Circolare numero 35 del 06-10-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la sanatoria prevista dall’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i datori di lavoro che denuncino per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data del 17 agosto 1995 con cittadini extra comunitari. La regolarizzazione riguarda i periodi contributivi non prescritti e richiede il versamento in unica soluzione dei contributi dovuti con maggiorazione del 5% annuo, da effettuare entro il 15 dicembre 1995. Sono esclusi i rapporti instaurati dopo il 17 agosto 1995 e le partite già oggetto di accertamenti ispettivi. La sanatoria estingue anche sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni indicate dalla legge.
Regolarizzazione contributiva per datori di lavoro con cittadini extra comunitari ex art. 3, comma 13, L. 335/1995
Regolarizzazione contributiva per rapporti di lavoro con cittadini extra comunitari
La circolare dà applicazione all’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nella G.U. n. 190 del 16 agosto 1995, che introduce una forma di regolarizzazione per i datori di lavoro che abbiano omesso o debbano denunciare per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in essere alla data di entrata in vigore della legge con cittadini extra comunitari. L’obiettivo è consentire l’emersione delle posizioni debitorie verso gli enti previdenziali e assistenziali, con un regime sanzionatorio agevolato.
Soggetti interessati e termine per aderire
Possono accedere alla sanatoria i datori di lavoro interessati dai rapporti con cittadini extra comunitari esistenti al 17 agosto 1995. La circolare precisa che la denuncia della posizione debitoria e il pagamento devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1995, termine fissato a pena di decadenza dai benefici. Il versamento deve avvenire in unica soluzione.
Ambito oggettivo della regolarizzazione
La sanatoria riguarda i periodi contributivi non prescritti e i rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data del 17 agosto 1995. Restano esclusi:
- i rapporti instaurati dopo il 17 agosto 1995;
- le partite contributive relative a rapporti già oggetto di accertamenti ispettivi.
Calcolo della somma aggiuntiva ridotta
In luogo delle somme aggiuntive ordinarie, la legge prevede una maggiorazione ridotta pari al 5% annuo. Il calcolo deve essere eseguito considerando il periodo che va dal giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi fino alla data dell’effettivo pagamento. Anche sotto questo profilo, il pagamento deve essere completato entro il 15 dicembre 1995, altrimenti si perde il beneficio.
Effetti della regolarizzazione
La regolarizzazione produce effetti estintivi rilevanti. Essa estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni relative a sanzioni amministrative e a ogni altro onere accessorio connessi:
- alle violazioni delle norme sul collocamento;
- alla denuncia e al versamento dei contributi o dei premi;
- alle fattispecie richiamate dall’art. 51 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Facoltà dei lavoratori extra comunitari che lasciano l’Italia
La circolare richiama anche la previsione della legge secondo cui i lavoratori extra comunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale possono chiedere, quando la materia non sia disciplinata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso le forme di previdenza obbligatoria, con maggiorazione del 5% annuo.
Modulistica allegata
È allegato un modello di domanda di regolarizzazione da indirizzare alla sede competente. Il facsimile richiede l’indicazione delle posizioni e dei dati essenziali dell’impresa e dei rapporti da regolarizzare, tra cui:
- denominazione e indirizzo;
- matricole ENPALS, INPS e INAIL;
- periodo oggetto di sanatoria;
- debito per contributi;
- debito per sanzione civile per contributi versati in ritardo;
- debito per somma aggiuntiva ridotta;
- debito totale. Il legale rappresentante deve inoltre dichiarare di aver già presentato le denunce contributive (modd. 031/R e 031/CM) relative ai periodi oggetto di sanatoria.
Punti principali
Base normativa e finalità della sanatoria
La misura deriva dall’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nella G.U. n. 190 del 16 agosto 1995. La norma consente ai datori di lavoro che denuncino per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore della legge con cittadini extra comunitari di regolarizzare la posizione debitoria verso gli enti previdenziali e assistenziali.
Termine per la denuncia e il pagamento
I soggetti interessati devono presentare la domanda e versare quanto dovuto entro il 15 dicembre 1995, a pena di decadenza dai benefici. Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro la stessa data.
Ambito dei rapporti e dei periodi regolarizzabili
La sanatoria può riguardare solo i periodi contributivi non prescritti e i rapporti di lavoro pregressi o in atto al 17 agosto 1995. Sono esclusi i rapporti di lavoro instaurati dopo il 17 agosto 1995. Restano inoltre escluse le partite contributive relative a rapporti già oggetto di accertamenti ispettivi.
Maggiorazione applicabile
In luogo delle somme aggiuntive ordinarie, la legge prevede una maggiorazione ridotta pari al 5% annuo. Il calcolo va effettuato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento dei contributi fino alla data dell’effettivo pagamento.
Effetti della regolarizzazione
La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi alle violazioni delle norme sul collocamento e alla denuncia e al versamento dei contributi o premi. La circolare richiama anche le violazioni ricomprese nell’art. 51 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Facoltà riconosciuta ai lavoratori extra comunitari
La norma prevede inoltre che i lavoratori extra comunitari che abbiano cessato l’attività in Italia e lascino il territorio nazionale possano chiedere, nei casi non regolati da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi versati a loro favore nelle forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5% annuo.
Modello di domanda allegato
È allegato un facsimile di domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva da presentare alla sede competente. Il modello richiede l’indicazione dei dati dell’impresa, delle posizioni contributive (ENPALS, INPS, INAIL), dei periodi oggetto di sanatoria e dei relativi importi: contributi, sanzione civile per ritardo, somma aggiuntiva ridotta e debito totale. Il legale rappresentante dichiara anche di aver già presentato le denunce contributive (modd. 031/R e 031/CM) relative ai periodi sanabili.
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