Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3578/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari - della graduatoria finale di merito per il profilo di Funzionario Informatico (codice 02) pubblicata nel portale “inPA” in data 13/11/2025 con riferimento al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell’Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell’Area Assistenti”; - della delibera della Commissione RIPAM adottata nella seduta del 16/10/2025 recante la validazione della graduatoria finale di merito per il profilo di Funzionario Informatico (codice 02), enunciata ma non pubblicata nel portale “inPA” (avverso la quale si riservano motivi aggiunti); - dei verbali della Commissione esaminatrice - di estremi non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti - con i quali sono state assegnate/ripartite le quote di riserva previste dal bando e sono stati valutati i titoli di preferenza posseduti dall'odierno ricorrente e dagli altri partecipanti al concorso; - di tutti gli atti e i provvedimenti annessi, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compreso per quanto d’occorrenza il bando del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell’Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell’Area Assistenti” attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica a cura della Commissione RIPAM su richiesta del Ministero della Giustizia pubblicato il 30 dicembre 2024 sul Portale del Reclutamento “inPA” ed in data 31 dicembre 2024 sul sito del Ministero della Giustizia.

Giustizia amministrativa202600345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il profilo di Funzionario Informatico, unitamente agli atti di validazione della graduatoria, ai verbali relativi alle quote di riserva e alla valutazione dei titoli di preferenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito relativa a un concorso pubblico per 236 unità di personale del Ministero della Giustizia, contestando, con il primo motivo, la mancata elaborazione e/o pubblicazione delle graduatorie comparative recanti, per ciascun candidato, il punteggio della prova scritta e quello derivante dalla valutazione dei titoli, in asserita violazione dell'art. 35, comma 5-quater, d.lgs. n. 165/2001. Con il secondo motivo ha contestato il mancato inserimento tra i vincitori, assumendo che il punteggio conseguito avrebbe dovuto consentirgli una diversa collocazione in graduatoria. Nel corso del giudizio Formez PA ha osteso la documentazione richiesta con l'istanza di accesso, inclusa la graduatoria comparativa prevista dalla legge. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del secondo motivo, mantenendo formalmente il primo motivo e chiedendo l'elaborazione e/o pubblicazione delle graduatorie comparative. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Funzione Pubblica.

La decisione

Il TAR ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e che, pertanto, non sia estraneo alla procedura, indipendentemente dall'imputazione formale degli atti. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ritenuta estranea all'iter concorsuale, imputabile alla Commissione RIPAM e al Ministero della Giustizia. Nel merito processuale, ha dichiarato l'intero ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La graduatoria comparativa era stata infatti tempestivamente redatta dall'amministrazione e ostesa al ricorrente; inoltre, la rinuncia alle censure relative al mancato inserimento tra i vincitori aveva eliminato ogni interesse concreto alla decisione. La contestazione residua sulla mancata pubblicazione aveva natura meramente formale e non era idonea a incidere sulla legittimità delle valutazioni tecnico-discrezionali né a procurare l'utilità sostanziale perseguita, consistente nell'inserimento alla posizione n. 21 o in altra posizione utile. Anche l'eventuale accoglimento del solo primo motivo non avrebbe quindi garantito tale risultato. Le spese sono state integralmente compensate. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-quater, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'obbligo di elaborare graduatorie comparative recanti i punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli; la relativa graduatoria risultava comunque essere stata redatta dall'amministrazione.

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificati i presupposti temporali, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono essere poste a fondamento della decisione; il Collegio lo ha utilizzato per prospettare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione o disponibilità del documento richiesto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando l'utilità perseguita dal ricorrente sia stata integralmente soddisfatta e non residuino effetti lesivi attuali.
  • La contestazione della sola mancata pubblicazione di un atto, quando l'atto sia stato comunque tempestivamente formato e reso disponibile nel corso del giudizio, ha natura meramente formale e non comporta di per sé l'illegittimità delle valutazioni amministrative sostanziali.
  • L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: una censura non può essere esaminata quando, anche se accolta, non sarebbe idonea a procurare al ricorrente l'utilità sostanziale richiesta, quale una diversa collocazione nella graduatoria concorsuale.
  • L'amministrazione presso la quale i vincitori di una procedura concorsuale sono destinati a instaurare il rapporto di servizio conserva la legittimazione passiva, anche se gli atti della procedura sono formalmente imputabili a un diverso organo o organismo; è invece priva di legittimazione l'amministrazione del tutto estranea all'iter concorsuale e agli effetti del rapporto di servizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.