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Circolare

Circolare numero 25 del 27-1-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che dal 1 gennaio 1996 la disciplina degli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale si applica in modo generalizzato, con alcune conferme di deroga già previste dalla normativa. Vengono inoltre fissati i nuovi massimali per l’anno 1996, distinti per tipologia di trattamento e con una maggiorazione del 20% per il settore edile in caso di intemperie stagionali. È indicata anche la nuova soglia di retribuzione mensile rilevante per l’applicazione dei limiti più elevati.

Tetti mensili CIG 1996 e generalizzazione della disciplina dal 1 gennaio 1996

Tetti mensili CIG 1996 e applicazione generalizzata dal 1 gennaio 1996

La circolare definisce il quadro applicativo degli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale per l’anno 1996. In particolare, chiarisce che dal 1 gennaio 1996 la disciplina dei massimali opera in via generalizzata, con l’effetto di ricomprendere anche alcune ipotesi di CIG ordinaria precedentemente trattate con disciplina differenziata.

Ambito di applicazione della disciplina

La circolare richiama l’art. 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che ha esteso a tutti i trattamenti di integrazione salariale, a prescindere dalla causa dell’intervento, l’applicazione degli importi massimi mensili introdotti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427. Restano tuttavia ferme alcune eccezioni:

  • trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 223/1991;
  • trattamento ordinario concesso per intemperie stagionali nell’agricoltura;
  • primi sei mesi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 16, conferma la deroga ai tetti mensili per le intemperie stagionali solo per il settore agricolo. Ne consegue che, dal 1 gennaio 1996, i trattamenti ordinari per intemperie stagionali concessi alle imprese edili e i trattamenti ordinari nei primi sei mesi di fruizione per gli altri settori ammessi alla CIG sono assoggettati ai limiti mensili, con la sola maggiorazione prevista per l’edilizia. La disciplina si applica immediatamente anche ai trattamenti in corso, purché autorizzati prima del 1 gennaio 1996.

Determinazione dei massimali per il 1996

La circolare ricorda che i massimali mensili e la retribuzione mensile di riferimento sono aggiornati ogni anno dal 1 gennaio in misura pari all’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. In aggiunta, l’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995 dispone un incremento ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile per intemperie stagionali. È precisato che eventuali istruzioni sulla medesima maggiorazione nel settore lapideo saranno impartite successivamente.

Importi fissati per l’anno 1996

Tenuto conto della variazione ISTAT accertata per il 1995 e della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 6,04% per effetto del decreto del Ministro del Tesoro e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1996, gli importi per il 1996 sono determinati come segue, al lordo e al netto della riduzione:

  • L. 1.342.459 / L. 1.261.374;
  • L. 1.613.506 / L. 1.516.050, per il settore edile in caso di eventi meteorologici;
  • L. 1.610.951 / L. 1.513.649;
  • L. 1.936.207 / L. 1.819.260.

Soglia di retribuzione mensile per il secondo limite

La retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei limiti indicati ai punti 2) e 4) è fissata, dal 1 gennaio 1996, in L. 2.904.310. Tale soglia assume rilievo per individuare il massimale applicabile nei casi contemplati dalla normativa richiamata dalla circolare.

Punti principali

Generalizzazione della disciplina dei massimali dal 1 gennaio 1996

Dal 1 gennaio 1996 la disciplina degli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale si applica in via generalizzata. Restano escluse le ipotesi già previste dalla legge: trattamento straordinario per contratto di solidarietà, trattamento ordinario per intemperie stagionali nell’agricoltura e primi sei mesi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale. La legge n. 549/1995 conferma la deroga per le intemperie stagionali in agricoltura; per il resto, anche i trattamenti ordinari per intemperie stagionali in edilizia e quelli ordinari nei primi sei mesi per gli altri settori sono soggetti ai tetti mensili.

Aggiornamento annuale dei massimali e maggiorazione per l’edilizia

Gli importi massimi mensili della CIG, insieme alla retribuzione mensile di riferimento oltre la quale opera il secondo limite, sono incrementati ogni anno dal 1 gennaio nella misura dell’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per i trattamenti concessi alle imprese edili per intemperie stagionali è prevista una ulteriore maggiorazione del 20% ai sensi della legge n. 549/1995. La circolare segnala che restano in attesa di istruzioni eventuali chiarimenti sull’applicabilità di tale maggiorazione al settore lapideo.

Importi dei massimali per il 1996

Per il 1996 i massimali risultano fissati, al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986 (riduzione pari al 6,04% per effetto del decreto interministeriale 16 gennaio 1996), nei seguenti valori: 1) L. 1.342.459 / L. 1.261.374; 2) L. 1.613.506 / L. 1.516.050 per il settore edile, per gli eventi meteorologici; 3) L. 1.610.951 / L. 1.513.649; 4) L. 1.936.207 / L. 1.819.260.

Soglia di retribuzione mensile per l’applicazione dei limiti

L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per applicare i limiti di cui ai punti 2) e 4) è fissato, dal 1 gennaio 1996, in L. 2.904.310. Tale valore rileva ai fini dell’individuazione del massimale applicabile nei casi previsti dalla disciplina richiamata.

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