Regolamento (UE) 2017/812
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fornisce, in via temporanea, i parametri tecnici che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per i calcoli prudenziali previsti da Solvibilità II. Le tabelle in allegato fissano, per numerose valute, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità. La misura si applica alle segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo al 29 giugno 2017 ed entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.
Stabilisce le informazioni tecniche temporanee per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base ai fini di Solvibilità II per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo al 29 giugno 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 31 marzo 2017 e il 29 giugno 2017. Le informazioni tecniche riguardano le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali interessati; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione
Il regolamento attua la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) fornendo le informazioni tecniche necessarie per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La Commissione precisa, nei considerando, che tali dati devono assicurare condizioni uniformi di calcolo e che occorre renderli disponibili con urgenza, in ragione della loro funzione nel sistema di vigilanza assicurativa.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando evidenziano che le informazioni tecniche si basano sui dati di mercato di fine marzo 2017, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 7 aprile 2017 e già pubblicati a norma dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva. La Commissione sottolinea inoltre che, per ragioni prudenziali, le imprese devono utilizzare le medesime informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione all’autorità competente.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II, con riferimento al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Si applica alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2017 al 29 giugno 2017. Le informazioni tecniche sono articolate per valuta e, per l’aggiustamento di volatilità, anche per mercato assicurativo nazionale interessato.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle coprono numerose valute, tra cui euro, corone, zloty, sterline, dollaro USA, yen e molte altre, con valori differenziati per durata residua fino a 150 anni.
Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Il testo specifica che tali spread non includono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute e, per le durate da 11 a 30 anni, valgono quelli di durata 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, gli spread sono distinti per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6, con tabelle separate per EUR, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen. L’allegato II contiene inoltre una sezione per le altre esposizioni, sempre con griglie per valuta e classi di merito di credito.
Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III stabilisce gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, ai sensi dell’articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE. Sono indicati gli importi in punti base per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato: tra gli esempi, 13 punti base per i mercati dell’area euro elencati, 45 per la Danimarca, 25 per il Regno Unito, 15 per la Polonia, 44 per gli Stati Uniti, 24 per la Norvegia, 14 per l’Ungheria e 1 per la Repubblica ceca e per il Liechtenstein e la Svizzera.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 marzo 2017. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il richiamo al regolamento (UE) n. 182/2011 conferma che il testo è stato adottato con procedura d’urgenza per consentire la tempestiva disponibilità dei parametri tecnici necessari al mercato assicurativo.
Disposizioni principali
Uso obbligatorio delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche del paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo al 29 giugno 2017.
Contenuto delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia agli allegati per: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio (allegato I); b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità (allegato II); c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (allegato III).
Finalità prudenziale e uniformità applicativa
I considerando chiariscono che le informazioni tecniche sono adottate per garantire condizioni uniformi di calcolo e che, per motivi prudenziali, le imprese devono usare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alla rispettiva autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e stabilisce l’applicazione a decorrere dal 31 marzo 2017.
Natura vincolante
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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