Regolamento (UE) 2017/921
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/921 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Charolais de Bourgogne (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Charolais de Bourgogne" come IGP nel registro dell’Unione. La Commissione adotta la misura in assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Francia e pubblicata in precedenza nella Gazzetta ufficiale. Il prodotto è qualificato come carne fresca, con eventuali frattaglie, e il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione della denominazione "Charolais de Bourgogne" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Charolais de Bourgogne" quale indicazione geografica protetta per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; l’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo presuppone la previa pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Francia e l’assenza di opposizioni notificate alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione della IGP "Charolais de Bourgogne"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/921 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione "Charolais de Bourgogne" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria di registrazione, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione rileva che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51 dello stesso regolamento, la registrazione è stata disposta senza ulteriori contestazioni.
Oggetto della protezione
La denominazione "Charolais de Bourgogne" è registrata come IGP. Il prodotto tutelato rientra nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato nel dispositivo. Per gli operatori del settore significa che la denominazione beneficia della protezione propria delle indicazioni geografiche protette nel quadro del regime UE di qualità.
Effetti giuridici ed entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce inoltre la sua piena efficacia: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 registra la denominazione "Charolais de Bourgogne" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è associata alla classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; di conseguenza la denominazione deve essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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