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Circolare

Circolare numero 20 del 23-1-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in attesa del decreto legislativo previsto dalla legge n. 549/1995 per il riordino del trattamento pensionistico del personale dei pubblici servizi di trasporto, continuano ad applicarsi ai dipendenti delle Aziende autoferrotranviarie le regole del Fondo sia per i contributi sia per le pensioni. Dal 1 gennaio 1996 la contribuzione e le prestazioni per il personale già iscritto e per quello che avrebbe dovuto essere iscritto al Fondo restano disciplinate dalla normativa vigente del Fondo stesso. Le pensioni devono essere liquidate con una clausola di riserva che ne subordina la revisione a quanto sarà stabilito dal futuro decreto legislativo.

Applicazione transitoria della normativa del Fondo autoferrotranvieri in attesa del decreto legislativo di riordino pensionistico

Riordino del trattamento pensionistico del personale dei pubblici servizi di trasporto

La circolare interviene in relazione alla delega contenuta nell'articolo 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha incaricato il Governo di emanare entro 6 mesi un decreto legislativo per il riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Lo scopo della delega è quello di ridefinire il sistema alla luce di specifici criteri direttivi, ma, nel frattempo, viene chiarito quale disciplina debba continuare ad applicarsi ai dipendenti delle Aziende autoferrotranviarie.

Contenuto della delega legislativa

La legge n. 549/1995 individua alcuni criteri di fondo per il futuro riassetto del settore:

  • soppressione, con decorrenza 1 gennaio 1996, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio al 31 dicembre 1995 o assunti successivamente;
  • esclusione dei dipendenti dei Comuni, Province e Regioni che esercitano direttamente pubblici servizi di trasporto, per i quali restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274;
  • mantenimento dell'iscrizione con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • determinazione dell'aliquota contributiva in misura coerente con esigenze di solidarietà e con la salvaguardia delle peculiarità dell'attività lavorativa;
  • applicazione del criterio del pro rata per la quota di pensione riferita alle anzianità assicurative maturate prima della soppressione del Fondo.

Disciplina transitoria per le Aziende autoferrotranviarie

La circolare precisa che, fino all'emanazione del decreto legislativo, continuano ad applicarsi ai dipendenti delle Aziende autoferrotranviarie le disposizioni specifiche del Fondo, sia sul piano contributivo sia sul piano delle prestazioni pensionistiche. La previsione riguarda sia il personale già iscritto sia quello assunto successivamente che, secondo l'art. 4 della legge n. 889/1971, avrebbe comunque dovuto essere iscritto al Fondo autoferrotranvieri.

Contribuzione

Dal 1 gennaio 1996 la contribuzione deve essere versata secondo la normativa vigente del Fondo stesso. La circolare non introduce nuove aliquote o modalità operative, ma conferma la permanenza del regime contributivo del Fondo fino a diversa regolamentazione da parte del decreto legislativo atteso.

Prestazioni pensionistiche e modalità di liquidazione

Anche per le pensioni le Sedi devono proseguire con le regole e le procedure attualmente in uso. La liquidazione deve avvenire inserendo nel provvedimento una specifica clausola di riserva, che renda espressa la possibilità di revisione della pensione in base a quanto sarà stabilito dal futuro decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 549/1995.

Ulteriori chiarimenti

La circolare conclude riservandosi di fornire ulteriori disposizioni sull'argomento, segnalando quindi il carattere transitorio e in evoluzione della disciplina applicabile.

Punti principali

Delega legislativa e criteri di riordino

L'articolo 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha delegato il Governo a emanare entro 6 mesi un decreto legislativo per il riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. La delega prevede, tra i criteri direttivi, la soppressione del Fondo dal 1 gennaio 1996, l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata e il criterio del pro rata per le anzianità maturate prima della soppressione.

Continuità del Fondo per i dipendenti delle Aziende autoferrotranviarie

In attesa del decreto legislativo, restano applicabili per i dipendenti delle Aziende autoferrotranviarie le specifiche disposizioni del Fondo, sia in materia di contribuzione sia in materia di prestazioni pensionistiche. La circolare precisa che ciò vale anche per i lavoratori che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 889/1971, avrebbero dovuto essere iscritti al Fondo.

Contribuzione dal 1 gennaio 1996

Dal 1 gennaio 1996 la contribuzione dovuta deve essere assolta secondo la normativa vigente nel Fondo autoferrotranvieri, sia per il personale già iscritto sia per quello assunto successivamente che rientrerebbe nell'ambito di iscrizione del Fondo. Non si applicano quindi, fino a nuovo intervento normativo, le regole del nuovo regime delineato dalla legge delega.

Liquidazione delle pensioni e clausola di riserva

Le Sedi devono continuare a liquidare le pensioni secondo le disposizioni e le procedure già in essere. Nei provvedimenti di liquidazione deve essere inserita la seguente riserva: "la liquidazione della pensione e' soggetta a revisione in relazione a quanto verra' stabilito dal decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". La circolare annuncia inoltre che seguiranno ulteriori disposizioni in materia.

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