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Sentenza

Sentenza del 11/05/2022 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Imu - Ici - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Errori in danno del contribuente - Contestazione in sede contenziosa - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il contribuente aveva presentato una dichiarazione dei redditi che, pur avendo effetto probatorio, non è costitutiva dell'obbligazione tributaria; si contestava che la dichiarazione originaria fosse viziata da errori di fatto o di diritto e che, perciò, il presupposto impositivo relativo a IMU/ICI non sussistesse

La decisione

la Corte ha stabilito che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile; pertanto il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da errori di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non sussisteva. In sostanza il principio è stato riconosciuto a favore del contribuente, con la conseguenza che un ricorso fondato su tale errore può essere accolto se adeguatamente provato

Norme richiamate

  • d. lgs. 504/92

    utilizzato come riferimento normativo in materia ICI/IMU; la pronuncia considera la dichiarazione dei redditi collegata a tali tributi come dichiarazione di scienza, suscettibile di emendazione e ritrattazione

  • Cass. 18405/21

    giurisprudenza di conferma del principio secondo cui la dichiarazione è emendabile e il contribuente può dimostrare in sede contenziosa errori che escludono il presupposto impositivo

  • Cass. 13378/16

    ulteriore precedente che conferma la riconducibilità della dichiarazione dei redditi alla categoria delle dichiarazioni di scienza e la possibilità di rettifica in sede giudiziale

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi relativa a tributi immobiliari (ICI/IMU) non è vincolante in senso costitutivo: il contribuente può rettificarla anche in sede contenziosa se dimostra errori di fatto o di diritto
  • In caso di errore in danno del contribuente la prova spetta al contribuente stesso: è necessario fornire documentazione e mezzi di prova idonei a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo
  • La ritrattazione o emendamento non è limitata al solo ambito amministrativo: il giudice tributario deve ammettere l'esame della dichiarazione e delle relative circostanze che ne dimostrano l'erroneità
  • Quando si valuta una posizione simile, raccogliere elementi probatori concreti (documenti catastali, perizie, atti comprovanti l'assenza di soggettività passiva o del presupposto) aumenta le probabilità di successo
  • Il principio non impedisce che l'amministrazione impugni o contesti rettifiche; pertanto è opportuno agire tempestivamente e nell'ambito dei termini processuali previsti per il contenzioso tributario

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