Sentenza del 11/05/2022 n. 2127 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Imposta di registro - Avviso di liquidazione definitivo - Termini per la notifica della cartella di pagamento - Termine di prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della riscossione di un credito derivante da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, chiedendo di valutare quale termine dovesse disciplinare la notificazione della cartella di pagamento: se i termini decadenziali previsti dall'art.76 del d.P.R. n.131/1986 o dall'art.25 del d.P.R. n.602/1973, ovvero il termine prescrizionale decennale, e quale fosse il dies a quo per il computo della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione (ossia dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica), ai fini della riscossione opera unicamente il termine prescrizionale decennale. Il dies a quo della prescrizione è la data in cui l'avviso è divenuto definitivo (decorso dei 60 giorni). Ne consegue che non trovano applicazione, nella fattispecie, né il termine decadenziale di cui all'art.76 del d.P.R. n.131/1986 né il termine di cui all'art.25 del d.P.R. n.602/1973.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art.78
Richiamato nel quadro normativo sugli effetti degli atti di liquidazione; la sentenza lo inserisce nel contesto delle regole sulla definitività degli avvisi di liquidazione.
d.P.R. n. 131/1986, art.76
Disciplina termini per l'impugnazione degli atti di liquidazione (termine decadenziale); la Corte ha stabilito che tale termine non incide sul computo del termine prescrizionale decennale per la riscossione una volta che l'avviso è divenuto definitivo.
d.P.R. n. 602/1973, art.25
Riguarda modalità/termini connessi alla riscossione mediante cartella di pagamento; la Corte ha ritenuto che non si applica per alterare il computo della prescrizione decennale successiva alla definitività dell'avviso di liquidazione.
Massime di principio
- Quando un avviso di liquidazione dell'imposta di registro diventa definitivo per mancata impugnazione (decorso del termine previsto, normalmente 60 giorni dalla notifica), per la riscossione del relativo credito si applica il termine prescrizionale ordinario di 10 anni.
- Il dies a quo della prescrizione decennale è la data in cui l'avviso è divenuto definitivo (ossia il giorno successivo al decorso dei 60 giorni dalla notifica), non la data della sola notifica dell'avviso.
- I termini decadenziali per l'impugnazione (art.76 d.P.R. 131/1986) e le regole sull'emissione/notifica della cartella (art.25 d.P.R. 602/1973) non possono essere utilizzati per modificare o estendere il computo della prescrizione decennale una volta che l'avviso è definitivo.
- In casi analoghi il contribuente deve verificare la data di definitività dell'avviso per valutare l'eventuale prescrizione della cartella: se sono trascorsi più di dieci anni dalla definitività, la riscossione è prescritta salvo interruzioni.
- Occorre sempre controllare la presenza di atti interruttivi o riconoscimenti del debito che possono interrompere o sospendere la prescrizione e modificare il termine decennale.
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