Sentenza del 11/05/2022 n. 1572 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo al 2014 per presunta nullità e mancata motivazione: omissione dell'allegazione delle delibere comunali (art. 7 L. 212/2000), difficoltà a verificare il calcolo del valore delle aree e l'indicazione della zona catastale, nonché richiamo a presunto giudicato esterno derivante da sentenza favorevole relativa all'ICI 2011.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Calabria, sez. III, ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato (contiene l'indicazione degli immobili con dati catastali, i criteri di stima adottati, l'aliquota e le somme), che le delibere comunali generali soggette a pubblicità legale non debbano essere allegate se sono conoscibili, che l'omissione della specifica indicazione della zona è irrelevante se gli immobili sono comunque identificati, e che il giudicato relativo ad annualità diverse non vincola in relazione a elementi variabili come il valore immobiliare. Le spese sono dichiarate non ripetibili per la mancata costituzione della parte appellata.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 riguarda solo gli atti necessari per rendere comprensibili le ragioni della decisione e gli atti non altrimenti conoscibili dal contribuente; le delibere e gli atti normativi generali, soggetti a pubblicità legale, sono in linea di massima esclusi dall'obbligo di allegazione.
Conferma che l'obbligo di riproduzione o allegazione riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il valore immobiliare è elemento variabile nel tempo; una decisione che abbia effetto di giudicato su una specifica annualità non vincola automaticamente le annualità diverse con riferimento al valore degli immobili.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5)
Ordinanza n. 13105/2012; Sentenza n. 9601/2012
Consolidato orientamento secondo cui non è necessario allegare all'avviso di accertamento le delibere comunali generali che sono conoscibili per pubblicità legale; l'obbligo concerne atti non altrimenti conoscibili.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente lo svolgimento delle udienze da remoto/telematiche (richiamato in relazione al deposito e alla camera di consiglio telematica).
Massime di principio
- L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento riguarda solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; le delibere e gli atti generali soggetti a pubblicità legale non devono essere necessariamente allegate.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i beni con dati catastali, i criteri di stima adottati, le aliquote e le somme, così da permettere l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- L'omissione di indicare la 'zona' catastale può essere irrilevante se gli immobili sono comunque identificati in modo congruo e il contribuente conosce la loro allocazione.
- Il giudicato favorevole relativo a una diversa annualità non vincola automaticamente le annualità successive quando riguarda elementi variabili nel tempo (es. valore dei terreni); occorre valutare la natura permanente o variabile degli elementi decisivi.
- Se si chiede l'allegazione di delibere comunali, il contribuente dovrebbe dimostrare che tali atti non sono conoscibili tramite pubblicità legale o che contengono elementi determinanti non riscontrabili in altri documenti dell'avviso.
- Per contestare il valore attribuito dall'amministrazione è utile richiedere che l'avviso contenga il dettaglio del calcolo e dei criteri di valutazione; in mancanza, il giudice valuta se gli elementi forniti siano comunque sufficienti per il contraddittorio.
- La mancata costituzione della parte pubblica può comportare la declaratoria di non ripetibilità delle spese processuali a favore del contribuente.
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