Cassazione Civile, Ordinanza n. 23822/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi della legge n. 89/2001, l'equa riparazione per la durata ritenuta irragionevole di una procedura fallimentare nella quale aveva svolto, per un periodo, le funzioni di curatore prima di dimettersi. La Corte d'appello aveva negato il diritto sul rilievo che il curatore non fosse "parte" del giudizio presupposto e che, comunque, l'attesa della liquidazione del compenso sino alla chiusura della procedura rientrasse nel rischio professionale dell'incarico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 6 CEDU, 2 L. n. 89/2001 e art. 36 R.D. n. 267/1942, sostenendo che, almeno per il periodo successivo alle dimissioni fino alla domanda di equa riparazione, egli avrebbe dovuto essere considerato parte del procedimento, poiché solo alla fine della procedura poteva valutare la spettanza e liquidazione del compenso per l'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui il curatore fallimentare è un ausiliario del giudice, operante nell'interesse della massa dei creditori, e non può essere qualificato come "parte" ai fini dell'art. 1 L. n. 89/2001. Le dimissioni dall'incarico non gli attribuiscono tale qualità, perché il credito per il compenso nasce in funzione della procedura, non è insinuato al passivo e viene definito solo alla chiusura del fallimento; inoltre l'eventuale dilazione del pagamento costituisce rischio professionale accettato dall'incarico. Per queste ragioni è stata esclusa la legittimazione a chiedere l'equa riparazione per la durata della procedura fallimentare successiva alle dimissioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva del Ministero.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire quale titolare di un interesse ad agire; la Corte ha escluso che tale interesse si traducesse nella qualità di parte ai fini della legge Pinto.
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente quale fondamento del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole; la Corte ha negato che ricorressero i presupposti soggettivi per invocarlo nel caso concreto.
art. 2 L. n. 89/2001
la Corte ha ribadito che il diritto all'equa riparazione spetta alla parte del processo presupposto, qualità non riconoscibile al curatore fallimentare.
art. 1 L. n. 89/2001
interpretato nel senso che sono legittimati all'equa riparazione i soggetti che rivestono la qualità di parte del giudizio presupposto; il curatore fallimentare non rientra in tale categoria.
art. 36 R.D. n. 267/1942
richiamato per il compenso del curatore fallimentare, che è liquidabile solo al termine della procedura e non fonda la qualità di parte nel processo presupposto.
art. 111 R.D. n. 267/1942
richiamato per qualificare il credito del curatore come prededucibile e comunque connesso alla procedura concorsuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso l'attestazione del contributo unificato, osservando che il processo ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
D.L. n. 83/2012, art. 54, comma 2
richiamato indirettamente nel riferimento all'art. 5-ter L. n. 89/2001, quale disciplina della fase di opposizione.
art. 5-ter L. n. 89/2001
richiamato per indicare il rito dell'opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la legittimazione spetta solo a chi rivesta la qualità di parte del giudizio presupposto; il curatore fallimentare, quale ausiliario del giudice operante nell'interesse della massa, non è parte del procedimento concorsuale.
- Il curatore fallimentare non acquista la qualità di parte per il solo fatto di avere cessato l'incarico o di vantare il compenso per l'attività svolta, poiché il relativo credito nasce in funzione della procedura e non come pretesa insinuata al passivo.
- L'attesa della liquidazione del compenso del curatore fino alla chiusura della procedura concorsuale costituisce evenienza connaturata all'incarico e rientra nel rischio professionale assunto, senza integrare di per sé un danno non patrimoniale da irragionevole durata.
- Il diritto all'equa riparazione presuppone un pregiudizio riferibile alla posizione processuale tutelata dalla legge Pinto; un credito professionale collegato al procedimento, ma estraneo alla qualità di parte, non è sufficiente a fondare la domanda.
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