Ordinanza n. 533/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 152/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo relativo alla vendita di preziosi in locali autorizzati al solo commercio di beni non alimentari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva rigettato la domanda cautelare. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda un provvedimento con cui è stata contestata, tra l'altro, la vendita di preziosi in locali autorizzati al semplice commercio di beni non alimentari, quali bigiotteria e accessori moda. L'appellante ha dedotto argomentazioni ritenute non idonee a confutare le conclusioni del giudice di primo grado. Quanto al periculum in mora, la società ha chiesto la tutela cautelare, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rappresentata dalle amministrazioni resistenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare, confermando in sostanza la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. In relazione al fumus boni iuris, ha rilevato, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, che le argomentazioni dell'appellante non superavano le conclusioni del primo giudice e che il provvedimento contestato riguardava anche la vendita di preziosi in locali autorizzati al solo commercio di beni non alimentari, in violazione dell'art. 127 R.D. n. 773/1931. In relazione al periculum in mora, ha attribuito prevalenza alla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 127 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
È richiamato quale disposizione violata dalla vendita di preziosi in locali autorizzati al semplice commercio di beni non alimentari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la valutazione del fumus boni iuris è sommaria e le argomentazioni dell'appellante devono essere concretamente idonee a confutare le conclusioni dell'ordinanza cautelare di primo grado.
- La vendita di preziosi in locali autorizzati al solo commercio di beni non alimentari può integrare, secondo la valutazione sommaria del giudice, una violazione dell'art. 127 R.D. n. 773/1931.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica può prevalere sul pregiudizio economico allegato dall'operatore commerciale, impedendo la concessione della sospensione del provvedimento impugnato.
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