Circolare numero 26 del 27-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dal D.L. 18 gennaio 1996, n. 22, che ha reiterato il precedente D.L. n. 489/1995. In particolare segnala la nuova scadenza al 31 marzo 1996 per chiedere il permesso di soggiorno per lavoro, il termine del 17 maggio 1996 per sanare la posizione debitoria verso gli enti previdenziali e assistenziali, la proroga al 31 marzo 1996 della regolarizzazione contributiva agevolata prevista dalla legge n. 335/1995 e le modalità di conguaglio, tramite DM10/2, delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di contributi.
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e regolarizzazioni contributive per lavoratori stranieri
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro
La circolare informa sulle innovazioni introdotte dal Decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 ed entrato in vigore nella stessa data. Il provvedimento ha reiterato, con modifiche, il precedente D.L. n. 489/1995 decaduto per mancata conversione, e la circolare si limita a illustrare gli aspetti di interesse per l’Istituto in materia di permessi di soggiorno, regolarizzazioni e adempimenti contributivi.
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Il comma 1 dell’art. 12 fissa al 31 marzo 1996 il termine entro il quale gli stranieri presenti in Italia al 19 novembre 1995 possono presentare domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla Questura territorialmente competente. Per il resto, la disciplina resta invariata rispetto a quella già richiamata nella circolare n. 310 del 22 dicembre 1995.
La circolare precisa inoltre che, ai fini della determinazione della somma da versare a titolo di anticipo prevista dal comma 6 dell’art. 12, i datori di lavoro devono considerare la contribuzione propria della specifica tipologia contrattuale indicata nella dichiarazione di assunzione. Sono espressamente richiamati:
- apprendistato;
- contratti di formazione e lavoro;
- contratti a tempo parziale di durata inferiore alle 24 ore settimanali.
Sanatoria della posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali
Il comma 10 dell’art. 12 conferma che i datori di lavoro che regolarizzano i rapporti di lavoro pregressi ai sensi della norma non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro commesse in relazione all’occupazione di lavoratori stranieri.
La stessa disposizione consente inoltre, per i datori di lavoro che regolarizzino i rapporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di sanare anche la posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali. Il pagamento deve avvenire entro il 17 maggio 1996 e riguarda quanto dovuto a titolo di contributi e premi, maggiorato del 5% annuo.
La circolare evidenzia che la sanatoria previdenziale è strettamente collegata alla regolarizzazione dell’offerta di lavoro prevista dall’art. 12; ne consegue che i rapporti di lavoro irregolari pregressi regolarizzabili e potenzialmente oggetto di condono non possono essere posteriori al 31 marzo 1996.
Regolarizzazione contributiva agevolata ex legge n. 335/1995
Il comma 12 dell’art. 12 proroga al 31 marzo 1996 il termine per la regolarizzazione contributiva agevolata prevista dall’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano immutati i contenuti sostanziali della disciplina, mentre l’unico adeguamento riguarda la nuova scadenza e i conseguenti effetti applicativi.
La circolare rinvia alle istruzioni già fornite in precedenza, da ultimo nella circolare n. 310/1995, anche per quanto concerne:
- il calcolo della maggiorazione del 5% annuo su contributi e premi dovuti;
- la determinazione dei periodi regolarizzabili.
Conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro con il modello DM10/2
Il comma 6 dell’art. 12 disciplina l’anticipo che il datore di lavoro deve versare all’INPS all’atto dell’assunzione o della regolarizzazione dell’assunzione del lavoratore straniero. L’importo corrisponde a sei mesi di contribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato e a quattro mesi per quelle a tempo determinato.
Per i datori di lavoro operanti con il sistema DM, la circolare stabilisce che il recupero delle somme anticipate debba avvenire mediante conguaglio nella denuncia DM10/2. In concreto:
- l’importo anticipato va suddiviso in sei quote, se l’assunzione è a tempo indeterminato, oppure in quattro quote, se è a tempo determinato;
- ciascuna quota può essere conguagliata a partire dalla prima denuncia DM10/2 utile per il lavoratore interessato;
- nel quadro "D" del modello DM10/2 occorre indicare la dicitura "REC. D.L. n. 22/96" e il nuovo codice "L800".
La circolare precisa infine che nessun conguaglio deve essere effettuato tramite i modelli DM10/S, utilizzati invece per il versamento dei contributi relativi alle prestazioni del Servizio sanitario.
Punti principali
Nuova scadenza per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995 possono richiedere alla Questura territorialmente competente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro il 31 marzo 1996. Salvo tale proroga, restano ferme le disposizioni già illustrate nella circolare n. 310 del 22 dicembre 1995. Per il calcolo dell’anticipo previsto dall’art. 12, comma 6, i datori di lavoro devono tener conto della particolare contribuzione propria della tipologia contrattuale dichiarata (apprendistato, contratti di formazione e lavoro, part-time sotto le 24 ore settimanali).
Sanatoria della posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali
I datori di lavoro che regolarizzano i rapporti di lavoro pregressi ai sensi dell’art. 12 possono sanare anche la posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali entro il 17 maggio 1996, pagando entro tale data i contributi e i premi dovuti maggiorati del 5% annuo. La possibilità di sanatoria è collegata alla regolarizzazione dell’offerta di lavoro e riguarda rapporti di lavoro pregressi comunque non posteriori al 31 marzo 1996.
Proroga della regolarizzazione contributiva agevolata ex legge n. 335/1995
Il termine per la regolarizzazione contributiva agevolata prevista dall’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è prorogato al 31 marzo 1996. Per gli aspetti applicativi restano valide le istruzioni già fornite in precedenti circolari, con gli adattamenti conseguenti alla nuova scadenza, anche con riferimento al calcolo della maggiorazione del 5% annuo.
Conguaglio con modello DM10/2 delle somme anticipate dal datore di lavoro
Per i lavoratori stranieri regolarmente assunti, il datore di lavoro deve versare all’INPS, all’atto dell’assunzione o della regolarizzazione, una somma anticipata pari a sei mesi di contributi per i rapporti a tempo indeterminato o a quattro mesi per quelli a tempo determinato. Tale importo va recuperato in sei o quattro quote e può essere conguagliato dalla prima denuncia DM10/2 utile, indicando nel quadro D la dicitura "REC. D.L. n. 22/96" e il codice "L800". Non è previsto alcun conguaglio tramite DM10/S, che resta riferito ai contributi per le prestazioni del Servizio sanitario.
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