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Circolare

Circolare numero 259 del 7-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 ha integrato l’elenco delle attività stagionali includendovi le attività svolte presso aziende turistiche ad apertura stagionale o con periodo determinato di chiusura durante l’anno. Viene precisato l’effetto ai fini della corresponsione diretta delle indennità di malattia e maternità e si ricorda che, per i lavoratori stagionali, le prestazioni economiche di malattia seguono le regole previste per i lavoratori a tempo determinato.

Integrazioni all'elenco delle attività lavorative stagionali e effetti su malattia e maternità

Integrazioni all’elenco delle attività lavorative a carattere stagionale

La circolare informa dell’aggiornamento dell’elenco delle attività lavorative aventi carattere stagionale e chiarisce le conseguenze operative in materia di indennità di malattia e maternità. L’intervento normativo rileva soprattutto per le aziende turistiche ad apertura stagionale o con chiusura programmata nel corso dell’anno.

Quadro normativo di riferimento

Il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378, pubblicato nella G.U. n. 216 del 15.9.1995, integra l’elenco delle attività stagionali già approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1963, n. 1525, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230. La circolare richiama inoltre che l’elenco era già stato oggetto di ulteriori modifiche con il D.P.R. 14 settembre 1987, n. 560.

Contenuto dell’integrazione

L’integrazione consiste nell’inclusione delle attività svolte presso aziende turistiche ad apertura stagionale ovvero con un periodo determinato di chiusura durante l’anno. Ai fini applicativi, la circolare precisa che il punto 48 dell’elenco deve intendersi così formulato:

  • attività svolte in colonie montane, marine e curative;
  • attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

Effetti su malattia e maternità

Le sedi devono tener conto della modifica ai fini della corresponsione diretta dell’indennità di malattia e di maternità. In via generale, viene ribadito che per gli assicurati che svolgono attività lavorativa a carattere stagionale le prestazioni economiche di malattia vanno erogate alle condizioni e con le limitazioni temporali previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato, come già chiarito dalla circolare n. 134407 AGO/160 dell’1.8.1983.

Indicazione operativa

La comunicazione ha finalità essenzialmente applicativa: le strutture competenti devono aggiornare il trattamento delle fattispecie rientranti nel punto 48 dell’elenco e considerare, per tali lavoratori, le regole speciali previste per la stagionalità nella gestione delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

Punti principali

Aggiornamento dell’elenco delle attività stagionali

Il D.P.R. n. 378 dell’11 luglio 1995, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.1995, ha integrato l’elenco delle attività lavorative aventi carattere stagionale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230, già approvato con D.P.R. 7 dicembre 1963, n. 1525. L’integrazione riguarda le attività svolte presso aziende turistiche ad apertura stagionale ovvero con un periodo determinato di chiusura durante l’anno.

Modifica del punto 48 dell’elenco

Ai fini della corresponsione dell’indennità di malattia e di maternità in forma diretta, il punto 48 dell’elenco risulta modificato nel seguente modo: "Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi".

Regole per le prestazioni economiche di malattia

La circolare ricorda in via generale che, per gli assicurati che svolgono attività lavorativa a carattere stagionale, le prestazioni economiche di malattia devono essere erogate alle condizioni e con le limitazioni temporali previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 134407 AGO/160 dell’1.8.1983.

Richiamo a precedenti modifiche

Si segnala inoltre che ulteriori modifiche all’elenco delle attività stagionali erano già intervenute con il D.P.R. 14 settembre 1987, n. 560, richiamato nella nota di aggiornamento della circolare.

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