Sentenza del 11/05/2022 n. 2129 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avviso di accertamento - Società estinta - Efficacia della cancellazione dal Registro delle imprese - Art. 28, co. 4, d.lgs. n. 175/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'avviso di accertamento è stato notificato nei confronti di una società già estinta e cancellata dal Registro delle imprese prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, co. 4, d.lgs. n. 175/2014. La questione verte sulla possibilità di applicare retroattivamente la disposizione che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, ritiene che l'estinzione della società produca effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Il ricorrente ha sostenuto che, poiché la cancellazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma, l'avviso di accertamento manca del necessario presupposto logico e giuridico e deve essere annullato.
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'art. 28, co. 4, d.lgs. n. 175/2014 abbia natura sostanziale e non meramente interpretativa; dunque la norma è imperativamente soggetta al principio di irretroattività. Perciò non può essere applicata a cancellazioni dal Registro delle imprese intervenute prima della sua entrata in vigore per convalidare o giustificare atti impositivi successivamente emessi. Ne consegue che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta, la cui cancellazione è anteriore all'efficacia della disposizione, è privo del presupposto necessario di efficacia e validità e pertanto viene dichiarato inefficace/annullato rispetto al soggetto estinto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 175/2014, art. 28, co. 4
ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società [ ] ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese
la norma stabilisce un effetto 'dilatato' dell'esistenza della società ai fini fiscali per cinque anni dalla richiesta di cancellazione; il giudice ha interpretato tale disposizione come norma sostanziale che non può essere applicata retroattivamente alle cancellazioni intervenute prima della sua entrata in vigore
art. 2495 c.c.
richiamato quale norma del codice civile relativa agli effetti della cancellazione/estinzione della società; nel contesto è utilizzato per definire il parametro civilistico dell'estinzione e i suoi riflessi sulla possibilità di agire nei confronti della società cessata
Cass. 4536/2020
giurisprudenza richiamata quale precedente sul tema dell'efficacia degli atti nei confronti di società cancellate e sulla corretta interpretazione delle disposizioni che incidono sul periodo di responsabilità post-cancellazione
Cass. 15648/2015
precedente richiamato in materia di effetti della cancellazione dal Registro delle imprese e della possibilità per l'Amministrazione finanziaria di esercitare poteri accertativi rispetto a soggetti estinti
Cass. 6745/2015
ulteriore pronuncia riferita ai limiti temporali e sostanziali dell'azione tributaria nei confronti di società cancellate dal Registro delle imprese
Massime di principio
- L'art. 28, co. 4, d.lgs. n. 175/2014 ha natura sostanziale: non può essere usata per retroagire e convalidare cancellazioni intervenute prima della sua entrata in vigore.
- Se la cancellazione dal Registro delle imprese è anteriore all'entrata in vigore della disposizione, gli avvisi di accertamento emessi successivamente e fondati su quella norma sono privi del presupposto giuridico e possono essere impugnati con successo dal soggetto privato.
- Per le cancellazioni richieste dopo l'entrata in vigore della norma, va valutato il termine quinquennale: entro cinque anni dalla richiesta gli atti tributari possono essere diretti alla società come se non fosse estinta (ai soli fini indicati dalla norma).
- L'Amministrazione finanziaria deve sempre verificare la data della richiesta di cancellazione e la data di entrata in vigore della norma prima di emettere avvisi nei confronti di società cancellate; in caso contrario gli atti rischiano di essere annullati per mancanza di base giuridica.
- In situazioni analoghe il contribuente/privato ha titolo a proporre impugnazione sostanziale dimostrando che la cancellazione è anteriore alla norma che l'Amministrazione invoca per mantenere efficaci gli atti.
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