Cassazione Penale, Sentenza n. 38799/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per aver confermato le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale) nonostante la costituzione di parte civile di Francesca Gimelli fosse stata operata e ammessa esclusivamente con riferimento al reato di cui al capo 3 (art. 392 c.p.), reato per il quale la Corte d'appello ha dichiarato la non procedibilità per difetto di querela. Non vi era costituzione di parte civile né domanda risarcitoria con riferimento ai reati edilizi (capi 1 e 2). Inoltre si censurava l'omessa valutazione dei motivi di appello riguardanti l'esclusione del pagamento della provvisionale e delle spese di giudizio, dato che la persona offesa si era costituita soltanto rispetto al capo 3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili. Ha quindi disposto la revoca delle statuizioni civili (compreso l'accoglimento della provvisionale e la condanna alle spese connesse) che erano state confermate in appello nonostante la non procedibilità del reato rispetto al quale la parte civile si era costituita. Le restanti statuizioni penali decise in appello (la declaratoria di non doversi procedere per l'art. 392 c.p. e l'assoluzione con riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per i reati edilizi) permangono.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001
art. 44, comma 1, lett. B e C
I fatti edilizi sono stati contestati ai sensi delle norme del testo unico dell'edilizia; la Corte d'appello ha comunque ritenuto la particolare tenuità del fatto in relazione alle contravvenzioni edilizie
codice penale
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è procedibile a querela di parte; l'assenza della querela ha determinato la non procedibilità e quindi l'impossibilità di fondare su quel reato la costituzione di parte civile e le correlate statuizioni risarcitorie
codice penale
La Corte di appello ha riconosciuto nei confronti dei reati edilizi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, determinando l'assoluzione degli imputati per quei capi
Massime di principio
- La validità e l'efficacia di una costituzione di parte civile sono legate all'esistenza del relativo reato: se il reato per il quale la parte civile si è costituita risulta inapplicabile o non procedibile (es. per difetto di querela), le statuizioni civili basate su quella costituzione devono essere revocate.
- In giudizio di impugnazione è essenziale specificare per quali capi si esercita l'azione civile: la domanda di risarcimento deve essere espressamente riferita ai singoli reati per poter sopravvivere a pronunce che annullino o escludano la responsabilità per alcuni capi.
- La conferma in appello di statuizioni civili adottate in primo grado può essere cassata quando l'appello abbia eliminato il presupposto penale (condanna o procedibilità) su cui quelle statuizioni si fondavano.
- Chi impugna dovrebbe allegare e richiamare con precisione gli atti di costituzione di parte civile depositati in primo grado (udienze, verbali, specifiche richieste di risarcimento) per dimostrare l'esatta portata della costituzione rispetto ai singoli capi di imputazione.
- In presenza di reati a procedibilità condizionata (es. a querela), la tempestività e la correttezza formale della querela/constituzione di parte civile sono determinanti per la sussistenza della condizione di procedibilità e per la possibilità di ottenere statuizioni civili.
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