Sentenza n. 345/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza avanzata in data 20.06.2023 in relazione al Progetto di un impianto eolico denominato "Celso-Pesces", costituito da n. 6 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 39,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Salemi (TP) e Marsala (TP); per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per un impianto eolico nei comuni di Salemi e Marsala
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 20 giugno 2023 un’istanza per il rilascio della VIA statale relativa a un impianto eolico composto da sei aerogeneratori, per complessivi 39,6 MW. Dopo la verifica di completezza della documentazione e la pubblicazione di tre avvisi al pubblico, l’ultimo dei quali il 21 ottobre 2024, il procedimento non è stato concluso. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, sostenendo che erano decorsi i termini massimi per l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e per l’adozione del provvedimento finale di VIA. Il Ministero si è costituito con atto di pura forma. Nel giudizio è stato inoltre rappresentato che il 17 novembre 2025 era pervenuto il benestare di Terna relativo alle opere di rete.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, il procedimento di VIA debba concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per l’attività della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema, cui si aggiungono 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale, previo concerto dell’amministrazione competente entro 20 giorni. Poiché la documentazione completa era stata pubblicata il 21 ottobre 2024, il termine massimo scadeva il 30 marzo 2025; alla data della decisione il MASE non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Il giudice ha affermato che l’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non eludibile e permane anche se la Commissione non abbia predisposto lo schema o l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e culturale non abbia espresso il concerto. Per la Sicilia, le funzioni paesaggistiche spettanti ordinariamente al Ministero della Cultura sono esercitate dalla Regione tramite le Soprintendenze regionali; ciò non esonera comunque il MASE dall’obbligo di definire il procedimento, potendo esso utilizzare gli strumenti giuridici indicati dalla giurisprudenza per superare eventuali inerzie. È stata dichiarata l’illegittimità del silenzio ed è stato ordinato al MASE di adottare una determinazione espressa, di accoglimento o diniego, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alle eventuali spese del commissario.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l’azione avverso il silenzio e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Riguarda la presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria per il procedimento di VIA.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase di consultazione del pubblico nell’ambito della VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni
Per i progetti PNRR, finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel PNIEC, stabilisce un termine complessivo di 160 giorni per la conclusione della VIA: 130 giorni per la Commissione e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua i progetti soggetti alla speciale disciplina acceleratoria della VIA PNRR-PNIEC.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Attribuisce alla Regione siciliana competenze in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. n. 637/1975
Dà attuazione alle competenze regionali siciliane in materia di tutela paesaggistica.
art. 1.500 d.m. n. 55/2014
Parametro richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio in ragione del valore e della complessità della causa.
Massime di principio
- Per i progetti soggetti alla disciplina VIA PNRR-PNIEC, il procedimento deve concludersi entro il termine complessivo di 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
- L’obbligo dell’amministrazione competente a emanare il provvedimento finale di VIA è autonomo e non eludibile; l’inerzia della Commissione tecnica o dell’amministrazione chiamata a esprimere il concerto non esclude né sospende indefinitamente l’obbligo di provvedere.
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando, decorso il termine legale di conclusione del procedimento, l’amministrazione non abbia adottato un provvedimento espresso; il giudice può ordinare l’adozione di una determinazione conclusiva, senza sostituirsi all’amministrazione nella scelta tra accoglimento e diniego.
- Nel procedimento di VIA statale relativo a opere da realizzare in Sicilia, le funzioni paesaggistiche ordinariamente esercitate dal Ministero della Cultura sono esercitate dalla Regione tramite le proprie Soprintendenze, in virtù dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione; tale riparto non elimina l’obbligo del MASE di concludere il procedimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →