Cassazione Penale, Sentenza n. 18526/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/01/2023 che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta a carico di Leandro per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art.110 c.p. e artt.73, commi 1 e 6, DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione degli artt.275, comma 3, 275-bis e 627 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio non si era uniformato alla precedente sentenza di annullamento della Cassazione (che aveva censurato la motivazione del Tribunale del riesame in ordine all'inadeguatezza delle misure meno afflittive) e aveva semplicemente ripetuto le argomentazioni già ritenute illogiche, senza fornire nuova motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza rescindente avesse censurato il percorso motivazionale ma non avesse enunciato un principio di diritto vincolante che impedisse al giudice del rinvio di pervenire alle medesime conclusioni purché con argomentazioni diverse o ampliate. Il Tribunale di Messina, nel giudizio di rinvio, ha fornito elementi concreti (due trasporti ravvicinati con occultamento in doppiofondo, custodia della droga e degli incassi, collegamenti con il clan Nirta, modalità "staffetta") ritenuti idonei a fondare la prognosi di pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza della misura domiciliare; pertanto la conferma della custodia cautelare è stata considerata motivata e il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art.275 cod. proc. pen.
Riferimento alle esigenze cautelari e alla motivazione sul carattere adeguato delle misure: la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse il vizio di motivazione e non l'interpretazione del precetto, precisando che il giudice del rinvio deve motivare su punti annullati con argomenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli censurati
art.275-bis cod. proc. pen.
Norma relativa ai presidi per le misure domiciliari; la decisione valuta se tali presidi siano idonei a garantire le esigenze cautelari, ammettendo che in certi contesti la misura domiciliare possa risultare inadeguata quando sussistano concreti elementi di collegamento con organizzazioni criminali
art.627 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi, quando l'annullamento è limitato alla motivazione; la Corte precisa che l'obbligo di cui all'art.627 comma 3 è soddisfatto se il giudice del rinvio sviluppa argomentazioni diverse e fondate rispetto a quelle censurate, ma non impone una replica pedissequa del convincimento della Cassazione
art.110 cod. pen.
Richiamato come norma sulla responsabilità per concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare le contestazioni relative a condotte associate
art.73, commi 1 e 6, DPR 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Norme che definiscono le fattispecie di reato in materia di stupefacenti; utilizzate per descrivere i delitti a carico del ricorrente (trasporto e detenzione ai fini di spaccio)
art.274 lett.c) cod. proc. pen.
Riferimento giurisprudenziale: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la prognosi negativa si fonda anche su precedenti commissioni di reati della stessa indole e sulla 'uguaglianza di natura' rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive, giustificando così la valutazione del pericolo di reiterazione
art.616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Una sentenza di annullamento della Cassazione limitata a vizi di motivazione non sempre enuncia un principio di diritto vincolante: il giudice del rinvio può pervenire alle stesse conclusioni se fornisce nuove e concrete argomentazioni che colmino i vizi rilevati.
- Quando la Cassazione censura la motivazione su un punto (es. adeguatezza della misura), il giudice del rinvio è obbligato a svolgere una motivazione diversa e/o ampliativa, ma non è obbligato a condividere la lettura fattuale della Cassazione se fonda il proprio convincimento su elementi processuali concreti e inediti o meglio sviluppati.
- Il riesame della gravità indiziaria è spesso coperto da "giudicato cautelare": le contestazioni sulla gravità degli indizi risultano difficilmente riapribili se già definitivamente valutate nella fase cautelare.
- In tema di misure cautelari per reati di traffico di stupefacenti, rilevano fattori quali numero di trasporti, modalità (es. doppiofondo, staffetta), custodia della droga e dei proventi e collegamenti con organizzazioni di alto livello; tali elementi possono giustificare la custodia in carcere per il concreto pericolo di reiterazione anche se le condotte sono in teoria ostacolate dalla detenzione domiciliare.
- La valutazione del pericolo di reiterazione non si limita alla possibilità di ripetere lo stesso fatto: è sufficiente il rischio di commissione di reati della stessa specie o di diversa modalità ma con "uguaglianza di natura" rispetto al bene tutelato.
- Per la difesa, in analoghe situazioni, è strategico produrre elementi concreti e nuovi che dimostrino l'inefficacia del rischio di attività illecita dal domicilio (es. mancanza di contatti, impossibilità materiale di comunicazione) oppure proporre presidi rafforzativi che rendano effettivamente controllabile la misura meno afflittiva.
- In caso di annullamento per motivazione, il ricorrente dovrebbe chiedere al giudice del rinvio una motivazione puntuale e comparativa rispetto ai vizi indicati dalla Cassazione e, se necessario, produrre prove che smentiscano i fatti che la Corte ha indicato come fondanti il pericolo di reiterazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18498/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18499/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18502/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18505/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18506/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18508/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →