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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27981/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un maresciallo maggiore dei Carabinieri che, secondo l'impostazione accusatoria originaria, avrebbe prospettato a un imprenditore la sussistenza di un problema inesistente relativo alla detenzione irregolare di un'arma, ponendosi come soggetto in grado di risolverlo grazie alla propria posizione e collegando tale asserito intervento all'assunzione del figlio e della compagna del figlio presso la società dell'imprenditore. Il Tribunale aveva ritenuto la condotta sussumibile nel tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità. La Corte d'appello aveva invece assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo flebile il collegamento tra abuso della qualità e utilità perseguita, non provata la perentorietà della richiesta e non dimostrata la riconducibilità della vicenda alla pressione indebita tipica dell'art. 319-quater c.p. La Procura generale ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione: secondo il ricorso, la Corte territoriale avrebbe trascurato i dati valorizzati dal primo giudice, il significato complessivo delle e-mail di gennaio 2020 sulle assunzioni e il contesto delle interlocuzioni con la persona offesa, che dimostrerebbero la finalità ingannatoria della condotta. Il ricorso lamentava inoltre la mancata considerazione della richiesta subordinata di riqualificazione della condotta come truffa aggravata tentata, in particolare ai sensi degli artt. 56, 640 e 61 n. 9 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale, annullando la sentenza di assoluzione con rinvio a un'altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. Ha ritenuto che la motivazione di merito avesse concentrato l'analisi sulla distinzione tra induzione indebita e corruzione, ma avesse svalutato i dati indiziari relativi alla simulazione di un pericolo inesistente e all'abuso della qualità, elementi che potevano invece integrare una tentata truffa aggravata. La Cassazione ha quindi imposto al giudice di rinvio di verificare se gli elementi acquisiti consentano di ritenere provato il reato di tentata truffa aggravata, con l'ulteriore aggravante dell'essere il fatto commesso da un pubblico ufficiale. È stata altresì disposta la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato nella contestazione per il concorso di persone nel reato

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la configurabilità del tentativo

  • art. 319-quater c.p.

    norma originariamente contestata per l'induzione indebita a dare o promettere utilità; la Corte di cassazione ritiene però che, in presenza di una simulazione di pericolo inesistente e di assenza di una condizione di assoggettamento della persona offesa, la fattispecie non sia quella dell'art. 319-quater ma possa piuttosto integrare tentata truffa aggravata

  • art. 640 c.p.

    la creazione di un pericolo immaginario è ricondotta all'artificio o raggiro; la Corte indica questa norma come possibile base della diversa qualificazione in termini di tentata truffa aggravata

  • art. 61 n. 9 c.p.

    richiamato come aggravante per il fatto commesso da pubblico ufficiale

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    consente la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza dell'imputato/ricorrente

  • art. 640, comma secondo, n. 2 c.p.

    richiamato nel percorso motivazionale come fattispecie di truffa aggravata per l'uso di un pericolo immaginario quale modalità dell'azione ingannatoria

Massime di principio

  • Quando non è ravvisabile una condizione di soggezione o assoggettamento della persona offesa alla potestà del pubblico ufficiale, la condotta di quest'ultimo che simuli un pericolo inesistente per ottenere un'utilità non è sussumibile nell'induzione indebita ex art. 319-quater c.p., ma può integrare una tentata truffa aggravata se l'azione è connotata da artifici o raggiri.
  • La simulazione di una situazione di pericolo inesistente costituisce una modalità tipica dell'artificio o raggiro rilevante ai fini della truffa; se posta in essere da un pubblico ufficiale, può concorrere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.
  • In sede di legittimità è censurabile la motivazione che, a fronte di dati fattuali significativi, svaluti elementi indiziari decisivi e ometta di verificare la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto prospettata dal pubblico ministero.
  • Il giudice di merito, esclusa la tipicità dell'induzione indebita, deve comunque verificare se il medesimo compendio probatorio consenta di ravvisare un tentativo di truffa aggravata, specie quando la condotta si fondi sulla rappresentazione artefatta di un pericolo e sulla richiesta di un vantaggio patrimoniale o personale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInduzione indebitaTruffa
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

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