato il reddito convenzionale da assumere a base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria per gli anni 1994 e 1995. Contemporaneamente, rende disponibili i prontuari con i dati provinciali aggiornati e con gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per gli stessi anni.

Decreti ministeriali e base normativa

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, come modificato dall’art. 14 del D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, due decreti:

  • decreto 19 aprile 1995, pubblicato nella G.U. n. 97 del 27 aprile 1995, relativo al reddito convenzionale per il 1994;
  • decreto 12 luglio 1995, pubblicato nella G.U. n. 170 del 22 luglio 1995, relativo al reddito convenzionale per il 1995.

Tali redditi convenzionali sono stati determinati per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O.

Criterio di determinazione del reddito convenzionale

La circolare chiarisce che il reddito convenzionale è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni, fissato per i medesimi anni dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Inoltre, viene precisato che, nelle province in cui non siano state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito deve considerarsi equiparato, in base all’art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970, alla retribuzione media meno elevata, normalmente quella dei salariati fissi qualificati.

Prontuari predisposti per il calcolo e l’accreditamento

Per agevolare le sedi nelle operazioni di accreditamento sulla base delle certificazioni individuali, la circolare segnala la predisposizione di appositi prontuari:

  • per il 1994, due distinti prontuari:
    • allegato n. 3, per il periodo 1 gennaio-31 gennaio 1994;
    • allegato n. 4, per il periodo 1 febbraio-31 dicembre 1994.
  • per il 1995, un unico prontuario, allegato n. 5.

La distinzione tra i due prontuari relativi al 1994 è motivata dalla modifica delle tabelle C e D previste dall’art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, disposta con D.M. 9 dicembre 1993, pubblicato nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1994, che ha elevato da 52 a 70 le classi di contribuzione con decorrenza 1 febbraio 1994.

Contenuto dei prontuari

Nei prontuari sono riportati:

  • nella colonna n. 2, i nuovi redditi da considerare nelle singole province per gli anni 1994 e 1995;
  • nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per gli stessi anni, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970, dai mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O.

Adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni dello SCAU all’INPS

La circolare ricorda che, dal 1 luglio 1995, le funzioni dello SCAU sono state trasferite all’INPS. Tra tali funzioni era compresa, ai sensi dell’art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434/1970, quella di rilasciare agli interessati le certificazioni individuali necessarie per consentire, prima dell’invio delle certificazioni collettive, l’accreditamento dei contributi relativi agli anni 1994 e 1995, quando ciò sia indispensabile per il diritto alle prestazioni.

Per garantire la continuità degli adempimenti, i responsabili degli uffici del servizio soppresso devono curare anche il rilascio di tali certificazioni individuali.

Finalità operativa della circolare

La circolare ha quindi una finalità essenzialmente operativa: comunica i riferimenti ufficiali dei decreti, indica il criterio di calcolo del reddito convenzionale, segnala i prontuari da utilizzare per ciascun periodo e anno, e richiama gli uffici competenti alla continuità nel rilascio delle certificazioni utili all’accreditamento contributivo e alla tutela del diritto alle prestazioni.

Punti principali

Decreti ministeriali sui redditi convenzionali 1994 e 1995

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, come modificato dall’art. 14 del D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, due decreti: uno del 19 aprile 1995, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1995, e uno del 12 luglio 1995, pubblicato in G.U. n. 170 del 22 luglio 1995. I decreti fissano rispettivamente per il 1994 e per il 1995 il reddito convenzionale base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O.

Criterio di determinazione del reddito convenzionale

Il reddito convenzionale è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni stabilito per i medesimi anni dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Nelle province in cui non siano state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito deve intendersi equiparato, in conformità all’art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970, alla retribuzione media meno elevata, generalmente quella dei salariati fissi qualificati.

Prontuari allegati per l’accreditamento dei contributi

Per agevolare le sedi nelle operazioni di accreditamento sulla base delle certificazioni individuali, sono stati predisposti prontuari distinti. Per il 1994 vi sono due prontuari: il primo (allegato n. 3) per il periodo 1 gennaio-31 gennaio 1994, il secondo (allegato n. 4) per il periodo 1 febbraio-31 dicembre 1994, tenuto conto della sostituzione delle tabelle C e D e dell’aumento delle classi contributive da 52 a 70 con D.M. 9 dicembre 1993, efficace dal 1 febbraio 1994. Per il 1995 è predisposto un unico prontuario (allegato n. 5).

Contenuto dei prontuari

Nei prontuari sono indicate, nella colonna n. 2, le nuove misure dei redditi da considerare nelle singole province per gli anni 1994 e 1995; nelle altre colonne sono riportati gli importi dei contributi base e integrativi dovuti, per gli stessi anni, dai mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.

Continuità del rilascio delle certificazioni individuali dopo il trasferimento all’INPS

A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1 luglio 1995, delle funzioni dello SCAU, compresa quella di rilasciare certificazioni individuali per consentire l’accreditamento dei contributi relativi agli anni 1994 e 1995 quando necessario per il diritto alle prestazioni, i responsabili degli uffici del servizio soppresso devono garantire la continuità degli adempimenti, in particolare per il rilascio di tali certificazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.