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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/822

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/822 della Commissione, del 15 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina

Normativa europea32017R0822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime dei contingenti tariffari dell’Unione per alcuni vini della Bosnia-Erzegovina alla luce del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione collegato all’adesione della Croazia all’Unione. In particolare, aumenta i volumi dei contingenti per due gruppi di voci doganali e conferma l’esenzione da dazio entro i limiti quantitativi, subordinandola all’assenza di sussidi all’esportazione da parte bosniaca. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 1º febbraio 2017, data di applicazione provvisoria del protocollo.

Modifica i contingenti tariffari dell’Unione per alcuni vini originari della Bosnia-Erzegovina, aggiornando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di vini originari della Bosnia-Erzegovina classificati nelle voci NC/TARIC indicate nell’allegato, con riferimento ai contingenti tariffari annuali e al relativo dazio preferenziale nullo (esenzione) entro i limiti quantitativi previsti. Le disposizioni riguardano gli operatori che importano tali prodotti e, sul piano procedurale, i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vitivinicola (formulario VI1). Non disciplina altri prodotti né altri Paesi terzi; la modifica si applica retroattivamente dal 1º febbraio 2017 e resta in vigore come parte del regime tariffario dell’Unione.

Contingenti tariffari per i vini originari della Bosnia-Erzegovina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/822 della Commissione modifica il regime unionale dei contingenti tariffari applicabile ad alcuni vini originari della Bosnia-Erzegovina. L’intervento si inserisce nell’attuazione del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina, concluso per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 187, quale base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari nel settore agricolo. I considerando chiariscono che il protocollo è stato firmato il 15 dicembre 2016 e si applica in via provvisoria dal 1º febbraio 2017; esso modifica i contingenti esistenti per alcuni vini bosniaci e stabilisce che, per il 2017, l’intero ammontare dei contingenti sia disponibile a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria.

Modifiche ai contingenti tariffari

Il regolamento sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011, che disciplina l’apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell’Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina. I contingenti sono aggiornati come segue:

  • numero d’ordine 09.1528: per le voci ex 2204 10 ed ex 2204 21, volume annuo pari a 25 500 hl, con esenzione dal dazio entro il contingente;
  • numero d’ordine 09.1529: per le voci ex 2204 22 ed ex 2204 29, volume annuo pari a 15 100 hl, con esenzione dal dazio entro il contingente.

Le merci interessate sono identificate tramite codici NC e sottovoci TARIC elencati nell’allegato. La designazione delle merci ha valore meramente indicativo; il regime preferenziale è determinato in base ai codici NC e, per gli ex codici NC, dalla combinazione tra codice e descrizione.

Condizione del divieto di sussidi all’esportazione

Il regime preferenziale nullo è subordinato alla condizione che la Bosnia-Erzegovina non versi sussidi all’esportazione per i quantitativi interessati. L’allegato richiama espressamente l’uso del formulario VI1, redatto conformemente all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008, che deve attestare con la formula indicata che i prodotti non beneficiano di sussidi per l’esportazione.

Gestione e possibile trasferimento dei quantitativi

L’allegato prevede la possibilità di consultazioni, su richiesta di una delle parti contraenti, per modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente 09.1529 al contingente 09.1528. Si tratta quindi di una flessibilità gestionale del sistema contingente, prevista nell’ambito del rapporto convenzionale con la Bosnia-Erzegovina.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre retroattivamente dal 1º febbraio 2017, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 343/2011

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 con il nuovo allegato allegato al regolamento. La modifica recepisce i nuovi contingenti tariffari per i vini originari della Bosnia-Erzegovina.

Aumento dei volumi contingenti e mantenimento dell’esenzione dazio

Per le voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 il contingente annuo è fissato a 25 500 hl con dazio applicabile al contingente pari a esenzione. Per le voci ex 2204 22 ed ex 2204 29 il contingente annuo è fissato a 15 100 hl con dazio pari a esenzione.

Condizione dell’assenza di sussidi all’esportazione

L’ASA e il protocollo richiamati dal regolamento prevedono che il dazio preferenziale nullo entro i contingenti sia concesso solo se la Bosnia-Erzegovina non corrisponde alcun sussidio all’esportazione per i quantitativi interessati. Il formulario VI1 deve recare la dicitura: “I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione”.

Possibile riallocazione tra contingenti

L’allegato prevede che, su richiesta di una delle parti contraenti, possano svolgersi consultazioni per trasferire quantitativi dal contingente relativo alle voci ex 2204 22 ed ex 2204 29 (numero d’ordine 09.1529) a quello relativo alle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d’ordine 09.1528).

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º febbraio 2017. Il considerando specifica che per l’anno 2017 si applica l’intero importo dei contingenti, indipendentemente dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleagricolturaorganizzazione comune dei mercatiscambi con paesi terzi

Testo integrale

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