Cassazione Civile, Ordinanza n. 00987/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento anche quanto alle sanzioni. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto quelle del giudizio di legittimità a carico della società contribuente secondo soccombenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2006, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittime imposte e interessi, ma aveva annullato le sanzioni, reputando che l'illiquidità aziendale dovuta al mancato pagamento di crediti da parte di due enti pubblici integrasse una forza maggiore, quindi una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997. Le Amministrazioni ricorrenti hanno censurato tale decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che lo stato di illiquidità o di crisi aziendale non integra di per sé la forza maggiore e che, per l'esimente, occorre anche la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'aver adottato misure appropriate per evitare l'evento senza sacrifici eccessivi; inoltre, la CTR non avrebbe verificato se i redditi dichiarati fossero comunque sufficienti per far fronte al versamento delle imposte.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato che ha condotto all'emissione della cartella di pagamento
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato ai fini IVA
art. 6, d.lgs. n. 472/1997
la Corte chiarisce che la forza maggiore rilevante in materia sanzionatoria non coincide con la mera illiquidità aziendale; va intesa in senso rigoroso e, nel sistema punitivo tributario, non è integrata dai normali ritardi nei pagamenti dei debitori, ancorché pubbliche amministrazioni
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti come regola sull'onere della prova dell'esimente e degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria
art. 3 L. n. 689/1981
evocato come principio della presunzione di colpa nelle violazioni amministrative, con prova liberatoria a carico dell'autore della violazione
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
"Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"
la Corte lo valorizza per affermare la natura punitiva delle sanzioni tributarie e la necessità di una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa
art. 42 c.p.
richiamato per definire la rilevanza della coscienza e volontà della condotta nel diritto punitivo
art. 45 c.p.
assunto come parametro penalistico della forza maggiore, intesa come evento imprevedibile e inevitabile
art. 46 c.p.
evocato per descrivere la forza maggiore come ipotesi di costringimento fisico
art. 54 c.p.
richiamato per distinguere la coazione relativa dallo stato di forza irresistibile
art. 6 CEDU
menzionato per escludere il contrasto della presunzione di colpa con le garanzie del giusto processo
art. 27 Cost.
menzionato per escludere il contrasto della presunzione di colpa con i principi costituzionali in materia punitiva
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore non può essere desunta dalla sola situazione di illiquidità o crisi aziendale, neppure quando derivi dal ritardo, anche grave, nei pagamenti da parte di debitori pubblici.
- La forza maggiore rilevante nel sistema sanzionatorio tributario va intesa in senso penalistico: occorre un evento esterno, anormale e imprevedibile, che annulli la signoria del soggetto sui propri comportamenti e renda inesigibile la condotta doverosa.
- Le difficoltà economiche prevedibili o reiterate del debitore non escludono, di per sé, la responsabilità per la violazione tributaria, perché non eliminano la coscienza e volontarietà dell'omissione.
- La natura punitiva delle sanzioni amministrative tributarie giustifica l'applicazione di criteri di responsabilità personale fondati sulla coscienza e volontà dell'azione od omissione, con presunzione di colpa superabile solo con prova liberatoria specifica.
- Quando la questione è solo giuridica e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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