Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 21 del 23-1-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce l’inquadramento di alcune attività ai fini contributivi e delle agevolazioni. Stabilisce che le aziende di elaborazione elettronica dati svolte per conto terzi vanno considerate industria manifatturiera, con effetti dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1992; precisa inoltre che, per le aziende soggette a decreti di aggregazione ex art. 34 T.U. assegni familiari, è ammesso il doppio inquadramento industria per i dirigenti e commercio per il restante personale, con effetti dal periodo di paga in corso al 18 maggio 1994. Viene poi chiarito che le imprese di miscelazione e imbottigliamento GPL erano manifatturiere già sotto la classificazione ISTAT 1981 e possono ottenere la fiscalizzazione degli oneri sociali anche per i periodi precedenti il 1991, entro il termine di prescrizione decennale. Infine, viene richiamato il nuovo codice di autorizzazione "7Z" per le variazioni di inquadramento ai sensi dell’art. 3, comma 8, l. 335/1995.

Nuovi criteri di classificazione di alcune aziende e decorrenza degli effetti delle variazioni di inquadramento

Nuovi criteri di classificazione e decorrenza degli effetti delle variazioni di inquadramento

La circolare interviene su tre specifiche fattispecie di classificazione dei datori di lavoro ai fini contributivi e di accesso ai benefici, oltre a introdurre un nuovo codice di autorizzazione collegato alle variazioni di inquadramento previste dalla legge n. 335/1995. Il documento chiarisce inoltre le decorrenze degli effetti delle riclassificazioni, in più casi con efficacia retroattiva.

Aziende di elaborazione elettronica dati

Per le imprese che svolgono, per conto terzi, attività di registrazione su supporti magnetici e di elaborazione di dati, informazioni o testi forniti dai clienti, la circolare recepisce il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 196 del 15 luglio 1991, depositata il 10 gennaio 1992. Tali attività devono essere considerate di natura industriale manifatturiera, in quanto producono nuovi beni o prodotti, come nastri e dischi registrati, ottenuti mediante trasformazione fisica ed economica dei materiali impiegati.

Ne consegue l’inquadramento nel ramo industria manifatturiera, con riconoscimento anche dei benefici connessi alla classificazione industriale, in particolare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi previsti per le imprese operanti nel Mezzogiorno. La variazione ha effetto dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1992, data di pubblicazione della sentenza, e alle imprese interessate viene attribuito il c.s.c. 1.06.35.

Aziende inquadrate nel ramo commercio per effetto di decreto di aggregazione

La circolare affronta poi il tema delle aziende aggregate nel ramo commercio in forza di decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 34 del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 4837 del 18 maggio 1994, viene precisato che tali decreti, pur avendo natura costitutiva, producono effetti vincolanti limitati alla disciplina degli assegni familiari e non impediscono una diversa qualificazione dell’azienda, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro industriali obbligati a iscrivere i dirigenti all’INPDAI.

In base a tale orientamento e al parere conforme dell’Avvocatura Centrale, la circolare ammette il doppio inquadramento per le imprese che svolgono attività disciplinate da decreti di aggregazione: industria per il personale dirigente e commercio, ora terziario, per il restante personale. Tale soluzione si applica anche indipendentemente dall’esistenza di un giudicato relativo all’obbligo di iscrizione all’INPDAI dei dirigenti.

La portata del chiarimento è però circoscritta alle aziende che abbiano iniziato l’attività con dipendenti prima dell’entrata in vigore dell’art. 49 della legge n. 88/1989, dato dal quale è cessata l’efficacia dell’art. 34 del T.U. assegni familiari, restando ferma la salvaguardia degli inquadramenti già consolidati in forza del terzo comma del medesimo art. 49. Gli effetti delle variazioni decorrono dal periodo di paga in corso al 18 maggio 1994, data di pubblicazione della sentenza n. 4837/1994.

Attività di miscelazione e imbottigliamento GPL

Un’ulteriore precisazione riguarda le aziende che svolgono attività di miscelazione e imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto. In precedenza, con messaggio n. 32809 del 5 maggio 1989, tali imprese erano state escluse dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali perché non ricomprese nell’ambito manifatturiero dalla classificazione ISTAT 1981. La circolare, invece, rivede tale impostazione sulla base del raffronto tra il codice ISTAT 1991 23.20.3 e il corrispondente codice ISTAT 1981 140.3, rilevando che l’attività era già compresa nell’area dell’industria petrolifera e quindi doveva considerarsi manifatturiera anche nel periodo di vigenza della classificazione 1981.

Il riconoscimento è stato condiviso anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro. La circolare precisa tuttavia che il beneficio non spetta alle imprese che effettuano il solo imbottigliamento di GPL. Le sedi devono riconoscere la fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese interessate che ne facciano richiesta, purché identificate dal c.s.c. 1.14.04, entro il termine di prescrizione decennale.

Effetti delle variazioni di classificazione e codice di autorizzazione 7Z

Infine, la circolare richiama l’art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le istruzioni già fornite con circolare n. 263 del 19 ottobre 1995 in merito alla decorrenza degli effetti delle variazioni di inquadramento. Per agevolare l’individuazione delle aziende cui la norma si applica, viene istituito il nuovo codice di autorizzazione "7Z", il cui significato è "inquadramento attribuito ai sensi dell’art. 3, comma 8, l. 335/95".

Punti principali

Elaborazione elettronica dati: inquadramento nel ramo industria manifatturiera

Le imprese che, per conto terzi, svolgono registrazione su supporti magnetici e/o elaborazione di dati, informazioni o testi forniti dai clienti devono essere classificate nel ramo industria manifatturiera. La qualificazione deriva dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 196 del 15 luglio 1991, depositata il 10 gennaio 1992, che riconosce all’attività natura industriale e manifatturiera. L’effetto della variazione decorre dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1992, con attribuzione del codice di autorizzazione/causale contributiva c.s.c. 1.06.35.

Decreti di aggregazione ex art. 34 T.U. assegni familiari: doppio inquadramento

Per le aziende inquadrate nel ramo commercio per effetto di decreto di aggregazione emanato ai sensi dell’art. 34 del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, viene accolto il doppio inquadramento: industria per il personale dirigente e commercio (ora terziario) per il restante personale. Il chiarimento supera la precedente limitazione che subordinava l’applicazione a un giudicato sulla natura industriale dell’azienda. La possibilità vale per le imprese che abbiano iniziato l’attività con dipendenti anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 49 della legge n. 88/1989, ferma restando la salvaguardia degli inquadramenti già consolidati. Gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso al 18 maggio 1994, data di pubblicazione della sentenza Cass. n. 4837/1994.

GPL: fiscalizzazione degli oneri sociali anche per i periodi antecedenti il 1991

Le aziende che svolgono attività di miscelazione e imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto (GPL), già classificate nel ramo industria, sono riconosciute manifatturiere anche per il periodo di vigenza della classificazione ISTAT 1981. La circolare precisa che il codice ISTAT 1981 corrispondente ricomprendeva tale attività nell’area dell’industria petrolifera e quindi il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali spetta anche per i periodi antecedenti il 1991. Il beneficio non compete invece alle imprese che effettuano il solo imbottigliamento di GPL. Le sedi devono riconoscere il diritto alle imprese che ne facciano richiesta e che siano contraddistinte dal c.s.c. 1.14.04, entro il termine di prescrizione decennale.

Effetti delle variazioni di classificazione e nuovo codice di autorizzazione 7Z

In relazione all’art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, viene richiamata la circolare n. 263 del 19 ottobre 1995 per la decorrenza degli effetti delle variazioni di inquadramento. Ai fini dell’individuazione delle aziende interessate dalla norma è istituito il nuovo codice di autorizzazione "7Z", con il significato di "inquadramento attribuito ai sensi dell’art. 3, comma 8, l. 335/95".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.