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Circolare

Circolare numero 24 del 27-1-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996, i minimali di retribuzione e le retribuzioni convenzionali da assumere ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali. Richiama il principio della retribuzione minima imponibile, indica i valori rivalutati per le principali categorie di lavoratori, disciplina i casi di part-time e di orario non superiore a quattro ore, fissa il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi e la quota soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter L. n. 438/1992. Viene inoltre consentita la regolarizzazione delle eventuali differenze contributive relative a gennaio 1996, con termini, interessi e modalità operative per i modelli DM10/2 e DM10/S.

Aggiornamento per il 1996 dei minimali retributivi e delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi

Aggiornamento 1996 dei minimali retributivi e delle retribuzioni convenzionali

La circolare disciplina l'adeguamento, con decorrenza dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996, dei minimali di retribuzione e delle retribuzioni convenzionali rilevanti ai fini contributivi. Il documento coordina la disciplina generale della retribuzione minima imponibile con i limiti specifici previsti per talune categorie di lavoratori e con le modalità di regolarizzazione delle eventuali omissioni nel mese di gennaio 1996.

Principio generale della retribuzione minima imponibile

Viene richiamato l'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.

La circolare precisa che tale disciplina opera anche nei confronti dei datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva richiamata. Per "trattamenti retributivi" devono intendersi tutti gli istituti contrattuali che incidono sulla misura della retribuzione. Inoltre, l'art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha fornito un'interpretazione autentica per i casi di pluralità di contratti collettivi applicabili alla stessa categoria: il parametro da assumere è quello stabilito dai contratti stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Rivalutazione annuale dei minimali giornalieri

La circolare chiarisce che la disciplina della retribuzione minima imponibile non abroga i minimali di retribuzione giornaliera già previsti dalla normativa precedente. Tali importi devono essere rivalutati ogni anno ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della L. 26 settembre 1981, n. 537, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Poiché l'ISTAT ha accertato una variazione del 5,4% ai fini della perequazione automatica delle pensioni, i valori contributivi per il 1996 vengono rideterminati su tale base. La circolare precisa anche che, qualora i minimali risultino inferiori, essi devono essere comunque ragguagliati a L. 62.729, corrispondenti al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, pari a L. 660.300 al 1 gennaio 1996.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la circolare richiama l'art. 1, comma 4, della L. n. 537/1981, secondo cui il minimale giornaliero varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle pensioni.

Per il 1996, applicando l'incremento del 5,4%, il minimale fissato al 1 gennaio 1995 in L. 33.030 risulta pari a L. 34.820. Tale valore è superiore al limite previsto dall'art. 5, comma 19, della L. 19 dicembre 1984, n. 863, pari al 5% del trattamento minimo di pensione e quindi a L. 33.015, che costituisce il parametro di raffronto richiamato dalla circolare.

Inoltre, ai sensi dell'art. 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160, l'aumento percentuale deve essere applicato anche alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 602/1970 e a quelle fissate ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, se non determinate nell'anno precedente. Le retribuzioni così adeguate non possono comunque scendere sotto il minimale di L. 34.820. La circolare indica espressamente che il salario convenzionale ex art. 4, pari a L. 32.700 per il 1994 e rimasto invariato nel 1995, dopo l'adeguamento del 5,4% sarebbe pari a L. 34.470, ma viene elevato a L. 34.820 in quanto inferiore al limite minimo.

Retribuzioni convenzionali in genere

La circolare estende il criterio di adeguamento del 5,4% a tutte le retribuzioni convenzionali in genere, salvo quelle già determinate nell'anno precedente perché stabilite per la prima volta o modificate. Anche per queste retribuzioni resta fermo il limite minimo dei valori rivalutati ai sensi della L. n. 537/1981, valevoli ai fini del calcolo contributivo per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla legge.

È inoltre richiamato l'art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 5, comma 19, della L. n. 863/1984, che fissa un ulteriore parametro di retribuzione minima giornaliera: nel 1996 tale parametro è pari a L. 33.015. Ne consegue che le retribuzioni convenzionali, dopo l'adeguamento annuale, devono essere confrontate con i limiti minimi vigenti e, se inferiori, portate almeno al livello di questi ultimi.

Tempo parziale, orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare

Per i contratti di lavoro a tempo parziale ex art. 5 della L. n. 863/1984, la circolare ribadisce che si applica il criterio di determinazione del limite minimo di retribuzione oraria ai fini contributivi introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 338/1989, con decorrenza 1 gennaio 1989.

Per i lavoratori dei settori indicati dall'art. 5, comma 17, della L. n. 863/1984, in assenza di contratto a tempo parziale e con occupazione non superiore a quattro ore giornaliere, il parametro dell'art. 7 della L. n. 638/1983 si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione. Per il 1996 questo "minimo dei minimi" è pari a L. 26.412. Se i minimi calcolati in base alla L. n. 537/1981 risultano superiori, si applicano questi ultimi; in caso contrario opera il minimo di L. 26.412. Per i lavoratori di tali settori occupati per più di quattro ore giornaliere resta invece fermo il limite di L. 62.729, salvo la deroga specifica per l'istruzione prescolare.

Nel settore dell'istruzione prescolare, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della L. n. 863/1984, non si applica la disposizione dell'art. 7 della L. n. 638/1983. Pertanto, nel settore valgono i minimali adeguati secondo la L. n. 537/1981 riportati nelle tabelle allegate, indipendentemente dal superamento o meno delle quattro ore giornaliere.

La circolare segnala inoltre che il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 16 dell'art. 5 della L. n. 863/1984, come disciplinato dal D.M. 8 novembre 1986, si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista o pubblicista con rapporto subordinato di collaborazione o corrispondenza e con attività svolta per meno di quattro ore al giorno.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio, l'art. 1, comma 4, della L. n. 537/1981 prevede la variazione del minimale giornaliero in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Poiché l'indice è cresciuto del 5,4%, il minimo giornaliero, pari a L. 33.030 dal 1 gennaio 1995, diventa L. 34.820 dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996.

Anche tale importo deve essere ragguagliato a L. 62.729 in applicazione dell'art. 7 della L. n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989. Inoltre, ai lavoranti a domicilio si applica la disciplina della retribuzione minima imponibile prevista dal citato art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Ai fini dell'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, l'art. 7, comma 1, primo periodo, della L. n. 638/1983, come modificato dalla L. n. 389/1989, stabilisce un limite pari al 40% del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1996, rapportato al trattamento minimo di L. 660.300, il limite settimanale risulta pari a L. 264.120.

Aliquota aggiuntiva dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile

La circolare richiama l'art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438, secondo cui, a decorrere dall'1 gennaio 1993, per i regimi pensionistici con aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 1996, la prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in L. 60.687.000 annui; rapportata a dodici mesi, corrisponde a L. 5.057.250, arrotondata a L. 5.057.000 mensili. L'aliquota aggiuntiva deve quindi essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente tale soglia. La circolare richiama le istruzioni già fornite per le operazioni di conguaglio a credito dell'azienda.

Regolarizzazione delle differenze contributive di gennaio 1996

Le aziende che non abbiano potuto adeguare le retribuzioni minime imponibili per il mese di gennaio 1996 possono regolarizzare il periodo in base alla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere eseguita entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale calcolati dal 21 febbraio 1996 fino alla data del versamento. Decorso tale termine, si applica il regime sanzionatorio per i ritardati versamenti.

Per il modello DM10/2, le aziende devono:

  • calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1 gennaio 1996 e quelle assoggettate a contribuzione per gennaio 1996;
  • sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione e calcolare i contributi sui totali così ottenuti;
  • indicare gli interessi al tasso legale nei quadri B-C, su una riga in bianco, con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".

Per il modello DM10/S si applicano le stesse modalità, tenendo presente che l'importo degli interessi va sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti. Nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R, l'importo degli interessi deve essere riportato nel rigo 40 dei quadri B-C.

Valori tabellari allegati

In allegato sono riportate le tabelle A, B e C con i minimali di retribuzione giornaliera per le diverse categorie e qualifiche. Le note richiamano, tra l'altro, gli importi da adeguare a L. 62.729 o a L. 26.412, secondo i casi, e precisano che nel settore dell'istruzione prescolare non opera la regola dell'art. 7 della L. n. 638/1983, con conseguente applicazione dei minimali adeguati ai sensi della L. n. 537/1981.

Punti principali

Principio della retribuzione minima imponibile

La circolare ribadisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, la base imponibile contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni previste da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, si applica il criterio interpretativo introdotto dall'art. 2, comma 25, L. n. 549/1995. La disposizione non elimina i minimali giornalieri preesistenti, che restano da rivalutare annualmente.

Minimali di retribuzione giornaliera e rivalutazione ISTAT

Poiché la variazione ISTAT per la perequazione automatica delle pensioni è pari al 5,4%, i minimali giornalieri vengono rideterminati con decorrenza dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996. Se la retribuzione imponibile, calcolata ai sensi dell'art. 12 L. n. 153/1969, risulta inferiore sia alla retribuzione minima imponibile ex D.L. n. 338/1989 sia ai minimali di legge, deve essere adeguata. Resta inoltre fermo il ragguaglio al 9,5% del trattamento minimo pensionistico, pari a L. 62.729, ove i valori risultino inferiori.

Lavoratori soci di cooperative e retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il minimale giornaliero viene determinato in L. 34.820 per il 1996, dopo rivalutazione del 5,4% e confronto con il limite minimo di cui alla L. n. 863/1984. Il salario convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970, rivalutato, viene anch'esso adeguato a L. 34.820. Le retribuzioni convenzionali in genere sono sottoposte all'adeguamento del 5,4%, ma non possono comunque scendere sotto i limiti minimi di legge, compreso il parametro di L. 33.015 previsto per il 1996.

Part-time, orario fino a quattro ore e istruzione prescolare

Per il lavoro a tempo parziale continua ad applicarsi il criterio di determinazione del minimale orario contributivo previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 338/1989. Per i settori di cui all'art. 5, comma 17, L. n. 863/1984, in assenza di contratto part-time, con orario non superiore a quattro ore giornaliere, il minimale minimo è ridotto al 4% del trattamento minimo di pensione, cioè L. 26.412 per il 1996. Nel settore dell'istruzione prescolare non si applica il limite di cui all'art. 7 L. n. 638/1983 e restano vigenti i minimali adeguati ai sensi della L. n. 537/1981, indipendentemente dall'orario svolto. La circolare richiama inoltre l'applicazione del minimale giornaliero anche ai giornalisti subordinati con orario inferiore alle quattro ore.

Lavoratori a domicilio e limite per l'accredito dei contributi

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero, rivalutato del 5,4%, è fissato in L. 34.820 e va comunque ragguagliato a L. 62.729 ai sensi dell'art. 7 L. n. 638/1983, come modificato. Per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, il limite è pari al 40% del trattamento minimo di pensione: per il 1996 corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 264.120.

Aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter L. n. 438/1992

La prima fascia di retribuzione pensionabile per il 1996 è fissata in L. 60.687.000 annue, pari a L. 5.057.000 mensili arrotondati. L'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale si applica sulle quote di retribuzione eccedenti tale soglia, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%. Sono richiamate le istruzioni precedenti per eventuali conguagli a credito dell'azienda.

Regolarizzazione delle differenze per gennaio 1996

Le aziende che non abbiano adeguato le retribuzioni minime imponibili per gennaio 1996 possono regolarizzare il periodo entro il 20 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, con interessi al tasso legale dal 21 febbraio 1996 fino al versamento. La regolarizzazione oltre tale termine comporta l'applicazione del regime sanzionatorio per ritardati versamenti. La circolare indica anche le modalità di compilazione del DM10/2 e del DM10/S, inclusa l'esposizione degli interessi con il codice Q900 e la dicitura "ONERI ACCESSORI".

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