Regolamento (UE) 2017/870
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/870 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kopi Arabika Gayo (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive ufficialmente la denominazione "Kopi Arabika Gayo" nel registro delle indicazioni geografiche protette dell’Unione. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Indonesia è stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro UE della denominazione "Kopi Arabika Gayo" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Kopi Arabika Gayo" per un prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto riguarda tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile; non sono previste esclusioni specifiche nel testo. La registrazione consegue alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le DOP e IGP, dopo pubblicazione della domanda e mancata opposizione.
Iscrizione della denominazione "Kopi Arabika Gayo" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/870 della Commissione completa la procedura di riconoscimento della denominazione "Kopi Arabika Gayo" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell’assenza di opposizioni dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Indonesia.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nel preambolo si precisa che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51. Da ciò deriva l’obbligo di procedere alla registrazione della denominazione.
Contenuto della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Kopi Arabika Gayo" è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto collocato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria riferita agli altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.).
Effetti e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Kopi Arabika Gayo" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto ricompreso nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, relativa agli altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.).
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione è effettuata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2; la domanda era stata pubblicata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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