Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19458/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento di un credito bancario derivante da rapporti di conto corrente e da anticipi su ricevute bancarie. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione per difetto di prova; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto rilevando innanzitutto l’erronea indicazione dei rapporti bancari e la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto integrali, nonché, all’esito di una consulenza tecnica contabile, l’assenza di un saldo a credito della banca e la presenza invece di un saldo favorevole al fallimento, anche tenendo conto degli anticipi su ricevute bancarie. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere il tribunale disposto una consulenza tecnica d’ufficio contabile nonostante la pretesa genericità delle contestazioni del curatore e a fronte della produzione di estratti conto; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il c.t.u. avrebbe dovuto ricalcolare il conto applicando, almeno dall’11/1/2008, condizioni economiche risultanti da un documento prodotto dal consulente di parte, invece di applicare le condizioni sostitutive di cui all’art. 117, comma 7, T.U.B. e di eliminare interessi e commissioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, confermando la decisione di merito. Ha ribadito che, in sede di insinuazione al passivo di un credito bancario derivante da conto corrente, la banca deve fornire prova piena del credito mediante la documentazione completa del rapporto; il curatore può contestare specifiche poste e, in presenza di contestazioni e di carenze documentali, è legittimo che il giudice disponga una consulenza tecnica contabile, potere discrezionale non sindacabile in cassazione se sorretto da esigenze tecniche. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il c.t.u. aveva già risposto alle osservazioni del consulente di parte e che il giudice di merito, aderendo alle conclusioni del c.t.u., poteva motivare per relationem senza dover confutare analiticamente tutte le difese di parte; inoltre, la ricorrente non aveva chiarito adeguatamente la decisività del fatto asseritamente omesso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che insinua un credito in passivo fallimentare deve provare integralmente il proprio credito e il relativo svolgimento del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove.

  • art. 1832 c.c.

    Gli effetti dell’approvazione del conto, anche tacita, non sono opponibili al curatore, che è terzo rispetto al rapporto tra banca e correntista.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità processuale nel primo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude la ricorrenza nel caso concreto.

  • art. 117, comma 7, T.U.B.

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina sostitutiva da applicare in difetto di valida pattuizione scritta delle condizioni economiche.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato come rito camerale adottato per la trattazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la banca che insinua un credito fondato su rapporti di conto corrente deve produrre la documentazione integrale del rapporto e dare piena prova del credito, non potendo limitarsi a deduzioni incomplete o a estratti parziali.
  • Il curatore fallimentare, quale terzo rispetto al rapporto banca-cliente, non è vincolato dagli effetti dell’approvazione del conto ex art. 1832 c.c.; può quindi contestare specifiche poste e carenze probatorie della banca.
  • Se le contestazioni del curatore investono la correttezza del dare-avere e la documentazione prodotta è incompleta o controversa, il giudice di merito può legittimamente disporre una consulenza tecnica contabile per ricostruire l’evoluzione del rapporto.
  • La decisione di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia giustificata da questioni che richiedono cognizioni tecniche.
  • Quando il giudice aderisce alle conclusioni del c.t.u. che abbia già risposto alle osservazioni delle parti, la motivazione può essere resa anche per relationem; non è necessario confutare analiticamente tutte le difese dei consulenti di parte, se esse risultano incompatibili con le conclusioni recepite.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo realmente omesso e la specifica dimostrazione della sua decisività; non basta una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze peritali o delle argomentazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivoConto corrente
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.