Sentenza del 25/02/2015 n. 3775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso della società avverso un avviso di recupero di credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000. La CTR Calabria aveva ritenuto inammissibile l'appello perché sottoscritto da un funzionario qualificatosi come delegato senza che fosse stata allegata una specifica delega. L'Agenzia ha contestato tale decisione sostenendo, da un lato, che la CTR non potesse rilevare d'ufficio il difetto di delega in assenza di una contestazione della contribuente e, dall'altro, che la preposizione del funzionario al reparto competente comportasse una delega generale alla sottoscrizione degli atti processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Calabria e rinviato la causa alla CTR Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha stabilito che il direttore dell'ufficio o il funzionario preposto al reparto competente è, in linea generale, legittimato a rappresentare l'ufficio e a sottoscrivere l'appello anche senza produrre una specifica delega, salvo che la controparte eccepisca e dimostri che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio o che vi fosse stata usurpazione del potere di impugnazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10 e 11, comma 2
Riconoscono la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
La preposizione del funzionario al reparto competente implica una delega generale alla rappresentanza processuale e alla sottoscrizione degli atti, senza necessità di depositare una specifica delega, salvo contestazione e prova contraria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 1
La norma disciplina i poteri istruttori del giudice tributario. Nel caso concreto, la Cassazione ha escluso che la CTR potesse dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello per mancata produzione della delega, in assenza di una specifica contestazione della contribuente.
Art. 112 c.p.c.
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere che il giudice non potesse pronunciarsi d'ufficio su una questione non oggetto di domanda o contestazione della controparte.
D.Lgs. n. 300/1999, artt. 57, 60, 61, 62, 66, 68 e 71
Le disposizioni sono state richiamate per sostenere la legittimazione e l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate secondo il nuovo assetto amministrativo, dal quale deriva la competenza dei funzionari preposti ai reparti.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, artt. 4 e 6, Delibera n. 6 del 13 dicembre 2000
Le norme organizzative sono state interpretate nel senso che l'incarico di preposizione a un settore o reparto con competenze specifiche comporta una delega generale alla sottoscrizione degli atti rientranti nelle funzioni del reparto.
Cass. n. 6691/2014
È validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza.
La Corte ha applicato il principio secondo cui la legittimazione del funzionario preposto si presume in ragione dell'organizzazione interna dell'ufficio; la mera mancata allegazione della delega non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Legge n. 388/2000, art. 8
È la disposizione sostanziale alla base dell'avviso di recupero del credito d'imposta oggetto del giudizio, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la spettanza del credito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello sottoscritto dal direttore dell'ufficio o dal funzionario formalmente preposto al reparto competente è normalmente valido anche senza il deposito di una specifica delega.
- La semplice assenza della delega allegata non giustifica, di per sé, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione dell'amministrazione finanziaria.
- Chi contesta la legittimazione del firmatario deve normalmente eccepire e dimostrare che egli non apparteneva all'ufficio competente oppure che aveva agito senza il potere di impugnare.
- Il giudice non dovrebbe rilevare autonomamente il difetto di delega quando non vi sia una specifica contestazione della controparte e quando la sottoscrizione provenga da un funzionario apparentemente preposto al reparto competente.
- La decisione della Cassazione ha riguardato esclusivamente la validità formale dell'appello dell'Agenzia: il rinvio imponeva alla CTR di esaminare nuovamente la controversia, senza anticipare l'esito sul merito del recupero del credito d'imposta.
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