Regolamento (UE) 2017/834
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/834 della Commissione, del 16 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione utilizzati per calcolare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono stabiliti sulla base della disciplina dell'OCM unica e delle modalità applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato (tra cui, in particolare, pomodori, cetrioli, uve da tavola, agrumi, mele e pere, a seconda dei codici elencati). I valori sono determinati per specifici paesi terzi indicati con i codici della nomenclatura dei paesi, incluso il codice "ZZ" per "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/834 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle regole applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando chiariscono che tali valori vengono calcolati ogni giorno feriale in base a dati giornalieri variabili, con funzione strumentale rispetto al meccanismo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codici NC. I valori sono differenziati per specifiche origini paesi terzi, utilizzando la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg per i codici NC elencati e per le diverse provenienze indicate.
Allegato: prodotti interessati e valori
L'allegato copre, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascun codice sono indicati i corrispondenti valori forfettari all'importazione in funzione dell'origine, ad esempio MA, TN, TR, EG, AR, BR, CL, NZ e ZA, oltre al codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, senza necessità di misure di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di fissazione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round e sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che stabilisce i valori forfettari all'importazione per ciascun codice NC e per ciascuna origine/paese terzo interessato, espressi in EUR/100 kg. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: prodotti e importi
L'allegato riporta i valori per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con differenziazione per paese terzo di origine (ad esempio MA, TN, TR, EG, AR, BR, CL, NZ, ZA) e per il codice ZZ corrispondente ad "altre origini".
Come è indicizzato
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