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Sentenza

Sentenza n. 13598/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali del Centro Nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 194041/3-5 SEL del 31 marzo 2023, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “inidoneo” e, pertanto, escluso dal concorso interno, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 43 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, indetto dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa n. 35 del 20 dicembre 2022; - del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali prot. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2023, sulla base del quale è stato redatto il giudizio di non idoneità e di ogni atto, documento o accertamento ad esso afferente, nella parte in cui è lesivo degli interessi del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; e per la conseguente ammissione della parte ricorrente alle prove orali del concorso de quo o, comunque in via subordinata, per il riesame della prova attitudinale, ed, in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente l’11 luglio 2023: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, - del decreto della Direzione Generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- del 31 maggio 2023, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 16 del 10 giugno 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per l’alimentazione del ruolo normale degli ufficiali (43 posti) riservato ai luogotenenti, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, che non contempla la posizione del ricorrente; - della graduatoria riservata ai luogotenenti, comunicata sul sito dell’Arma dei carabinieri in data 6 giugno 2023; - della graduatoria riservata agli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, così come elevata a 37 posti, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del bando di concorso, comunicata sul sito dell’Arma dei carabinieri il 6 giugno 2023; - di ogni eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso del ricorrente; e per la conseguente ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso de quo o, comunque in via subordinata, per il riesame della prova attitudinale, ed, in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno e al riconoscimento della prevista anzianità di servizio.

Giustizia amministrativa202307971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione da un concorso interno per il reclutamento di sottotenenti, nonché la successiva graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale, il verbale della Commissione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva del concorso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando e delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza istruttoria, difetto assoluto di motivazione e uso distorto della discrezionalità tecnica. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avrebbe omesso di considerare la lunga carriera, i precedenti di servizio positivi, le valutazioni caratteristiche e gli encomi, elementi che avrebbero dimostrato il possesso delle qualità richieste. Ha inoltre contestato il giudizio di non compatibilità nelle aree comportamentale e di assunzione di ruolo, ritenendolo incoerente con le risultanze matricolari e motivato in modo stereotipato. Ha chiesto l’ammissione alle prove orali o, in subordine, il riesame della prova attitudinale, oltre al risarcimento del danno e, con i motivi aggiunti, al riconoscimento dell’anzianità di servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli manifestamente infondati. Ha rilevato che l’art. 11 del bando delimitava gli accertamenti attitudinali all’indagine sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali, secondo le apposite norme tecniche. Tali norme, prodotte dall’Amministrazione, circoscrivevano la valutazione alle risultanze della prova attitudinale e non prevedevano l’esame della documentazione caratteristica, del curriculum o delle esperienze pregresse. Pertanto, l’omessa considerazione della carriera e degli encomi non costituiva violazione del bando; inoltre, il ricorrente non aveva indicato puntualmente quale parametro delle norme tecniche sarebbe stato violato. Il giudizio di non idoneità risultava diffusamente motivato e fondato su elementi specifici emersi, in particolare, nell’intervista attitudinale. Non erano ravvisabili manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento o abnormità tali da consentire il sindacato sulla valutazione tecnica della Commissione. Il giudice ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni di concorso, circoscritto ai vizi rilevabili dall’esterno e non esteso alla sostituzione del giudizio tecnico dell’Amministrazione. Sono state compensate integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 11 del bando di concorso

    gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un’indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei concorrenti, così come declinate nel profilo attitudinale di riferimento (…) Le modalità di svolgimento sono definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri

    La disposizione delimita l’oggetto degli accertamenti attitudinali alle caratteristiche e ai profili indagati mediante la prova e rinvia alle norme tecniche per le modalità di svolgimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto che il giudizio della Commissione fosse sufficientemente motivato e non stereotipato, poiché fondato su elementi specifici emersi nell’intervista attitudinale.

  • art. 56 c.p.a.

    La richiesta di misure cautelari monocratiche è stata respinta in corso di causa.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è stato definito come manifestamente infondato anche ai sensi di tale disposizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La trattazione dell’udienza camerale è avvenuta da remoto secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso e le norme tecniche disciplinano gli accertamenti attitudinali come valutazione della struttura motivazionale, dei comportamenti, delle capacità interpersonali e delle caratteristiche attitudinali emerse nella prova, la Commissione non è tenuta a utilizzare, ai fini di quella specifica valutazione, la documentazione caratteristica, il curriculum o le esperienze professionali pregresse, salvo che la lex specialis lo preveda espressamente.
  • Il giudizio di inidoneità attitudinale è legittimo se risulta motivato mediante il riferimento a elementi specifici emersi durante gli accertamenti e non presenta manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o abnormità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso è esterno e non consente la sostituzione del giudizio giurisdizionale a quello della Commissione; esso resta circoscritto ai vizi percepibili immediatamente dagli atti, quali manifesta illogicità, grave irragionevolezza o travisamento del fatto.
  • La contestazione della violazione dei criteri di valutazione deve indicare puntualmente quale parametro previsto dal bando o dalle norme tecniche sia stato disatteso; una contestazione generica dell’applicazione dei criteri non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità del giudizio tecnico.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereTutela cautelare

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