Sentenza n. 12463/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti prot. n. 20230017404 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 06.10.2023 e notificato a mani il 09.10.2023 di preavviso di rigetto della domanda di rilascio del visto per studio presentata in data 26.09.2023 (doc. 2), nonché del provvedimento Pos. 17404 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 16.10.2023, notificato a mani il 14.11.2023, di conferma del rigetto della domanda di rilascio del visto per studio (doc. 3) presentata in data 14.09.2023, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto, adottando ogni provvedimento idoneo a garantire il diritto del ricorrente all'ingresso in Italia ad ogni effetto di Legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto della domanda di visto per studio emessi dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto e il successivo provvedimento di conferma del diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, adottati dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi con motivazione riferita alla mancata conoscenza della lingua. Il visto era finalizzato alla frequenza di un corso di studio per l'anno accademico 2023/2024. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'anno accademico cui la ricorrente aspirava a essere immatricolata si era ormai concluso. Non risulta manifestato un interesse risarcitorio volto all'accertamento dell'illegittimità degli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego del visto né approfondire l'eventuale invalidità della procura. Poiché l'anno accademico 2023/2024 si era concluso, l'eventuale annullamento degli atti non avrebbe più procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta. L'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. avrebbe potuto essere disposto solo in presenza di un interesse risarcitorio, che non era stato manifestato. Il giudice ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
La perdita di utilità dell'annullamento non comporta l'accertamento dell'illegittimità dell'atto se il ricorrente non manifesta un interesse risarcitorio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie il possibile sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio in decisione della causa; il giudice deve verificarne la permanenza in relazione a entrambi i momenti.
- Quando, per il sopravvenire di fatti incompatibili con l'utilità perseguita, l'annullamento dell'atto non può più arrecare alcun vantaggio concreto al ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La conclusione del periodo o dell'attività cui era finalizzato il provvedimento impugnato può far venir meno l'interesse all'annullamento, se il ricorrente non deduce un interesse risarcitorio all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
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