Circolare numero 27 del 29-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione al D.M. 15 gennaio 1996, che dispone l’aumento di varie aliquote contributive con decorrenza 1 ottobre 1995 e, per alcuni casi, dal 1 gennaio 1996. Vengono indicate le nuove misure per F.P.L.D., Fondi Elettrici, Autoferrotranvieri, Fondo abolite imposte di consumo ed Enti pubblici creditizi, oltre alle regole specifiche per il settore marittimo. Sono inoltre fornite le modalità operative per la regolarizzazione delle differenze contributive dei mesi decorsi, con termini, interessi, codici DM10/2 e precisazioni sulla quota lavoratore.
Nuove aliquote contributive dal 1 ottobre 1995 per F.P.L.D. e Fondi sostitutivi Inps, con istruzioni per regolarizzare i periodi pregressi
Nuove aliquote contributive dal 1 ottobre 1995 e regolarizzazione dei periodi decorsi
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.M. 15 gennaio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 1996, che dispone un aumento delle aliquote contributive nelle gestioni pensionistiche obbligatorie con effetti dal 1 ottobre 1995 e, per alcune fattispecie, dal 1 gennaio 1996. Vengono indicati sia i nuovi valori contributivi sia le modalità di regolarizzazione delle differenze maturate nei mesi precedenti, con particolare attenzione alla compilazione del mod. DM10/2 e ai settori con disciplina speciale, come quello marittimo.
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il F.P.L.D. è stabilito, dal 1 ottobre 1995, un aumento generalizzato di 0,60 punti percentuali, ripartito tra datore di lavoro (0,40) e lavoratore (0,20). La variazione si applica anche agli addetti ai servizi domestici e familiari e ai pescatori della piccola pesca. Non riguarda invece i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, richiamati dalla legge 6 agosto 1975, n. 418.
La circolare riporta le aliquote complessive IVS per la generalità dei lavoratori dipendenti:
- dal 1 ottobre 1995: 27,87%, di cui F.P.L.D. 27,57%, Assistenza malattia pensionati 0,20%, Asili nido 0,10%; quota F.P.L.D. a carico del dipendente pari a 8,54%;
- dal 1 gennaio 1996: 28,57%, di cui F.P.L.D. 28,27%, Assistenza malattia pensionati 0,20%, Asili nido 0,10%; quota F.P.L.D. a carico del dipendente pari a 8,89%.
Nel calcolo della nuova aliquota si tiene conto dell’art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma non dell’ulteriore aumento al 32% previsto dal comma 23 del medesimo articolo, per il quale non era ancora intervenuto il decreto ministeriale attuativo.
Per gli apprendisti, ai sensi dell’art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l’aliquota a carico è fissata al 6,04% dal 1 ottobre 1995, di cui 5,54% F.P.L.D. e 0,50% S.S.N.; dal 1 gennaio 1996 non sono previste variazioni, salvo gli effetti del successivo comma 23 della legge n. 335/1995.
Fondi sostitutivi e gestioni assimilate
Per il Fondo Elettrici è previsto un aumento di 0,30 punti percentuali dal 1 ottobre 1995, con ripartizione di 0,20 a carico del datore di lavoro e 0,10 a carico del dipendente. Le aliquote risultano:
- dal 1 ottobre 1995: 35,75%, con quota dipendente pari a 7,203%;
- dal 1 gennaio 1996: 36,45%, con quota dipendente pari a 7,553%.
Il contributo trimestrale da versare con codice X140 è pari al 36,55%, comprensivo dello 0,10% per asili nido. Anche tale aliquota tiene conto dell’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995.
Per il Fondo Autoferrotranvieri l’aumento è ancora di 0,30 punti percentuali dal 1 ottobre 1995, con riparto 0,20 a carico del datore e 0,10 a carico del dipendente. Le aliquote sono fissate come segue:
- dal 1 ottobre 1995: 35,76%, con quota dipendente pari a 10,869%;
- dal 1 gennaio 1996: 36,46%, con quota dipendente pari a 11,219%.
Il contributo mensile con codice X400 è pari al 36,91%, comprensivo dello 0,10% asili nido e dello 0,35% Gescal. Per i pubblici servizi di trasporto in gestione diretta da parte degli enti territoriali, l’aliquota a carico del Fondo è fissata al 36,11%, con quota dipendente 11,219%. Anche in questo caso si tiene conto dell’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995.
Per il Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo l’aumento è molto più elevato, pari a 1,90 punti percentuali, ripartiti in 1,267 a carico del datore di lavoro e 0,633 a carico del dipendente. Le aliquote risultano:
- dal 1 ottobre 1995: 24,95%, con quota dipendente 9,683%;
- dal 1 gennaio 1996: 25,30%, con quota dipendente 10,033%.
Il contributo mensile va versato con codice X700.
Per la Gestione Enti pubblici creditizi si applica la medesima disciplina del F.P.L.D. Le aliquote complessive IVS sono quindi:
- dal 1 ottobre 1995: 27,87%, di cui Gestione Enti pubblici creditizi 27,57%, Assistenza malattia pensionati 0,20%, Asili nido 0,10%; quota dipendente 8,54%;
- dal 1 gennaio 1996: 28,57%, di cui Gestione Enti pubblici creditizi 28,27%, Assistenza malattia pensionati 0,20%, Asili nido 0,10%; quota dipendente 8,89%.
Il versamento mensile deve essere effettuato con codice B000 al 28,57%.
Regolarizzazione dei periodi decorsi
La circolare disciplina la regolarizzazione delle differenze contributive maturate a partire da ottobre 1995. Se la regolarizzazione viene effettuata entro il 20 febbraio 1996, non sono dovuti interessi né altri oneri aggiuntivi. I datori di lavoro devono comunque adeguarsi alle nuove misure contributive entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, in base alla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Le differenze regolarizzate oltre tale termine devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale:
- dal 21 febbraio 1996 fino al versamento, per le differenze dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1995 e gennaio 1996;
- dalle rispettive scadenze fino al versamento, per le differenze successive a gennaio 1996.
Per il Fondo Elettrici, essendo la contribuzione trimestrale, gli interessi dal 21 febbraio 1996 riguardano soltanto ottobre, novembre e dicembre 1995.
La regolarizzazione deve comprendere anche la quota del lavoratore, anche se il rapporto di lavoro è cessato. Nel mod. DM10/2 le differenze vanno esposte nei quadri B-C, in uno dei righi in bianco, con i seguenti codici e diciture:
- M175: "DIFF. 0,60 DM 15.1.96" per il F.P.L.D.;
- X143: "DIFF. 0,30 DM 15.1.96" per il Fondo Elettrici;
- X403: "DIFF. 0,30 DM 15.1.96" per il Fondo Autoferrotranvieri;
- X701: "DIFF. 1,90 DM 15.1.96" per il Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo;
- B103: "DIFF. 0,60 DM 15.1.96" per la Gestione Enti pubblici creditizi.
Gli interessi vanno indicati separatamente con il codice Q900 e la dicitura "ONERI ACCESSORI". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Settore marittimo soggetto alla legge n. 413/1984
Per i lavoratori marittimi soggetti alla legge n. 413/1984 l’aumento dello 0,60% del F.P.L.D. si applica all’intero settore, compresa la navigazione estera e il Corpo Equipaggi Militari Marittimi, entrambi gestiti amministrativamente e contabilmente dalla SAP di ROMA-EUR.
Per la navigazione estera l’aliquota F.P.L.D. passa dal 27,27% al 27,87% dal 1 ottobre 1995, e poi al 28,57% dal 1 gennaio 1996. La circolare precisa che a tale contribuzione non si applica l’aumento di cui all’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995, poiché gli iscritti al regime volontario e facoltativo non sono soggetti alla contribuzione ex Gescal.
Per il CEMM l’aliquota passa dal 27,17% al 27,77% dal 1 ottobre 1995; anche in questo caso non si applica l’aumento dell’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995 perché il regime non è soggetto a contribuzione ex Gescal.
Per il settore marittimo in bandiera italiana, le differenze contributive dovute all’aumento dello 0,60% del F.P.L.D. vanno maggiorate degli interessi al tasso legale con decorrenze legate alle scadenze particolari del settore:
- dal 21 febbraio 1996 fino al versamento, per le differenze relative a ottobre 1995 e novembre 1995;
- dal 21 marzo 1996 fino al versamento, per le differenze relative a dicembre 1995.
Per la navigazione estera, il versamento contributivo avviene mensilmente entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono. Applicando il criterio del mese commerciale di 30 giorni, gli interessi legali decorrono dal 1 marzo 1996 fino al versamento per le differenze relative a ottobre, novembre e dicembre 1995, secondo le scadenze specificamente richiamate nella circolare.
Per gli equipaggi della pesca marittima esercitata con navi iscritte nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, l’aumento dell’aliquota F.P.L.D. si somma a quello previsto dall’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995. Le aliquote risultano:
- dal 1 ottobre 1995: dal 17,77% al 18,37%, di cui F.P.L.D. 18,07%, Assistenza malattia pensionati 0,20%, Asili nido 0,10%; quota lavoratore 6,04%;
- dal 1 gennaio 1996: dal 18,37% al 19,07%, di cui F.P.L.D. 18,77%, Assistenza malattia pensionati 0,20%, Asili nido 0,10%; quota lavoratore 6,39%.
Le regolarizzazioni dei periodi decorsi per i lavoratori marittimi devono essere effettuate con le medesime modalità previste al punto dedicato alla regolarizzazione generale, tramite mod. DM10/2.
Precisazioni finali
La circolare chiarisce che la locuzione contenuta nel comma 3 dell’art. 3 della legge n. 335/1995, relativa all’efficacia dal 1 gennaio 1996 del riparto degli aumenti contributivi, si riferisce alle forme pensionistiche esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e non riguarda il F.P.L.D. né gli altri fondi gestiti dall’Inps. Inoltre, per i lavoratori iscritti al Fondo per il personale delle abolite imposte di consumo alle dipendenze di amministrazioni statali, il più ampio termine previsto per il versamento dei contributi esclude l’ipotesi di regolarizzazione dei periodi decorsi.
Punti principali
Aumento generale delle aliquote contributive dal 1 ottobre 1995
Il D.M. 15 gennaio 1996 introduce incrementi contributivi nelle principali gestioni pensionistiche obbligatorie amministrate dall’Inps, con decorrenza 1 ottobre 1995. L’aumento generalizzato di 0,60 punti percentuali riguarda il F.P.L.D. e comporta una ripartizione di 0,40 a carico del datore di lavoro e 0,20 a carico del lavoratore. La circolare precisa che tale incremento non si applica ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento.
Nuove aliquote del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’aliquota IVS complessiva passa al 27,87% dal 1 ottobre 1995 e al 28,57% dal 1 gennaio 1996, comprensive di Assistenza malattia pensionati (0,20%) e Asili nido (0,10%). La quota F.P.L.D. a carico del dipendente è indicata in 8,54% dal 1 ottobre 1995 e in 8,89% dal 1 gennaio 1996. Per gli apprendisti l’aliquota a carico resta al 6,04% dal 1 ottobre 1995, senza variazioni dal 1 gennaio 1996, salvo gli effetti del successivo intervento normativo richiamato dalla circolare.
Fondi sostitutivi: Elettrici, Autoferrotranvieri, abolite imposte di consumo, Enti pubblici creditizi
Per il Fondo Elettrici l’aumento è di 0,30 punti percentuali dal 1 ottobre 1995, con aliquota al 35,75% e al 36,45% dal 1 gennaio 1996; il versamento trimestrale con codice X140 è fissato al 36,55% comprensivo dello 0,10% asili nido. Per il Fondo Autoferrotranvieri l’aliquota passa al 35,76% dal 1 ottobre 1995 e al 36,46% dal 1 gennaio 1996; il versamento mensile con codice X400 è pari al 36,91% (inclusi asili nido e Gescal), con specifica riduzione al 36,11% per i pubblici servizi di trasporto in gestione diretta degli enti territoriali. Per il Fondo del personale delle abolite imposte di consumo l’aumento è di 1,90 punti percentuali, con aliquota al 24,95% dal 1 ottobre 1995 e al 25,30% dal 1 gennaio 1996, da versare con codice X700. La Gestione Enti pubblici creditizi segue la disciplina del F.P.L.D., con aliquote complessive al 27,87% e al 28,57% e versamento con codice B000.
Regolarizzazione dei periodi decorsi e modalità DM10/2
Le differenze contributive relative ai mesi decorsi dal 1 ottobre 1995 possono essere regolarizzate senza interessi o oneri aggiuntivi se il versamento avviene entro il 20 febbraio 1996. Oltre tale data, le differenze vanno maggiorate degli interessi al tasso legale, secondo le decorrenze indicate per i mesi di ottobre 1995, novembre 1995, dicembre 1995 e gennaio 1996, e per i mesi successivi dalle rispettive scadenze. La regolarizzazione deve comprendere anche la quota a carico del dipendente, pure se il lavoratore non è più in forza. Nel mod. DM10/2 le differenze vanno esposte nei quadri B-C con i codici M175, X143, X403, X701 e B103, mentre gli oneri accessori vanno indicati separatamente con il codice Q900; non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Disposizioni specifiche per il settore marittimo
Per i lavoratori marittimi soggetti alla legge n. 413/1984, l’aumento dello 0,60% del F.P.L.D. si applica all’intero settore, compresa la navigazione estera e il Corpo Equipaggi Militari Marittimi. Sono indicate aliquote specifiche per navigazione estera, CEMM e pesca marittima esercitata con navi iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, con successive ulteriori variazioni dal 1 gennaio 1996 dovute all’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995 per i casi in cui la contribuzione ex Gescal sia dovuta. La circolare disciplina anche le decorrenze degli interessi in base alle particolari scadenze del settore, distinguendo tra navigazione italiana, navigazione estera e pesca marittima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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