Sentenza del 11/05/2022 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Imu - Ici - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Errori in danno del contribuente - Contestazione in sede contenziosa - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contribuente aveva presentato una dichiarazione dei redditi che, pur avendo effetto probatorio, non è costitutiva dell'obbligazione tributaria; si contestava che la dichiarazione originaria fosse viziata da errori di fatto o di diritto e che, perciò, il presupposto impositivo relativo a IMU/ICI non sussistesse
La decisione
la Corte ha stabilito che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile; pertanto il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da errori di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non sussisteva. In sostanza il principio è stato riconosciuto a favore del contribuente, con la conseguenza che un ricorso fondato su tale errore può essere accolto se adeguatamente provato
Norme richiamate
d. lgs. 504/92
utilizzato come riferimento normativo in materia ICI/IMU; la pronuncia considera la dichiarazione dei redditi collegata a tali tributi come dichiarazione di scienza, suscettibile di emendazione e ritrattazione
Cass. 18405/21
giurisprudenza di conferma del principio secondo cui la dichiarazione è emendabile e il contribuente può dimostrare in sede contenziosa errori che escludono il presupposto impositivo
Cass. 13378/16
ulteriore precedente che conferma la riconducibilità della dichiarazione dei redditi alla categoria delle dichiarazioni di scienza e la possibilità di rettifica in sede giudiziale
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi relativa a tributi immobiliari (ICI/IMU) non è vincolante in senso costitutivo: il contribuente può rettificarla anche in sede contenziosa se dimostra errori di fatto o di diritto
- In caso di errore in danno del contribuente la prova spetta al contribuente stesso: è necessario fornire documentazione e mezzi di prova idonei a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo
- La ritrattazione o emendamento non è limitata al solo ambito amministrativo: il giudice tributario deve ammettere l'esame della dichiarazione e delle relative circostanze che ne dimostrano l'erroneità
- Quando si valuta una posizione simile, raccogliere elementi probatori concreti (documenti catastali, perizie, atti comprovanti l'assenza di soggettività passiva o del presupposto) aumenta le probabilità di successo
- Il principio non impedisce che l'amministrazione impugni o contesti rettifiche; pertanto è opportuno agire tempestivamente e nell'ambito dei termini processuali previsti per il contenzioso tributario
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