Ordinanza n. 4242/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 119974 del 13.05.2026; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento di sostegno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l’inadeguata valutazione della documentazione relativa al percorso di studi svolto all’estero e dell’esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre censurato il rilievo ministeriale concernente l’assenza di natura abilitante del titolo, nonché la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi italiano e rumeno, sostenendo che tali differenze avrebbero dovuto essere valutate rigorosamente anche alla luce del diritto dell’Unione europea e, se necessario, superate mediante misure compensative. La ricorrente aveva inoltre svolto un contratto di insegnamento sul sostegno sino al 30 giugno 2026 e risultava direttamente interessata alla presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi per l’anno scolastico 2026/2027, il cui termine scadeva il 29 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto cautelare n. 3714/2026 e sospendendo il diniego ministeriale, anche ai fini della partecipazione della ricorrente alle procedure connesse alla scelta delle 150 sedi per l’anno scolastico 2026/2027. Il Collegio ha rilevato, a un primo esame sommario, che l’Amministrazione non sembrava avere valutato adeguatamente e analiticamente la documentazione relativa agli studi esteri e all’esperienza professionale. Ha inoltre ritenuto già superate dall’Adunanza plenaria le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo e ha evidenziato che la motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa, considerato il possibile pregiudizio per il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali, il mercato interno e la libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative possono essere fronteggiate mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato ravvisato nell’imminente scadenza del termine per la scelta delle sedi e nel rischio che il diniego impedisse la partecipazione della ricorrente alle procedure. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per riconoscere la tutela cautelare in presenza di un fumus derivante dai profili di inadeguata valutazione e motivazione del diniego e di un periculum connesso all’imminente scadenza del termine per la scelta delle sedi.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione deve valutare analiticamente la documentazione relativa al percorso formativo estero e l’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra i programmi formativi nazionale ed estero deve essere sorretto da una motivazione rigorosa, in considerazione dei principi europei in materia di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi nazionale ed estero non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative.
- Ai fini della tutela cautelare, l’imminente scadenza di un termine per partecipare a procedure scolastiche e il rischio di preclusione derivante dal diniego di riconoscimento del titolo possono integrare il periculum in mora.
Come è indicizzato
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