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Ordinanza

Ordinanza n. 931/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto facesse venir meno i profili di periculum in mora dedotti dall’ASL a sostegno dell’istanza cautelare, senza procedere all’esame degli ulteriori profili della controversia. La mancata costituzione delle parti appellate ha consentito di non pronunciare sulle spese del giudizio cautelare d’appello.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (strutture sanitarie private)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Puglia - Lecce che aveva accolto la domanda cautelare delle imprese private. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura dedotti contro l’ordinanza di primo grado. Nel giudizio d’appello l’ASL ha depositato un contratto sottoscritto con la controparte per l’erogazione e l’acquisto, per l’intero anno 2025, di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di professionisti e strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale. Il contratto comprendeva la rinuncia della controparte alle azioni e impugnazioni già intraprese, nonché ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; l’appello dell’ASL è stato respinto per il venir meno del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la sottoscrizione di un contratto che regola il rapporto sostanziale controverso può far venir meno il periculum in mora dedotto dalla parte appellante, imponendo il rigetto dell’appello cautelare.
  • Quando il venir meno del periculum in mora è assorbente, il giudice d’appello cautelare può respingere l’impugnazione senza esaminare gli ulteriori profili della controversia.
  • La mancata costituzione delle parti appellate consente al giudice cautelare d’appello di non pronunciare sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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