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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35959/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione della dichiarazione di stato di insolvenza di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa a seguito della crisi bancaria disciplinata dal d.l. n. 99/2017 e dalla normativa europea e interna di settore. Il ricorrente, già amministratore apicale dell’ente fino al 2014 e direttore generale fino al luglio 2015, ha contestato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato l’insolvenza sulla base di una ricostruzione patrimoniale effettuata con l’ausilio di CTU. I motivi dedotti riguardavano: 1) l’illegittimo utilizzo, ai fini della verifica dello squilibrio patrimoniale, dei dati relativi alla cessione del ramo aziendale c.d. good bank a Intesa Sanpaolo, sostenendo che lo stato di insolvenza dovesse essere valutato in un momento anteriore e senza tener conto di una operazione connotata da anomalie e da prezzo negativo; 2) la nullità o rescindibilità della cessione a prezzo negativo del ramo d’azienda; 3) l’erroneo criterio di svalutazione dei crediti deteriorati della bad bank, ritenuto in contrasto con i principi contabili e con gli ultimi bilanci; 4) l’omesso esame di fatti decisivi relativi al piano Tiepolo e all’attendibilità dei dati contabili; 5) l’erronea valorizzazione di una rettifica di dichiarazione resa da un commissario liquidatore; 6) l’omesso esame della maggiore valutazione successivamente emersa nel bilancio di Intesa Sanpaolo; 7) l’erronea applicazione della disciplina sulle DTA, ritenuta dalla Corte non idonea a eliminare comunque il deficit patrimoniale. I cessati amministratori, intervenuti nel giudizio di reclamo per chiarire i fatti, hanno inoltre censurato la loro condanna alle spese di CTU, sostenendo di essere parte vittoriosa o comunque non soccombente e di aver partecipato al giudizio solo per contribuire all’accertamento dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del ricorrente e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei cessati amministratori. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur dovendo l’insolvenza essere accertata con riferimento al momento della liquidazione coatta, è legittimo utilizzare anche accertamenti coevi o successivi utili a ricostruire la condizione patrimoniale a quell’epoca. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale, in gran parte perché miravano a una rivalutazione del merito tecnico-contabile, non consentita in cassazione, oppure perché privi di specificità o di interesse, e perché non incidevano comunque sul persistere del deficit patrimoniale. Quanto al ricorso incidentale, ha affermato che gli ex amministratori intervenuti nel procedimento avevano la qualità di parti processuali ai fini della regolazione delle spese di CTU e che il giudice di merito poteva porre tali spese, anche in quota, a loro carico in base ai principi di causalità e soccombenza, con motivazione sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti incidentali in favore della banca in l.c.a.

Norme richiamate

  • art. 5 l.fall.

    richiamato come parametro per l’accertamento dello stato di insolvenza, da compiere con criterio patrimoniale; la Corte conferma che l’insolvenza può essere ricostruita anche mediante elementi probatori coevi o successivi al provvedimento di liquidazione, se utili alla verifica della situazione all’epoca rilevante.

  • art. 82 d.lgs. 385/1993

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla gestione della crisi bancaria e alla partecipazione degli ex amministratori; la Corte non ne ricava un limite alla possibilità di porre a loro carico le spese di CTU se hanno partecipato attivamente al giudizio.

  • art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. 180/2015

    richiamato per escludere che la dichiarazione di dissesto o prossimità al dissesto sia equiparabile automaticamente allo stato di insolvenza, che va comunque accertato con specifica verifica patrimoniale.

  • art. 3 d.l. 99/2017

    richiamato in relazione alla cessione del ramo aziendale alla banca acquirente nell’operazione di gestione della crisi.

  • art. 7 d.l. 99/2017

    richiamato per il tema delle DTA; la Corte ritiene che, anche a voler ammettere l’utilizzabilità della posta, essa non eliminerebbe comunque il deficit patrimoniale accertato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese processuali e delle spese di CTU secondo i criteri di soccombenza e causalità.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come base per la compensazione e la ripartizione delle spese di CTU anche in favore di parte totalmente vittoriosa, quando il giudice lo ritenga.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato nei motivi incidentali in relazione alla motivazione della statuizione sulle spese di CTU.

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali sulle spese di CTU.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali sulle spese di CTU.

  • art. 154 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali sulle spese di CTU.

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali sulle spese di CTU e sulla posizione processuale degli ex amministratori.

  • art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.

    invocato per contestare i criteri di valutazione/svalutazione dei crediti deteriorati.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della cessione a prezzo negativo.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della cessione a prezzo negativo.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della cessione a prezzo negativo per difetto di causa o contrasto con norme imperative.

  • art. 1448 c.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa rescindibilità della cessione a prezzo negativo.

  • art. 1470 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione giuridica della cessione a prezzo negativo.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità della cessione a prezzo negativo.

  • art. 644 c.p.

    richiamato nel motivo sulla nullità della cessione a prezzo negativo.

Massime di principio

  • Nell’accertamento dello stato di insolvenza di un’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il giudice deve riferirsi al momento dell’adozione del provvedimento, ma può fondare la propria ricostruzione su qualunque elemento probatorio, anche successivo, purché utile a verificare la situazione patrimoniale a quell’epoca.
  • La validità civilistica di una specifica operazione di cessione aziendale non coincide con il tema dell’accertamento dell’insolvenza: ai fini di quest’ultimo rileva la concreta capacità di liquidazione del compendio aziendale e il suo impatto sul deficit patrimoniale.
  • Le censure che contestano valutazioni tecnico-contabili recepite dal giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito o sono formulate in modo generico o aspecifico.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale la decisività di ciascun fatto allegato rispetto alla ratio decidendi; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le spese di consulenza tecnica d’ufficio seguono i criteri di causalità e soccombenza e possono essere poste, anche in quota, a carico di più parti processuali che abbiano preso parte attiva al giudizio e alle operazioni peritali, senza violare il divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa, quando la statuizione abbia natura compensativa.
  • Ai fini della persistenza del deficit patrimoniale, anche l’eventuale valorizzazione di singole poste attive aggiuntive è irrilevante se non è idonea a eliminare lo sbilancio complessivo accertato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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