Sentenza n. 3861/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1905/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 29 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1905/2024, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per € 500,00 annui e complessivi € 2.500,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 18 aprile 2024, ma l'Amministrazione non aveva provveduto all'esecuzione. La ricorrente ha domandato l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione. Non ha invece chiesto l'esecuzione della statuizione sulle spese legali contenuta nella sentenza presupposta. L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto. Il TAR ha previamente ordinato il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato, poi prodotta in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano e la sua notifica alle Amministrazioni resistenti. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, necessario prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. Non essendo stata provata l'integrale esecuzione della sentenza, il Ministero è stato obbligato a erogare entro 90 giorni dalla notifica della presente sentenza € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, per complessivi € 2.500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, in ragione dell'esiguità del debito, la penalità sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza presupposta sulla base dell'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla sede del debitore pubblico prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
La sentenza costituisce titolo esecutivo quando munita dell'attestazione di conformità, secondo il richiamo operato dal giudice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma deve essere esclusa quando, in relazione all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è necessario dimostrare che il provvedimento giurisdizionale presupposto sia passato in giudicato, mediante idonea attestazione, quando l'esecuzione richiesta si fonda su un giudicato civile.
- L'esecuzione giudiziale di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile solo dopo la notifica del titolo alla sede del debitore pubblico e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata quando, considerate l'entità del debito e le circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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