Regolamento (UE) 2017/823
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/823 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/823 stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di attuazione tecnico, adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili. L'allegato riporta, per ciascun prodotto e paese terzo interessato, l'importo in EUR/100 kg applicabile. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e, per ciascuno, dai codici paese di origine o provenienza. Incide sul calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Ha applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/823 della Commissione disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della normativa sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che definisce i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi elencati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando rilevante precisa che tali valori sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il che spiega la natura tecnica e puntuale del presente atto.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati tramite codici NC specifici. I prodotti interessati sono quelli elencati nell'allegato, per i quali vengono indicati i valori forfettari riferiti a determinati paesi terzi o, in via residuale, al codice "ZZ" per le altre origini. Il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per i seguenti codici NC e origini:
- 0702 00 00: MA 110,3; TN 158,2; TR 93,0; ZZ 120,5.
- 0707 00 05: TR 126,8; ZZ 126,8.
- 0709 93 10: TR 139,8; ZZ 139,8.
- 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28: EG 56,0; MA 58,6; TR 47,4; ZZ 54,0.
- 0805 50 10: TR 65,0; ZA 147,3; ZZ 106,2.
- 0808 10 80: AR 162,6; BR 110,8; CL 117,2; NZ 146,5; ZA 94,5; ZZ 126,3.
Entrata in vigore
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ne consegue efficacia dal 16 maggio 2017. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, secondo i criteri previsti dalla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Determinazione dei valori forfettari
I valori forfettari all'importazione sono stabiliti nell'allegato del regolamento per i prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22 / 0805 10 24 / 0805 10 28, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascun codice sono indicati i corrispondenti valori per specifici paesi terzi o per il codice "ZZ" relativo alle "altre origini".
Effetto sul prezzo di entrata
I valori fissati servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli interessati, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 16 maggio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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