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Parere

Parere n. 159/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- per l’annullamento del D.R. dell’Università degli Studi -OMISSIS- 1139 del 30 luglio 2020 recante approvazione atti attribuzione classi stipendiali 2018 artt. 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Giustizia amministrativa202101400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto rettorale n. 1139 del 30 luglio 2020, recante approvazione degli atti per l’attribuzione delle classi stipendiali 2018, nella parte in cui non include il docente defunto tra i beneficiari della valutazione positiva e del nuovo inquadramento.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, quale coniuge ed erede del docente universitario deceduto, ha impugnato il decreto rettorale che non lo aveva incluso nell’elenco dei professori e ricercatori destinatari della progressione stipendiale. Ha sostenuto che il docente avesse maturato il requisito temporale per lo scatto il 2 maggio 2018, che fosse stato incluso nell’elenco relativo all’avvio della procedura e che l’inerzia dell’Ateneo non potesse pregiudicare una posizione già maturata. Ha inoltre dedotto violazione di legge, illogicità manifesta e contraddittorietà, chiedendo l’annullamento dell’esclusione, l’inserimento nell’elenco con valutazione positiva e l’attribuzione delle relative spettanze all’erede. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo che al momento del decesso il docente non avesse acquisito alcun diritto allo scatto, non essendosi ancora svolta la valutazione positiva, e ha rilevato che la domanda era stata presentata dall’erede senza la sottoscrizione dell’interessato, in violazione dell’avviso e del regolamento di Ateneo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell’Ateneo all’inserimento del docente nell’elenco, al nuovo inquadramento e all’attribuzione delle spettanze, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione relativa alla legittimazione dell’erede, in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito. In base all’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, la progressione economica non è automatica, ma richiede la domanda di attribuzione dello scatto, la presentazione della relazione sulle attività e una valutazione positiva dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale. Le formalità procedurali disciplinate dall’autonomia regolamentare dell’Ateneo sono tipiche e non ammettono equipollenti. Poiché il docente non era stato sottoposto ad alcuna valutazione, né aveva ottenuto una valutazione positiva, non poteva ritenersi maturato alcun diritto allo scatto. La domanda presentata dall’erede, inoltre, non rispettava le modalità di sottoscrizione previste dall’avviso. Il ricorso è stato pertanto respinto perché infondato.

Osservazioni

Limiti del ricorso straordinario

È inammissibile la domanda diretta a ottenere la condanna dell’amministrazione all’inserimento del docente nell’elenco, al nuovo inquadramento e all’attribuzione delle spettanze, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consente, secondo l’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, esclusivamente azioni di annullamento di atti amministrativi definitivi. La domanda di accertamento o di condanna è estranea al petitum deducibile in tale rimedio.

Maturazione dello scatto stipendiale

La maturazione del requisito temporale non determina automaticamente il diritto alla progressione economica. Sono necessari la domanda di attribuzione dello scatto, la relazione sulle attività svolte e l’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.

Formalità della procedura

Le modalità di presentazione della domanda e della relazione, stabilite dal regolamento di Ateneo e dall’avviso della procedura, sono tipiche, procedimentalizzate e non derogabili. La domanda presentata dall’erede senza la sottoscrizione del docente interessato non è idonea a sostituire la domanda richiesta dalla disciplina applicabile.

Assenza di valutazione positiva

In mancanza di qualsiasi valutazione, e in particolare di una valutazione positiva dell’impegno svolto nel triennio di riferimento, non può ritenersi acquisito alcun diritto allo scatto né alla progressione economica.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    La disposizione configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, diretto all’annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; non consente domande autonome di accertamento o condanna.

  • art. 6, comma 14, legge 30 dicembre 2010, n. 240

    I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

    La progressione economica è subordinata alla presentazione della domanda, della relazione sulle attività e alla valutazione positiva rimessa alle singole università secondo i rispettivi regolamenti.

  • art. 8 legge 30 dicembre 2010, n. 240

    È richiamato quale riferimento normativo per l’attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato.

  • d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 36 e 38

    Le disposizioni sono richiamate dall’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 quale riferimento per lo scatto stipendiale.

  • Regolamento di Ateneo adottato con d.R. n. 1281 del 27 agosto 2018

    Il regolamento disciplina la procedura, la domanda, la relazione e i criteri di valutazione necessari per l’attribuzione dello scatto; le relative formalità sono considerate vincolanti e non sostituibili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori universitari, il decorso del periodo di anzianità non comporta automaticamente la maturazione della progressione economica, che richiede la domanda dell’interessato, la relazione sulle attività svolte e una valutazione positiva del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
  • Le formalità procedurali previste dalla legge, dal regolamento di Ateneo e dall’avviso per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto sono tipiche e non ammettono equipollenti, salvo diversa previsione della disciplina applicabile.
  • In assenza di una valutazione positiva dell’impegno del docente, non può ritenersi acquisito alcun diritto allo scatto stipendiale, anche se il requisito temporale per l’accesso alla procedura era stato maturato.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; sono inammissibili le autonome domande di accertamento o condanna.

Attribuzione dello scatto stipendiale a docente universitario deceduto

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla coniuge ed erede di un docente universitario contro il decreto rettorale che aveva approvato gli atti della procedura per l’attribuzione delle classi stipendiali 2018, senza includere il docente tra i destinatari della valutazione positiva e del nuovo inquadramento.

Premesse e richiesta

Il docente aveva maturato il requisito temporale per l’accesso alla procedura il 2 maggio 2018. L’Ateneo aveva successivamente avviato la procedura con decreto rettorale del 25 febbraio 2020. Dopo il decesso del docente, la ricorrente aveva presentato la domanda in sua vece, ma il responsabile del procedimento aveva comunicato che essa non era ricevibile perché priva della sottoscrizione dell’interessato, come richiesto dall’avviso.

La ricorrente ha sostenuto che il docente avesse già maturato il diritto allo scatto e che il ritardo dell’Ateneo nell’avvio della procedura non potesse pregiudicarlo. Ha chiesto l’annullamento della sua esclusione, l’inserimento nell’elenco con valutazione positiva, il nuovo inquadramento e l’attribuzione delle spettanze all’erede.

Disciplina applicabile

L’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 prevede che i professori e ricercatori presentino una relazione triennale sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali, insieme alla richiesta di attribuzione dello scatto. La valutazione è rimessa alle singole università secondo i rispettivi regolamenti.

Il regolamento di Ateneo adottato con d.R. n. 1281 del 27 agosto 2018 stabiliva che i docenti interessati dovessero presentare la relazione e la richiesta di attribuzione dello scatto e prevedeva che gli effetti giuridici ed economici decorressero dalla data di maturazione del diritto, una volta conclusa positivamente la procedura.

Limiti del ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda con cui la ricorrente chiedeva la condanna dell’Ateneo all’inserimento del docente nell’elenco, al nuovo inquadramento e all’attribuzione delle somme.

Secondo l’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. Non possono quindi essere proposte autonome domande di accertamento o di condanna.

Valutazione nel merito

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la progressione economica dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato non è automatica. Essa presuppone:

  • la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto;
  • la presentazione della relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
  • una valutazione positiva dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale;
  • il rispetto delle modalità procedurali stabilite dal regolamento di Ateneo.

Le formalità previste dalla disciplina applicabile sono state ritenute tipiche e non derogabili. Poiché il docente non era stato sottoposto ad alcuna valutazione, e comunque non aveva ottenuto una valutazione positiva, non poteva considerarsi maturato alcun diritto allo scatto. Il solo decorso del periodo temporale rilevante non era sufficiente.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la domanda presentata dalla ricorrente non rispettava la prescrizione relativa alla sottoscrizione dell’interessato. La questione della legittimazione dell’erede è stata invece ritenuta assorbibile, poiché il ricorso risultava comunque infondato.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse respinto perché infondato. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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