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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/830

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 della Commissione, del 15 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’Air Safety List dell’Unione modificando il regolamento (CE) n. 474/2006. Sulla base delle consultazioni con Stati membri, AESA, ICAO e autorità di Paesi terzi, la Commissione rimuove i vettori certificati in Benin e Mozambico dall’allegato A e inserisce o conferma vari vettori e Paesi in allegato A o B in ragione delle rispettive valutazioni di sicurezza. L’atto conferma inoltre la necessità di mantenere prioritarie le ispezioni di rampa per diversi vettori di Paesi terzi e prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative nell’Unione, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, cioè ai vettori soggetti rispettivamente a divieto operativo nell’Unione o a restrizioni operative nel territorio dell’Unione. Ha portata generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; rileva anche per i vettori certificati nei Paesi terzi esaminati nel procedimento di aggiornamento. Restano possibili eccezioni specifiche per taluni operatori e per l’uso di aeromobili wet-leased da vettori non soggetti a divieto, nei limiti delle norme di sicurezza applicabili.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 aggiorna l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, incidendo sul regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e segue le consultazioni tecniche, le informazioni ricevute da Stati membri, AESA, ICAO, Eurocontrol e autorità aeronautiche di Paesi terzi.

Contesto e base normativa

La Commissione fonda l’atto sull’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005. Dai considerando emerge che l’aggiornamento dell’elenco deriva da valutazioni comparate della sicurezza aeronautica, delle attività di vigilanza delle autorità nazionali, delle ispezioni SAFA e dei risultati dell’Universal Safety Oversight Audit Programme dell’ICAO. La Commissione dichiara di aver assicurato ai vettori interessati il diritto di consultare i documenti, presentare osservazioni scritte ed essere ascoltati insieme al comitato per la sicurezza aerea.

Esito delle valutazioni per i singoli Paesi e vettori

Il regolamento distingue chiaramente tra situazioni che portano alla rimozione dall’elenco, al mantenimento o all’inserimento di vettori nell’allegato A, nonché alla definizione di restrizioni operative nell’allegato B.

Benin e Mozambico

Per il Benin, la visita di valutazione in loco del 29-31 marzo 2017 ha evidenziato progressi sostanziali dell’ANAC Benin nell’attuazione delle norme ICAO, nella certificazione e nella sorveglianza dei vettori. La Commissione conclude che l’autorità è in grado di adempiere alle proprie responsabilità e che tutti i vettori certificati in Benin devono essere soppressi dall’allegato A. Analogamente, per il Mozambico, la visita di valutazione del 6-10 febbraio 2017 e le informazioni successive mostrano miglioramenti duraturi dell’IACM; anche in questo caso la Commissione dispone la rimozione dall’allegato A di tutti i vettori certificati in Mozambico.

Bolivia, India, Pakistan, Russia e Thailandia

Per Bolivia, India, Pakistan, Russia e Thailandia la Commissione non ritiene, sulla base delle informazioni disponibili, che vi siano motivi per modificare l’elenco inserendo i vettori di tali Paesi. Tuttavia, viene richiesto agli Stati membri di continuare a controllare la conformità effettiva mediante ispezioni di rampa prioritarie. In particolare, per la Thailandia la Commissione valorizza i progressi del sistema CAAT e il piano di ricertificazione dei vettori, ma mantiene il monitoraggio e il canale di consultazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. Per la Russia, il testo richiama l’esame delle ispezioni SAFA su sei vettori e la prosecuzione della vigilanza rafforzata.

Libia

Per la Libia la Commissione rileva che, nonostante gli sforzi della LYCAA, il contesto operativo resta troppo complesso e l’autorità non è attualmente in grado di adempiere ai propri obblighi di sorveglianza della sicurezza. Ne consegue il mantenimento della situazione nell’allegato A per tutti i vettori certificati in Libia.

Nigeria, Saint Vincent e Grenadine, Ucraina e Zimbabwe

Per la Nigeria, la valutazione negativa di Med-View Airline nel quadro dell’autorizzazione TCO, unita alle carenze riscontrate nella sorveglianza della NCAA e all’inadeguatezza del piano correttivo del vettore, conduce all’inserimento di Med-View Airline nell’allegato A. Per Saint Vincent e Grenadine, Mustique Airways viene ugualmente inserita nell’allegato A per gravi e persistenti carenze di sicurezza e mancanza di un sistema basilare di gestione della sicurezza. Per l’Ucraina, l’International Joint-Stock Aviation Company "URGA" viene inserita nell’allegato A, mentre per Air Company "Black Sea Airlines" LLC il procedimento si chiude a seguito della revoca del certificato di operatore aereo da parte dell’autorità ucraina il 3 aprile 2017. Per lo Zimbabwe, Air Zimbabwe (Pvt) Ltd è inserita nell’allegato A in ragione di gravi carenze non adeguatamente rimosse.

Allegato A: divieto operativo nell’Unione

L’allegato A contiene l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’Unione. Vi figurano, tra gli altri, Blue Wing Airlines, Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, Med-View Airline, Mustique Airways, International Joint-Stock Aviation Company "URGA", Air Zimbabwe (Pvt) Ltd e, per gruppi nazionali, tutti i vettori certificati dalle autorità competenti di Afghanistan, Angola, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Gabon, Indonesia (con eccezioni), Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan. Per alcuni Stati sono previste eccezioni puntuali già riportate nell’allegato, ad esempio per taluni operatori gabonesi o indonesiani.

L’allegato precisa inoltre che i vettori elencati in allegato A possono essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Allegato B: restrizioni operative

L’allegato B elenca i vettori soggetti a restrizioni operative nel territorio dell’Unione. Le restrizioni riguardano specifici tipi di aeromobili o singoli aeromobili, non l’intera flotta. Tra i casi principali figurano TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo. Il regolamento specifica per ciascuno il perimetro delle limitazioni, con riferimento ai modelli di aeromobili o alle marche di registrazione interessate.

Per Afrijet è inoltre prevista una nota speciale: il vettore è autorizzato a utilizzare solo l’aeromobile specifico indicato per il suo attuale livello di operazioni nell’Unione.

Obblighi di monitoraggio e possibili sviluppi futuri

In più punti il regolamento ribadisce che la Commissione potrà adottare ulteriori misure ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 se future informazioni di sicurezza dovessero evidenziare rischi imminenti o non conformità gravi. Gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa, in particolare per i vettori certificati nei Paesi in cui la Commissione ha riconosciuto miglioramenti ma non ha escluso la necessità di ulteriore vigilanza.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei vettori aerei

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è modificato sostituendo integralmente l’allegato A e l’allegato B con quelli allegati al presente regolamento (articolo 1). L’aggiornamento recepisce le valutazioni di sicurezza emerse dalle consultazioni e dalle informazioni fornite da Stati membri, AESA, ICAO, Eurocontrol e autorità aeronautiche di Paesi terzi.

Rimozione dei vettori certificati in Benin e Mozambico

La Commissione ritiene che l’autorità del Benin (ANAC Benin) e quella del Mozambico (IACM) abbiano conseguito miglioramenti duraturi e siano in grado di adempiere alle proprie responsabilità di sorveglianza. Di conseguenza, tutti i vettori certificati in Benin e in Mozambico sono soppressi dall’allegato A.

Inserimento di nuovi vettori nell’allegato A

Sono inseriti nell’elenco dei divieti operativi, tra gli altri, Med-View Airline (Nigeria), Mustique Airways (Saint Vincent e Grenadine), International Joint-Stock Aviation Company "URGA" (Ucraina) e Air Zimbabwe (Pvt) Ltd (Zimbabwe), in ragione di gravi carenze di sicurezza o dell’incapacità di dimostrare conformità ai requisiti rilevanti.

Conferma o mantenimento di Stati e vettori in allegato A

Restano soggetti a divieto operativo i vettori certificati in diversi Stati terzi, tra cui Afghanistan, Angola, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Gabon (con eccezioni per Afrijet e SN2AG in allegato B), Indonesia (con eccezioni per alcuni vettori), Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Sudan, nonché i vettori dell’Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways e Blue Wing Airlines (Suriname), salvo le eccezioni già indicate nell’allegato.

Restrizioni operative in allegato B

L’allegato B mantiene o definisce restrizioni operative per alcuni vettori, in particolare TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo, limitando l’operatività a specifici tipi di aeromobili o singoli aeromobili indicati nell’allegato. È ribadita la regola del wet-lease: i vettori elencati in allegato B possono esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto, purché rispettate tutte le norme di sicurezza.

Monitoraggio mediante ispezioni di rampa e possibili ulteriori misure

Per Benin, Bolivia, India, Indonesia, Pakistan, Russia, Thailandia, Ucraina, Zimbabwe e altri Paesi interessati, gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. La Commissione ribadisce che, qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza o persistano non conformità gravi, potrà adottare ulteriori misure ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materietrasporti aereisicurezza aereatutela dei passeggericontrolli e vigilanza tecnicarelazioni esterne e cooperazione internazionale

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