Circolare numero 23 del 24-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto dell’aumento del 5,2% derivante dalla perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1996, vengono aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari collegate al trattamento minimo pensionistico. Sono indicati i nuovi importi delle indennità giornaliere, post-sanatoriali e dell’assegno di cura o di sostentamento. L’adeguamento si applica anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento e la procedura automatizzata di liquidazione dovrà essere aggiornata per l’anno 1996. Le sedi devono inoltre informare i datori di lavoro sugli aumenti dell’indennità giornaliera da loro corrisposta.
Adeguamento dal 1° gennaio 1996 delle indennità antitubercolari in base alla perequazione automatica delle pensioni
Adeguamento delle indennità antitubercolari dal 1° gennaio 1996
La circolare disciplina l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari conseguente all’aumento della perequazione automatica delle pensioni, fissato dal decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1995 nella misura del 5,2% con decorrenza 1° gennaio 1996. L’intervento interessa le indennità collegate al trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Nuovi importi delle prestazioni
Dal 1° gennaio 1996 risultano aggiornati i seguenti importi:
- indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: L. 17.260;
- indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: L. 8.630;
- indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: L. 28.760;
- indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi del medesimo art. 1 della legge n. 419/1975: L. 14.380;
- assegno di cura o di sostentamento mensile: L. 116.060.
Estensione agli importi già in pagamento
L’adeguamento deve essere applicato anche alle indennità giornaliere in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1996 spettanti agli assicurati contro la tubercolosi, nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. La circolare precisa inoltre che deve comunque essere garantita la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L. 17.260.
Aggiornamento delle procedure e obblighi delle sedi
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni deve essere adeguata per consentire, per l’anno 1996, il pagamento delle indennità secondo i nuovi importi. Quanto all’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le sedi devono comunicare agli stessi gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 1996.
Punti principali
Presupposto dell’adeguamento
L’aggiornamento degli importi deriva dall’aumento della perequazione automatica delle pensioni disposto dall’art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1995, pari al 5,2% dal 1° gennaio 1996. L’adeguamento riguarda le indennità antitubercolari correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari
Dal 1° gennaio 1996 gli importi diventano: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati L. 17.260; indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ex art. 1 legge n. 419/1975, L. 8.630; indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di assicurati L. 28.760; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari, L. 14.380; assegno di cura o di sostentamento mensile L. 116.060.
Applicazione alle prestazioni in corso
L’adeguamento deve essere applicato, sempre dal 1° gennaio 1996, anche alle indennità giornaliere già in godimento a tale data spettanti agli assicurati contro la tubercolosi, nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso deve essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L. 17.260.
Aggiornamento delle procedure e informativa ai datori di lavoro
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni sarà adeguata per consentire, nell’anno 1996, la corresponsione delle indennità secondo i nuovi importi. Per l’indennità giornaliera da liquidarsi da parte dei datori di lavoro, le sedi devono comunicare agli stessi gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 1996.
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