Cassazione Penale, Sentenza n. 3152/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per rapina aggravata, lesioni personali e tentato furto aggravato. Denunciano: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta come rapina, sostenendo che la sottrazione del casco sia avvenuta solo per disarmare la vittima e non per appropriarsene; 2) violazione di legge per non aver riconosciuto la legittima difesa, poiché l'azione sarebbe stata reazione a una precedente aggressione della vittima (anche con uso del casco); 3) vizio di motivazione e violazione di legge nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto che i fatti, visti anche alla luce delle risultanze video e della ricostruzione condivisa dai due gradi, dimostrino una reazione trasformatasi in 'rappresaglia': i ricorrenti avrebbero colpito ripetutamente la vittima con il suo casco fino a metterla "al tappeto" e poi sottrarle il casco quando era incapace di reagire, configurando così la rapina. Ha escluso la legittima difesa perché la reazione, pur iniziata come risposta, è divenuta una scelta volontaria e sproporzionata rispetto all'offesa, non assimilabile a un eccesso colposo, e ha ritenuto corretta la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti operata dalla Corte d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione di euro 4.000 a titolo di spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata per il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che, considerata la gravità dei fatti e la capacità a delinquere dimostrata, le aggravanti prevalgano sulle attenuanti.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018)
Citata in materia di legittima difesa/eccesso colposo: la Corte ricorda che l'eccesso colposo sussiste per errore inescusabile o precipitazione, mentre quando la reazione supera volontariamente i limiti di necessità diventa aggressione e non integrazione dell'esimente.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014)
Richiamata in tema di bilanciamento delle circostanze: il giudice d'appello non incorre in vizio di motivazione se dimostra di aver considerato gli elementi previsti dall'art.133 cod. pen. e gli altri dati significativi.
Massime di principio
- La sottrazione di un oggetto alla vittima quando essa è ormai incapace di reagire configura rapina, anche se l'azione era iniziata come reazione; il momento dell'appropriazione e lo stato della vittima sono decisivi.
- La legittima difesa richiede proporzione e necessità; una reazione che si trasformi in scelta volontaria e sproporzionata non è coperta dall'esimente e non si qualifica come eccesso colposo se non è dovuta a errore inescusabile o precipitazione.
- Il giudice di merito ha ampio potere di valutare la prova e le immagini video; in Cassazione la ricorrente deve dimostrare un errore di diritto o un travisamento probatorio, non semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.
- Nel bilanciamento di circostanze eterogenee (art.133 c.p.) il giudice deve esplicitare di aver considerato gli elementi normativi e i dati significativi; la mera affermazione della prevalenza di aggravanti è corretta se motivata in relazione alla gravità e al contesto.
- Quando la condotta difensiva iniziale si trasforma in rappresaglia o aggressione volontaria, il profilo soggettivo cambia e inficia le tesi difensive basate sulla necessità di difesa.
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione possono essere disposte condanne per spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso manifestamente infondato.
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