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Sentenza

Sentenza del 11/05/2022 n. 1570 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento - Perdite su crediti - Prova di aver azionato la riscossione coattiva - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva dedotto in dichiarazione perdite su crediti; l'Amministrazione ha disconosciuto la deducibilità sostenendo che non era stata dimostrata l'inutilità della riscossione coattiva né l'impossibilità di agire in tal senso. Il ricorso contestava tale disconoscimento.

La decisione

Il giudice ha respinto il ricorso: la deduzione delle perdite su crediti è stata negata perché il contribuente non ha fornito la prova che aveva inutilmente esperito azioni di riscossione coattiva (es. ingiunzione, atto di precetto, pignoramento, istanza di fallimento, esecuzione infruttuosa) né ha dimostrato l'effettiva impossibilità di procedere alla riscossione. Pertanto è stato confermato l'accertamento dell'Amministrazione e disconosciuta la deducibilità fiscale delle perdite.

Norme richiamate

  • Norme tributarie sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla deducibilità delle perdite su crediti

    La norma è stata interpretata nel senso che l'onere probatorio spetta al contribuente: per dedurre perdite su crediti occorre dimostrare l'inefficacia della riscossione coattiva ovvero l'impossibilità di agire. In mancanza di tale prova, l'Amministrazione può disconoscere la deducibilità.

Massime di principio

  • Onere della prova: il contribuente deve provare di aver esperito, senza esito, le azioni di riscossione coattiva o di trovarsi in una situazione che rende impossibile agire (es. insolvenza conclamata del debitore, procedure concorsuali chiuse senza soddisfo).
  • Documentazione utile: notifiche di ingiunzione/decreto ingiuntivo, atti di precetto, verbali di pignoramento, verbali di assegnazione in procedura concorsuale, certificati di inesigibilità rilasciati dagli organi competenti, atti processuali che dimostrino l'esito negativo dell'esecuzione.
  • Tempistica e tempestività: le azioni di recupero devono essere state effettivamente esperite prima della chiusura del periodo d'imposta per il quale si richiede la deduzione; la tempestività delle azioni è valutata caso per caso.
  • Impossibilità di agire: va dimostrata concretamente (es. debitore irreperibile all'estero senza efficaci strumenti di recupero, fallimento senza attivo distribuibile, prescrizione intervenuta non imputabile al creditore), non basta un generico riferimento all'impossibilità.
  • Contabilità e prudenza: l'iscrizione a bilancio di accantonamenti per crediti dubbia esige supporto probatorio; senza prova delle azioni esecutive il fisco può considerare non deducibile la perdita.
  • Strategia probatoria in contenzioso: conservare e produrre tutta la documentazione delle azioni di recupero, motivare eventuali ostacoli oggettivi alla riscossione e, se possibile, dimostrare che sono state esperite tutte le azioni ragionevolmente esigibili.

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