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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03430/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso un pignoramento presso terzi. La parte ricorrente contestava: l'omessa notifica del titolo esecutivo in originale; la nullità della notifica della copia del titolo e del precetto, perché eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza i relativi presupposti; la mancanza nel precetto dell'avvertimento previsto dall'art. 480, comma 2, c.p.c.; nonché, in sede di ricorso per cassazione, anche il diniego da parte del giudice di rinvio dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Il Tribunale di Cosenza, quale giudice di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, aveva ritenuto valide le notifiche e rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. per il mancato riconoscimento dei termini istruttori; violazione dell'art. 143 c.p.c. per l'asserita non veridicità del luogo di notificazione e per l'inesistenza di sanatoria, in concreto, del vizio di notifica del precetto poiché la conoscenza dello stesso non avrebbe consentito di prevenire l'esecuzione.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare di ammissibilità: nel ricorso non era indicato, né comunque era identificabile negli atti, il terzo pignorato, che in materia di opposizioni esecutive è litisconsorte necessario. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., e che tale requisito deve risultare dal ricorso stesso. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità della notificazione del titolo e del precetto, eseguita senza i presupposti previsti dalla norma; la Corte non entra nel merito della censura per difetto preliminare di ammissibilità del ricorso.

  • art. 480, comma 2, c.p.c.

    È richiamato quale norma che impone l'avvertimento nel precetto; anche su questo profilo la Corte non decide nel merito.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    È invocato come base per il diritto ai termini per memorie istruttorie nel giudizio di rinvio; la censura non viene scrutinata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché non contiene l'esatta indicazione del litisconsorte necessario, il terzo pignorato.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessaria partecipazione del terzo pignorato nel giudizio di opposizione esecutiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il deposito della motivazione nei procedimenti camerali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È citato come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato ha qualità di litisconsorte necessario; la sua mancata indicazione nel ricorso per cassazione determina inammissibilità del ricorso per difetto di un requisito di contenuto-forma essenziale.
  • L'esatta indicazione dei litisconsorti necessari deve risultare dal ricorso per cassazione e non può essere supplita mediante il rinvio ad atti o fonti esterne, neppure quando il contraddittorio risulti in concreto non integro.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio e dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
  • In presenza di una ragione preliminare di inammissibilità, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della validità della notificazione o alla gestione del giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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